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Bur n. 10 del 24 gennaio 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 29 del 10 gennaio 2017

Società Cooperativa Sociale Famiglia Felice O.n.l.u.s.: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, per pazienti con patologia psichiatrica, presso i seguenti Gruppi Appartamenti Protetti denominati "La Corte dei Miracoli": Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n.4 utenti sito a Villafranca di Verona (VR) loc. Quaderni Via G. Mazzini n.249 Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n.4 utenti sito a Villafranca di Verona (VR) loc. Quaderni Via G. Mazzini n.255 Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n.4 utenti sito a Villafranca di Verona (VR) loc. Quaderni Via G. Mazzini n.257/a.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in oggetto si provvede a rilasciare l’autorizzazione, a favore della Società Cooperativa Sociale Famiglia Felice O.n.l.u.s. , per l’esercizio dell’attività socio-sanitaria presso i Gruppi Appartamenti Protetti denominati “La Corte dei Miracoli”, , per pazienti con patologia psichiatrica, siti a Villafranca di Verona (VR), loc. Quaderni , Via G. Mazzini nn.249-255-257/a, per una capacità recettiva pari a n.4 utenti cadauno.

Estremi dei principali documenti per l’istruttoria:
istanza di autorizzazione del 20.11.2015 – prot. reg. n. 487660/2015, integrata con nota pervenuta il 27.4.2016, prot. reg. n.163269/2016;
parere U.L.S.S. n. 22 Bussolengo dell’8.6.2016 - prot. reg. n.223400/2016;
parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 9.6.2016 – prot. reg. n.225630;
rapporto di verifica dell’ULSS n.22 Bussolengo trasmesso con nota del 16.8.2016 – prot. reg. n. 314152/2016;
parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg.n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l’esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale ivi compresi i “G.A.P. – Gruppi Appartamenti Protetti - per persone con problematiche psichiatriche”, stabilendo che la capacità recettiva massima di un G.A.P. è pari a n.4 utenti;

VISTA l’istanza del 20.11.2015, integrata in data 27.4.2016, con la quale la Società Cooperativa Sociale Famiglia Felice O.n.l.u.s. ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio per i G.A.P. in oggetto per pazienti con patologia psichiatrica;

VISTA la nota dell’8.6.2016 con la quale l’ULSS n.22 Bussolengo comunica che i G.A.P. in oggetto rientrano nella programmazione locale e più precisamente attesta che:

  • le strutture sono collocate nel Piano di Zona;
  • sono necessarie sia a livello di analisi del bisogno sia rispetto alla sostenibilità economica;
  • il numero di posti letto individuati nelle programmazione attuativa locale è pari a n.12 posti (4 posti letto per ogni appartamento);

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTA la comunicazione del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 9.6.2016 con la quale è stata confermata la congruità dei G.A.P. denominati “La Corte dei Miracoli” con la programmazione regionale;

PRESO ATTO del rapporto di verifica trasmesso con nota dell’ULSS n.22 Bussolengo del 16.8.2016 e concluso come segue:

“Il Gruppo Appartamenti Protetti “La Corte dei Miracoli” gestito dalla Cooperativa Sociale Onlus Famiglia Felice, sito a Quaderni di Villafranca (VR) – via Mazzini nn 249/255/257, risulta rispondente ai requisiti richiesti per l’autorizzazione all’esercizio per la seguente tipologia di offerta:

G.A.P. di 3 appartamenti da 4 posti ciascuno, per una capacità recettiva totale di 12 posti”;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: “Presa d’atto in merito alle domande di autorizzazione all’esercizio”;

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

  1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la Società Cooperativa Sociale Famiglia Felice O.n.l.u.s. , all’esercizio dell’attività socio-sanitaria presso i seguenti Gruppi Appartamenti Protetti denominati “La Corte dei Miracoli” per pazienti con patologia psichiatrica:

Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n.4 utenti
sito a Villafranca di Verona (VR) – loc. Quaderni – Via G. Mazzini n.249

Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n.4 utenti
sito a Villafranca di Verona (VR) – loc. Quaderni – Via G. Mazzini n.255

Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n.4 utenti
sito a Villafranca di Verona (VR) – loc. Quaderni – Via G. Mazzini n.257/a

  1. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l’autorizzazione all’esercizio con le modalità di cui di cui all’art. 11, comma II^ ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
  2. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
  3. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
  4. di notificare copia del presente provvedimento alla Società Cooperativa Sociale Famiglia Felice O.n.l.u.s. e di inviarne copia all’ U.L.S.S. n. 9 Scaligera;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
  6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

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