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Bur n. 67 del 12 luglio 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TUTELA AMBIENTE n. 37 del 29 giugno 2016

Rinnovo autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (Vr) e all'esercizio del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. (Aziende Riunite Collettore Acque) che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonché all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato. Decreto Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 110 del 22/06/2012. (*)

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede a rinnovare l'autorizzazione allo scarico del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. e all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Consorzio A.RI.C.A. - Richiesta rinnovo autorizzazione prot. n. 82 del 29/06/2015, acquisita dalla Regione Veneto in data 02/07/2015 con proprio prot. n. 272357.

 

(*) Testo integralmente sostituito con errata corrige pubblicata nel BUR n. 69 del 19 luglio 2016,


 

Il Direttore

(1) VISTA la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

(2) VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

(3) VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;

(4) VISTI in particolare gli articoli 101 e 105 del succitato Decreto Legislativo n. 152 inerenti rispettivamente i “Criteri generali della disciplina degli scarichi” e gli “Scarichi in acque superficiali”;

(5) VISTA la Direttiva comunitaria 2013/39/UE, che modifica le precedenti (in particolare la Direttiva 2008/105/CE) e introduce Standard di Qualità Ambientale (SQA) per nuove sostanze prioritarie, tra le quali il PFOS, identificato come “sostanza pericolosa prioritaria”;

(6) VISTO il D.Lgs n. 172 del 13 ottobre 2015 “Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque”, che provvede a definire gli Standard di Qualità Ambientale (SQA) come media annua e come concentrazione massima ammissibile (SQA-MA e SQA-CMA) per i seguenti cinque composti della famiglia delle sostanze PFAS, appartenenti all’elenco degli inquinanti specifici da monitorare a supporto della determinazione dello stato ecologico dei corpi idrici: PFBA, PFPeA, PFHxA, PFBS e PFOA;

(7) VISTE in particolare le tabelle 1A e 1B allegate al succitato Decreto Legislativo;

(8) VISTO l’ “Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta – Gorzone attraverso l’implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino” del 05/12/2005 tra Ministero dell'Ambiente, Regione Veneto, Province interessate, Autorità d’ambito territoriale ottimale (ora Consigli di Bacino) competenti territorialmente, Associazioni di categoria, Autorità di Bacino competenti territorialmente, Comuni interessati, volto a definire puntualmente gli impegni finanziari e temporali per proseguire nella azione di disinquinamento del Fratta-Gorzone;

(9) VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 recante “Norme per la tutela dell’ambiente”, e successive modifiche ed integrazioni;

(10)VISTO in particolare l’ Art. 5.1 - Disposizioni particolari in materia di autorizzazione allo scarico finale di acque depurate -, introdotto dalla Legge Regionale n. 6/2009 che ha provveduto a modificare ed integrare la succitata Legge Regionale n. 33/85 e che così recita:

“1. La Regione è l’autorità competente alla autorizzazione allo scarico finale di acque depurate, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a) l’opera di scarico di acque depurate sia esplicitamente prevista dalla pianificazione regionale di settore vigente, in quanto caratterizzata da un valore strategico regionale;

b) lo scarico finale avviene in una provincia diversa da quella in cui sono localizzati gli impianti di depurazione collegati a tale opera di scarico.

2. La Giunta regionale rilascia l’autorizzazione prevista al comma 1, d’intesa con le province interessate.

3. Ai fini di cui al comma 2, qualora la Giunta regionale non ottenga una o più intese previste entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte di una o più province competenti, convoca nei successivi otto giorni la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, per l’assunzione della determinazione conclusiva del procedimento.

