Legge regionale n. 12 del 31/05/2001. Diffuzione della conoscenza delle produzioni venete di qualità a marchio collettivo. Deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 07/04/2016, punto 3). Impegno di spesa.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si impegna, in attuazione di quanto stabilito al punto 3 della delibera n. 398 del 07/04/2016, la somma di E. 50.000,00 da erogare a favore dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, in liquidazione, per la realizzazione delle attività previste dal succitato provvedimento.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: L.R. 31/05/2001 n. 12 DGR n. 398 del 07/04/2016
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Il Direttore
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione;
VISTA la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, istitutiva dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare “Veneto Agricoltura in liquidazione”;
VISTA la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 “Bilancio di previsione 2016-2018”;
VISTO la legge regionale 31 maggio 2001,n. 12“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”;
VISTA la DGR n. 398 del 07/04/2016 che approva il progetto “Diffusione della conoscenza delle produzioni venete di qualità a marchio collettivo” e ne affida la realizzazione all’Azienda regionale Veneto Agricoltura, in liquidazione ;
TENUTO CONTO che per il progetto di cui all’allegato A alla DGR 398/2016 prevede una spesa di 50.000,00 euro da erogare a favore dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura, in liquidazione;
ATTESO che il punto 4 della su citata deliberazione prevede che all’assunzione della spesa provveda con proprio atto il Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;
TENUTO CONTO che la spesa trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa n. 012610 ad oggetto “Sostegno alla diffusione del marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2016;
ATTESO che il provvedimento di cui sopra stabilisce che alla liquidazione del contributo si provveda con le seguenti modalità:
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acconto del 40%, ad inizio dei lavori, previo impegno da parte del beneficiario di sottoscrivere la presente convenzione e di una “delegazione irrevocabile di pagamento”;
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saldo a consuntivo sulla scorta delle spese realmente sostenute e documentate da Veneto Agricoltura sullo stato di realizzazione delle singole iniziative; tutta la rendicontazione dovrà pervenire alla Struttura regionale, entro la data di conclusione del progetto previsto per il 31/12/2016 di cui all’art. 7 della convenzione;
ATTESO che il punto 4 della su citata deliberazione stabilisce che spetta alla Sezione competitività sistemi agroalimentari la gestione tecnico-amministrativa dell’esecuzione dell’atto, ivi compresi i controlli in fase di realizzazione delle iniziative approvate e l’eventuale rimodulazione delle aree tecniche;
VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;
decreta
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di impegnare, giusto quanto esposto nelle premesse, a favore dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura, in liquidazione, in conseguenza di quanto stabilito al punto 3 della deliberazione n. 398 del 07/04/2016, la somma di 50.000,00 €, sul capitolo di spesa n. 012610 “Sostegno alla diffusione del marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità (UPB U0049) - codice Siope 2.02.03.2247 - V livello del Piano dei conti U.2.03.01.02.017;
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di prendere atto che alla liquidazione del contributo si provvederà secondo le seguenti modalità:
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un acconto del 40%, ad inizio dei lavori, previo impegno da parte del beneficiario di sottoscrivere la presente convenzione e di una “delegazione irrevocabile di pagamento”;
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saldo a consuntivo sulla scorta delle spese realmente sostenute e documentate da Veneto Agricoltura sullo stato di realizzazione delle singole iniziative; tutta la rendicontazione dovrà pervenire alla Struttura regionale, entro la data di conclusione del progetto previsto per il 31/12/2016 di cui all’art. 7 della convenzione;
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di attestare che l’obbligazione di cui si dispone l’impegno è perfezionata;
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di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.r. 1/2011;
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di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno non rientra nella fattispecie oggetto di monitoraggio di cui alla DGR 911/2013, ai sensi della L.R. 47/2012;
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di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
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di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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di rimandare, per i riferimenti tecnico-contabili, agli allegati T1 e T2 al presente provvedimento, quali parti integranti del medesimo;
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di attestare che la copertura dell’importo del quale si dispone l’impegno di spesa è costituita dal saldo corrente dell’esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione 2016-2018;
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di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol