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Bur n. 72 del 26 luglio 2016


Materia: Edilizia abitativa

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 144 del 22 giugno 2016

Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente. (P.C.R. n. 118 del 19.9.2012 - D.G.R. 11.12.2012, n. 2554). Intervento in comune di Conegliano. Operatore: Cooperativa edilizia "Casa Amica" con sede in Conegliano. Autorizzazione alla alienazione in proprietà degli alloggi.

Note per la trasparenza

Si provvede a rilasciare autorizzazione, ai sensi del P.C.R. 19.9.2012, n. 118, in favore della Cooperativa edilizia "Casa Amica" di Conegliano (Tv), alla cessione in proprietà, ai soci locatari, degli alloggi ubicati in comune di Conegliano, inizialmente destinati alla locazione permanente.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione all'alienazione degli alloggi presentata dalla Cooperativa edilizia "Casa Amica" di Conegliano (Tv); - regionale in data 2.12.2015 prot. n. 493369 di comunicazione alla Cooperativa edilizia "Casa Amica" dell'avvio al procedimento e contestuale quantificazione della quota parte del contributo da restituire; - bonifico ordinato dalla Cooperativa edilizia "Casa Amica" in data 24.2.2012 concernente la restituzione di quota parte del contributo e degli interessi legali relativamente all'alloggio condotto dal Signor Masut Bruno; - avviso di avvenuta riscossione n. 6148/2016 trasmesso dalla Sezione Ragioneria.

Il Direttore

Visto il Provvedimento del Consiglio Regionale 19.9.2012, n. 118 con il quale è stato approvato il “Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente”, di cui agli articoli 65 e 67 della legge regionale 13.4.2001, n. 11;

Vista la D.G.R. 11.12.2012, n. 2554 con la quale sono stati approvati l’avviso e le procedure autorizzatorie per l’alienazione, ai conduttori/assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati da Imprese di costruzione e Cooperative di abitazione;

Vista la nota della Cooperativa edilizia “Casa Amica” con la quale:

  • rivolge istanza di autorizzazione alla alienazione degli alloggi, a favore dei conduttori/assegnatari di cui al programma costruttivo di complessivi 17 alloggi in comune di Conegliano (Tv);
  • trasmette le manifestazioni di interesse all’acquisto degli alloggi, sottoscritte dai conduttori;

Vista la regionale 2.12.2015, prot. N. 493369 con la quale è stato comunicato alla Cooperativa edilizia “Casa Amica” l’avvio del procedimento inteso al rilascio dell’autorizzazione alla alienazione degli alloggi e contestualmente è stata quantificata la quota parte del contributo da restituire alla Regione da parte della Cooperativa edilizia, di cui a euro 61.694,25 quale contributo ed euro 18.593,67 quali interessi legali, relativamente a n. 4 alloggi facenti parte dell’intervento;

Vista la nota della Cooperativa edilizia “Casa Amica” in data 1.4.2016 con la quale è stata trasmessa copia della distinta del bonifico di pagamento dell’importo di euro 17.897,47 relativamente all’alloggio condotto dal Signor Masut Bruno;

Visto l’avviso di avvenuta riscossione n. 6148/2016;

Ritenuto pertanto necessario procedere di conseguenza;

Vista la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

decreta

  1. per i motivi in premessa indicati, di autorizzare la Cooperativa edilizia “Casa Amica” con sede in Conegliano (Tv), alla alienazione dell’alloggio relativo all’intervento costruttivo in comune di Conegliano, originariamente destinato alla locazione permanente al Signor Masut Bruno, attualmente conduttore dell’alloggio;
  2. di stabilire che il contratto di compravendita dell’alloggio dovrà essere stipulato entro 180 giorni dalla data del presente provvedimento di autorizzazione alla alienazione e dovrà richiamare nelle premesse tale provvedimento nonché contenere espressamente i vincoli ed oneri a carico delle parti previsti dal punto 10. dell’allegato A) alla D.G.R. 11.12.2012, n. 2554;
  3. di stabilire che qualora la Cooperativa edilizia “Casa Amica” non pervenga, nei termini, alla stipula del contratto di compravendita, l’autorizzazione alla alienazione dell’alloggio decade e lo stesso resta soggetto al vincolo della locazione permanente originario, con conseguente restituzione del versamento effettuato da parte dell’Amministrazione regionale;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  5. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Bellinello

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