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Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 117 del 08 novembre 2016
Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica. Modificazioni e integrazioni ad aspetti applicativi non sostanziali previsti dalla DGR n. 591/2015 e agli Allegati 1, 2 e 5 approvati con Decreto n. 79 del 29 settembre 2016. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i.
Si approvano con il presente decreto alcune modificazioni e integrazioni ad aspetti applicativi non sostanziali previsti dalla DGR n. 591/2015 e agli Allegati 1, 2 e 5 approvati con Decreto n. 79 del 29 settembre 2016, legati alle disposizioni attuative ed operative per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012, “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 , e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 591 del 21 aprile 2015.
Il Direttore
PREMESSO che con legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 “Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo” la Regione ha regolamentato in modo organico e completo le attività di diversificazione e di ospitalità che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad innovare, in taluni casi anche in modo sostanziale, le procedure e la disciplina precedentemente prevista per tale materia;
CONSIDERATO che con la successiva legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 il legislatore regionale ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche e delle integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, introducendo i due nuovi profili delle fattorie didattiche e del turismo rurale e facendo assumere così alle legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la nuova denominazione “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”;
VISTO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 591 del 21 aprile 2015 si è provveduto ad approvare, nell’ambito della disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario, le disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica, e in particolare:
VISTO che la D.G.R. 591/2015 prevede, al punto 7 del deliberato, di autorizzare il Direttore della Struttura competente ad apportare con proprio Decreto, laddove si renda necessario ed opportuno a seguito di nuove disposizioni normative ed operative o a seguito dell’introduzione di procedure tecnico-amministrative di semplificazione per le imprese e per le amministrazioni interessate, marginali modificazioni e/o integrazioni agli allegati del provvedimento, limitatamente a soli aspetti applicativi non sostanziali;
CONSIDERATO che, dopo un anno e mezzo di applicazione della nuova normativa, si ritiene opportuno adeguarla ad alcune evidenze emerse nella prima fase di concreta applicazione, sia da parte delle imprese agricole e delle loro associazioni di rappresentanza, sia da parte della Regione e delle Province, a cui la legge ha affidato le competenze relative al riconoscimento e al controllo, per rendere complessivamente più compatibile l’applicazione della legge alla realtà imprenditoriale veneta;
CONSIDERATO opportuno, in particolare, su richiesta formale delle Organizzazioni Professionali che fanno parte del Gruppo di lavoro regionale, integrare la definizione di operatore di fattoria didattica prevista dal punto 2. dell’Allegato A prevedendo, al pari dell’impresa individuale e con le stesse specifiche, anche la casistica dell’impresa familiare e, nel caso di società di persone, riconoscendo come operatore di fattoria didattica anche la figura del coadiuvante o del partecipe familiare, oltre che quella del socio o del dipendente con contratto di lavoro subordinato come già previsto dalla norma; modificando in tal modo la definizione di operatore di fattoria didattica:
“Un imprenditore agricolo, di cui all’art. 2135 del Codice Civile ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o un imprenditore ittico, così come definito dall’art. 4 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), o la persona preposta dall’imprenditore agricolo o ittico all’attività didattica, in possesso dell’Attestato di frequenza al Corso di formazione di cui all’Allegato C.
L’operatore di fattoria didattica può essere:
CONSIDERATO opportuno, inoltre, sulla base dell’esperienza del primo periodo di applicazione della nuova normativa, per motivi di semplificazione che concernono gli adempimenti a carico delle amministrazioni interessate, modificare quanto previsto dall’Allegato A punto 10. rispetto alla periodicità dell’aggiornamento dell’Elenco regionale, portandolo da una volta al mese a una volta ogni quattro mesi, modificando in tal modo il paragrafo relativo all’aggiornamento dell’Elenco regionale:
“L’Elenco regionale viene aggiornato tre volte all’anno (entro l’ultimo giorno di aprile, agosto e dicembre) sulla base delle comunicazioni relative alle nuove fattorie didattiche attive, alle sospensioni, cessazioni e revoche, pervenute dalle Province entro il giorno 15 del mese previsto per l’aggiornamento”;
CONSIDERATO opportuno, infine, sempre su richiesta formale delle Organizzazioni Professionali che fanno parte del Gruppo di lavoro regionale a seguito delle nuove disposizioni normative ed operative che sono intervenute nel frattempo, apportare una specificazione sui Requisiti delle strutture aziendali, indicate nella Carta della qualità, Allegato B, con riferimento alla conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche e ai requisiti che riguardano l’accessibilità ad almeno un servizio igienico, conforme al D.M. n. 236/89, al fine di armonizzarle con le analoghe norme previste per l’agriturismo dalla DGR n. 502/2016, dai punti 4. e 5. dell’Allegato A – Disposizioni generali per l’attività agrituristica. Tale specificazione prevede, anche per le fattorie didattiche, le seguenti condizioni ed eventuali deroghe:
Norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche:
“Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, alle condizioni, deroghe ed eccezioni di seguito specificate:
Servizi igienici:
“I servizi igienici connessi all’esercizio dell’attività di fattoria didattica, così come per l’agricampeggio, la cui presenza deve essere assicurata al fine di soddisfare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla norma, sono realizzati utilizzando i fabbricati rurali o parte di essi nella disponibilità dell’azienda attraverso i necessari interventi edilizi; in assenza di preesistenze, possono essere realizzate nuove strutture destinate ad ospitare esclusivamente gli impianti igienico-sanitari, senza bisogno del piano aziendale di cui al comma 3, articolo 44, della LR n. 11/2004.
È consentito l’utilizzo di servizi igienici autonomi rispetto al corpo principale del fabbricato, purché adiacenti.”
CONSIDERATO che la D.G.R. 591/2015 prevedeva, nell’Allegato A punto 7., che la modulistica per la presentazione della Comunicazione per il riconoscimento provinciale dell’attività di fattoria didattica dovesse essere approvata con Decreto del Direttore della struttura competente e pubblicata sul sito regionale, stabilendo che comunque nel periodo transitorio, tra la pubblicazione della Delibera e l’approvazione del Decreto, la Comunicazione potesse essere presentata utilizzando la vecchia modulistica;
CONSIDERATO che la stessa D.G.R. 591/2015 prevedeva, nell’Allegato A punto 10., che anche la modulistica da utilizzare per la raccolta dei dati durante lo svolgimento dell’attività didattica, come indicato nell’Allegato B “Obblighi per il mantenimento dell’iscrizione all’Elenco regionale”, dovesse essere approvata con Decreto del Direttore della struttura competente e pubblicata sul sito regionale;
VISTO il Decreto n. 79 del 29 settembre 2016, 2, che approva gli Allegati da 1 a 9, ai fini dell’attuazione delle disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica, di cui alla DGR n. 591/2015, e in particolare, ai fini della presentazione della Comunicazione per il riconoscimento per le nuove aziende, le indicazioni contenute nell’Allegato 1 - “Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Comunicazione ai fini del riconoscimento” e la modulistica di seguito indicata:
PRESO ATTO che la struttura regionale competente ha provveduto a una nuova concertazione con le altre strutture regionali, con le Province e con le associazioni professionali di categoria, al fine di verificare la più corretta e semplificata utilizzazione della modulistica;
RITENUTO opportuno modificare alcuni punti dell’Allegato 1, dell’Allegato 2 e dell’Allegato 5 al Decreto 79/2016, in parte al fine di introdurre le modifiche apportate alla DGR 591/2015 e in parte al fine di evitare possibili interpretazioni equivoche della modulistica;
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di rendere facilmente accessibili e consultabili le informazioni agli utenti, alle Organizzazioni professionali nonché alle Province, adottare, pur avendo apportato modifiche ed integrazioni solo agli Allegati 1,2 e 5, con un unico Decreto tutta la modulistica relativa alla Comunicazione per il riconoscimento;
decreta
Paolo Rosso
(seguono allegati)
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