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Bur n. 69 del 19 luglio 2016


Materia: Acque

Decreto DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 179 del 30 giugno 2016

R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'occupazione di aree dell'argine di prima difesa a mare con manufatti per i servizi funzionali al settore pesca con le relative reti tecnologiche a servizio delle stesse in località Polesine Camerini in Comune di Porto Tolle. Pratica MR_VA00013. Comune di Porto Tolle.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni al Comune di Porto Tolle della concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 25.11.2015 di prot. n. 480746; Nulla-osta tecnico del 7.12.2015 Disciplinare n. 914 del 21.6.2016.

Il Dirigente

VISTA l'istanza del 19.11.2015 con la quale il Comune di Porto Tolle (C.F. 00201720299) con sede a Porto Tolle (RO), Piazza Ciceruacchio 9, ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per l'occupazione di aree dell’argine di prima difesa a mare con manufatti per i servizi funzionali al settore pesca con le relative reti tecnologiche a servizio delle stesse in località Polesine Camerini in Comune di Porto Tolle;

CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione alle quali la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 109 nell’adunanza del 15.7.2005;

VISTO il nulla-osta espresso dall’Ufficio OO.II. Difese a mare il 7.12.2015;

CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che il 21.6.2016 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. del 25.7.1904 n. 523;

VISTO il comma 2 dell’art. 10 della L. del 24.12.1993 n. 537;

VISTA la L.R. del 13.4.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. del 25.6.2004 n. 1997;

VISTA la L.R. del 2.4.2014 n. 11;

decreta

1 - di concedere al Comune di Porto Tolle (C.F. 00201720299) con sede a Porto Tolle (RO), Piazza Ciceruacchio 9, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per l'occupazione di aree dell’argine di prima difesa a mare con manufatti per i servizi funzionali al settore pesca con le relative reti tecnologiche a servizio delle stesse in località Polesine Camerini in Comune di Porto Tolle, con le modalità stabilite nel disciplinare del 21.6.2016 iscritto al n. 914 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo il 21.6.2016 n. 1697 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto;

2 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

3 - di determinare il canone annuo, relativo al 2016 in € 2.327,31 (Euro duemilatrecentoventisette/31) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione;

4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone;

5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del D.Lgs. del 14.3.2013 n. 33;

7 - di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
 

Adriano Camuffo

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