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Materia: Acque
Decreto DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 222 del 30 giugno 2016
Ricerca acque per derivazione da Falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA Località Sarmazza per uso Irriguo. Pratica nVI863/CH
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di GAMBELLARA a favore della ditta Azienda Agricola BILO T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 19.10.2015 prot. n. 419252 del 19.10.2015
Il Dirigente
VISTA l'istanza in data 19.10.2015 della ditta Azienda Agricola BILO, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Sarmazza nel Comune di GAMBELLARA (mod. 0.00150) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 897/2016-7.6 in data 12.04.2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta Azienda Agricola BILO (P.I n. 03791820230) con sede a MONTEFORTE D'ALPONE, Via Sarmazza è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Sarmazza nel Comune di GAMBELLARA, Fg. N. 9 mappale n. 24 mod. 0.00150 d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.
ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Nicola Giardinelli
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