4. I lavori della conferenza di servizi decisoria di cui al comma 3 sono disciplinati dall’articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed, in particolare, ai fini dell’assunzione della determinazione conclusiva del procedimento, da comma 6 bis del medesimo articolo 14 ter.”;

(11) CONSIDERATO che lo scarico avviene in comune di Cologna Veneta in provincia di Verona mentre i cinque impianti recapitanti nel collettore sono tutti ubicati in provincia di Vicenza;

(12) VISTO il proprio decreto n. 110 del 22 giugno 2012 con il quale è stata rilasciata al Sig. Antonio Fracasso in qualità di Presidente pro-tempore del Consorzio A.Ri.C.A. (Aziende Riunite Collettore Acque), con sede legale in via Ferraretta n. 20, Arzignano (VI), l’autorizzazione allo scarico nel corso d’acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) e l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato per la disinfezione finale dello scarico stesso;

(13) VISTO il proprio decreto n. 176 del 17 settembre 2012 con cui è stata modificata la titolarità della succitata autorizzazione a seguito della variazione del Presidente e legale rappresentante del Consorzio A.Ri.C.A.;

(14) VISTO il proprio decreto n. 59 del 23 novembre 2015 con cui è stata ulteriormente modificata la titolarità della succitata autorizzazione a seguito della variazione del Presidente e legale rappresentante del Consorzio A.RI.C.A.;

(15) VISTA la nota del Consorzio A.Ri.C.A. prot. n. 82 del 29/06/2015, acquisita dalla Regione Veneto in data 02/07/2015 con proprio prot. n. 272357 avente ad oggetto “Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in acque superficiali del collettore ARICA. Punto 2 del Decreto n. 110 del 22/06/2012”;

(16) VISTA la riunione preparatoria convocata dalla Sezione Tutela Ambiente in data 28/01/2016, cui hanno partecipato la Provincia di Vicenza, il Consiglio di Bacino “Bacchiglione”, il Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” e ARPA Veneto (Dipartimenti Provinciali di Verona e Vicenza e Servizio Acque Interne), nell’ambito della quale si è avviato, con gli organi di controllo ed i soggetti preposti alla pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, un tavolo di confronto e discussione sulle eventuali criticità riscontrate nel corso del periodo di validità dell’attuale autorizzazione e si sono raccolti elementi utili alla formazione del provvedimento di rinnovo;

(17) VISTO il verbale della succitata riunione dell’ 08/02/2016 approvato dai partecipanti;

(18) VISTA la seconda riunione preparatoria convocata dalla Sezione Tutela Ambiente in data 03/03/2016 presso la sede della provincia di Verona cui hanno partecipato la Provincia di Verona, il Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” , ARPA Veneto (Dipartimenti Provinciali di Verona e Vicenza e Servizio Acque Interne) ed il Consorzio A.Ri.C.A., quest’ultimo invitato ad inizio riunione per fornire eventuali chiarimenti agli Enti convenuti;

(19) VISTO il verbale della succitata riunione del 15/03/2016 approvato dai partecipanti;

(20) VISTA la nota prot. n. 172457 del 03/05/2016 con cui la Regione Veneto – Sezione Tutela Ambiente - provvedeva a richiedere alle Provincie di Verona e Vicenza parere ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 5.1 della legge Regionale n. 33/85;

(21) VISTA la nota della Provincia di Verona – Settore Ambiente – Servizio Difesa Suolo – Unità Operativa Tutela delle Acque - prot. n. 47166 del 08/06/2016 acquisita al protocollo della Regione Veneto – Settore Tutela Ambiente - con n. 225263 del 09/06/2016 con cui la suddetta Provincia comunica che “non si ravvisano motivi ostativi al rinnovo così come predisposto da codesto Ente. Inoltre, si rileva l’opportunità di osservare quanto emerso in sede di riunione preparatoria svoltasi in data 3 marzo 2016 e, in particolare, di tenere con in merito ai limiti per i PFAS allo scarico e agli aspetti di tutela ambientale, delle indicazioni contenute nel parere tecnico-scientifico redatto dall’ISS prot. n. 9818 del 6 aprile 2016” ;

(22) VISTA la nota della Provincia di Vicenza – Area Servizi al cittadino e al territorio – Settore Ambiente – Servizio Ambiente e Territorio - prot. n. 38615 del 07/06/2016 acquisita al protocollo della Regione Veneto – Settore Tutela Ambiente con n. 223140 del 08/06/2016 con cui la suddetta Provincia in riferimento alla richiesta di parere da parte della Regione Veneto sul rinnovo dell’autorizzazione allo scarico del collettore A.Ri.C.A. e all’allegata bozza di documento comunica che “ferme restando le valutazioni di competenza, che codesta struttura vorrà effettuare in merito, non si rilevano condizioni ostative al recepimento del documento” ;

