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Bur n. 86 del 06 settembre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 10 del 24 agosto 2016

Troticoltura Sella Istanza di rinnovo concessione derivazione d'acqua dal torrente Astico in Comune di Valdastico per "Uso piscicoltura" per mod. medi 3 (300 l/s) Comune di localizzazione: Valdastico (VI) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto presentato dalla Troticoltura Sella che prevede il rinnovo di concessione derivazione d'acqua dal torrente Astico in Comune di Valdastico per "Uso piscicoltura" per mod. medi 3 (300 l/s).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta Troticultura Sella (omissis e P.IVA.: 00296290240) con sede legale in Comune di Valdastico, Via Dogana n. 10, C.A.P. 36040, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 523551 del 23/12/2105;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 11/02/2016;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni;

VISTA la nota prot. n. 21288 del 20/01/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno richiesto il perfezionamento della documentazione;

PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al suddetto perfezionamento trasmettendo documentazione in data 01/02/2016 ed acquisita con prot.n. 39523 del 02/02/2016 e prot. n. 39542 del 02/02/2016;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede il rinnovo di concessione derivazione d’acqua dal torrente Astico in Comune di Valdastico per “Uso piscicoltura” per mod. medi 3 (300 l/s);

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 02/03/2016 durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 08/03/2016, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 17/03/2016, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che in data 23/03/2016 la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, acquisite dagli uffici del Settore VIA con prot. n. 115505 del 23/03/2016;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 05/04/2016 con la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 04/05/2016, condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • si ritiene che il progetto debba essere assoggettato a VIA, in quanto l’intervento prevede una derivazione di acqua in sotterraneo pari a 260 l/sec, superiore alla soglia massima di 100 l/sec, non ad uso idroelettrico, prevista nell’all. 3, lett. b, parte II del D.Lgs 152/2006.

Inoltre, vista l’attuale presenza di n. 4 pompe per l’estrazione in sotterraneo dell’acqua, realizzate senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui all’art. 29, comma 4 del Titolo III - D. Lgs n. 152/2006, la Commissione evidenzia che ricorrono i presupposti per l’applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti della norma nazionale e regionale

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 19/05/2016, è stato approvato il verbale della seduta del 04/05/2016;

CONSIDERATO che la Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore VIA, con nota prot. n. 203592 del 24/05/2016, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il proponente ha presentato le proprie osservazioni acquisite con prot. n. 235412 del 16/06/2016;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 14/07/2016, condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • nella documentazione progettuale presentata dal proponente e nella situazione attuale della Troticoltura Sella riscontrata nel giorno del sopralluogo effettuato dal gruppo istruttorio della commissione VIA in data 08.03.2016, presente inoltre il Genio Civile di Vicenza, risultano essere esistenti all’interno dell’area dell’impianto oltre alle opere oggetto della Concessione di derivazione pari a 50 l/s con Disciplinare n. 97 del 02/10/1980 e quella relativa alla richiesta in data 01/02/1982, all’allora Magistrato alle Acque di un aumento di portata da mod. 0,50 ( l/s 50 ) a mod. 3 (l/s 300), n. 4 pompe di estrazione in sotterraneo che forniscono, a detta del proponente, in caso di emergenza, cioè nel caso in cui il Torrente stesso non assicuri il quantitativo in concessione di 3 moduli, circa 260 l/s, realizzate senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui all’art. 29, comma 4 del Titolo III - D. Lgs n. 152/2006,
  • si ribadisce che allo stato attuale delle cose ed in particolare vista la presenza delle 4 pompe installate senza la necessaria autorizzazione (indipendentemente dalla motivazioni che hanno spinto la Troticoltura ad installarle - la ditta ha riportato nelle motivazioni oltre alle problematiche legate alla realizzazione di una centralina idroelettrica a monte dell’allevamento, citate dalla stessa nella lettera di controdeduzione all’assoggettamento a VIA art. 10 bis del 16.06.2016, anche problematiche relative al cambiamento climatico in atto da alcuni anni, come riportato nel capitolo 4.9 Stato quantitativo della captazione dello SPA per cui è indiscutibile che, come già riportato nel parere di assoggettamento a VIA del 04.05.2016, il progetto in valutazione di screening debba inequivocabilmente essere assoggettato a VIA in quanto l’intervento in oggetto prevede, vista la reale e attuale presenza delle ulteriori 4 pompe, una derivazione di acqua in sotterraneo pari a 260 l/sec, superiore alla soglia massima di 100 l/sec, non ad uso idroelettrico, prevista nell’all. 3, lett. b, parte II del D.Lgs 152/2006.

Inoltre, vista l’attuale presenza di n. 4 pompe per l’estrazione in sotterraneo dell’acqua, realizzate senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui all’art. 29, comma 4 del Titolo III - D. Lgs n. 152/2006, la Commissione ha evidenziato che ricorrono i presupposti per l’applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti della norma nazionale e regionale.

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 27/07/2016 è stato approvato il verbale della seduta del 14/07/2016;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 14/07/2016 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Troticultura Sella (omissis e P.IVA.: 00296290240) con sede legale in Comune di Valdastico, Via Dogana n. 10, C.A.P. 36040 – Pec: troticolturasella@pec.agritel.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Valdastico, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza, alla Direzione regionale Difesa del Suolo, alla Direzione regionale Parchi Foreste e Agroambiente ed all’ U.O. Genio Civile di Vicenza;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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