(23) VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Veneto con D.C.R. n. 107 del 05/11/2009 e pubblicato sul B.U.R. n. 100 del 08/12/2009 e le successive modifiche ed integrazioni;

(24) VISTE le comunicazioni prot n. 37689/TRI del 29.05.2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e prot. n. 10774 del 10.05.2013 del Ministero della Salute, dalle quali le Strutture regionali per la Tutela dell’Ambiente e per la Sanità hanno appreso della presenza anomala di sostanze perfluoro – alchiliche (PFAS) in diversi corpi idrici superficiali ed in alcuni punti pubblici di erogazione delle acque potabili nella provincia di Vicenza e comuni limitrofi;

(25) VISTA la D.G.R. n. 1490 del 12.08.2013 “Istituzione della Commissione tecnica per la valutazione della problematica della presenza di sostanze perfluoro – alchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nelle acque superficiali della provincia di Vicenza e comuni limitrofi, e per la formulazione di proposte in ordine alla tutela della salute pubblica”;

(26) VISTA la DGR n. 619 del 29/04/2014 “Variazione della composizione della Commissione Tecnica per la valutazione della problematica della presenza di sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nelle acque superficiali della provincia di Vicenza e Comuni limitrofi, e per la formulazione di proposte in ordine alla tutela della salute pubblica. Parziale modifica della D.G.R. n. 1490 del 12.08.2013”;

(27) VISTA la DGR n. 248 del 08/03/2016 “Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica per la valutazione della problematica della presenza di sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS). Parziale modifica della DGR n. 619 del 29/04/2014”;

(28) VISTA la nota dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) prot. 0009818 del 06/04/2016 avente ad oggetto “Acque reflue e limiti agli scarichi per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)” con cui lo stesso istituto ha proposto al MATTM che i valori provvisori di concentrazione limite dei composti PFAS per gli scarichi delle acque reflue in acque superficiali, in ragione della necessità di raggiungere gli Standard di Qualità Ambientale fissati dal D.Lgs 172/2015, siano assunti pari a quelli già definiti come livelli di performance per le acque potabili;

(29) VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare avente ad oggetto “Presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nelle acque superficiali della provincia di Vicenza e comuni limitrofi. Richiesta di chiarimenti in ordine alla definizione delle concentrazioni limite per gli scarichi di cui alla nota prot. n. 9818 del 6/04/2016 dell’istituto Superiore di sanità. Rif. nota 142712 del 12/04/2016”;

(30) CONSIDERATO che i limiti allo scarico in acque superficiali sono quelli previsti dalla tabella 1, dell’allegato A alle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, salvo prescrizioni aggiuntive;

(31) CONSIDERATO inoltre che l’art. 25 delle succitate Norme Tecniche prevede che “gli impianti che recapitano nelle aree sensibili di cui all’art. 12 attraverso bacini scolanti devono adeguarsi alle disposizioni del presente comma entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano” e che pertanto a partire dal 08/12/2012 devono garantire allo scarico il rispetto in concentrazione dei limiti per i parametri Azoto totale e Fosforo totale previsti dalla tabella del medesimo articolo 25;

(32) RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla richiesta presentata dal Consorzio A.Ri.C.A. ed ai pareri espressi dalle Province di Verona e Vicenza ed acquisiti durante l’espletamento della fase istruttoria, il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico nel corso d’acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) e all’esercizio del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonché all’esercizio dell’impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato, per un periodo di anni 4 a partire dal 01/07/2016 fino al 30/06/2020, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo;

decreta

1.  E’ rilasciato al Presidente pro-tempore del Consorzio A.Ri.C.A. (Aziende Riunite Collettore Acque), con sede legale in via Ferraretta n. 20, Arzignano (VI), il rinnovo dell’ autorizzazione allo scarico nel corso d’acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) e l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato per la disinfezione finale dello scarico stesso;

2.  La presente autorizzazione ha validità a partire dal 01/07/2016 fino al 30/06/2020 incluso e la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

3.  Allo scarico dovranno rispettarsi, su campione medio ponderato, i limiti di accettabilità di cui alla colonna C della Tabella 1, Allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009, pubblicato nel BUR n. 100 dell’08/12/2009, salvo quanto previsto specificamente ai punti successivi;

4.  Salvo quanto previsto al successivo punto 5, trattandosi di scarico in bacino drenante in area sensibile, deve garantirsi allo scarico quanto di seguito riportato:

  1. il rispetto in concentrazione del limite per il parametro Fosforo totale previsto dalla tabella del comma 1 dell’articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e pari a 1 mg/l;
  2. il rispetto di una percentuale di riduzione per il parametro Azoto totale tra il carico complessivo in ingresso ai cinque impianti ed il carico residuo allo scarico finale del collettore, maggiore o uguale al 90% ;
  3. va comunque garantito il rispetto in concentrazione del limite per il parametro Azoto totale pari a 20 mg/l;
  4. per la verifica del rispetto di quanto previsto alla lett. b) del presente punto, entro il 31/12/2016 il Consorzio A.Ri.C.A. dovrà coordinarsi con A.R.P.A.V. definendo un protocollo che riporti modalità di misura delle portate in ingresso ed uscita agli impianti e allo scarico terminale, tempistiche dei prelievi in ingresso ed uscita agli impianti e allo scarico terminale, apprestamenti tecnologici necessari a realizzare le misure di portata ed i prelievi necessari, soggetti preposti alle misure ed ai prelievi e modalità di validazione dei dati;
  5. con riferimento a quanto previsto alla lett. d) del presente punto, entro il 31/08/2016 il Consorzio A.Ri.C.A. dovrà trasmettere alla Regione Veneto – Sezione Tutela Ambiente, alle Province di Verona e Vicenza e all’ARPAV, una dettagliata relazione tecnica contenente le attuali modalità di misura delle portate medie giornaliere in entrata ai singoli impianti di depurazione e della portata in uscita dal collettore. La relazione tecnica dovrà riportare tutti gli elementi idraulici, geometrici e gli algoritmi utilizzati per il calcolo della portata media;

5.  I succitati limiti per Azoto totale e Fosforo totale non si applicano qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 3 dell’articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

6.  Per il parametro Escherichia coli dovrà garantirsi allo scarico il valore limite di 5.000 UFC/100 ml, da determinarsi su campioni istantanei prelevati all’inizio ed al termine della raccolta del campione medio ponderato utilizzato per la determinazione dei parametri chimico-fisici;

7.  Per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) dovranno adottarsi le MTD (Migliori Tecnologie Disponibili) al fine di garantire una progressiva riduzione delle concentrazioni in uscita allo scarico;

8.  Con riferimento alle sostanze di cui al punto precedente, nel minor tempo possibile e comunque entro il 31/10/2016 il Consorzio A.Ri.C.A. dovrà trasmettere alla Regione Veneto – Sezione Tutela Ambiente, alle Province di Verona e Vicenza e all’ARPAV, un dettagliato studio che illustri le tecnologie e/o gli apprestamenti che si intendono adottare ed il cronoprogramma per la messa in esercizio degli stessi che dovrà essere approvato dalla Regione sentite le due province succitate ed ARPAV;

9.  Per le sostanze di cui al punto 7, vista la nota dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) prot. 0009818 del 06/04/2016, nonchè tenuto conto delle MTD e di eventuali implementazioni delle stesse, il cronoprogramma di cui al precedente punto dovrà avere come obiettivo il rispetto allo scarico dei seguenti limiti, entro il più breve tempo possibile e comunque entro la scadenza del presente decreto:

Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS) ≤ 0,03 µg/litro;

Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA) ≤ 0,5 µg/litro;

Acido Perfluoro Butanoico (PFBA) ≤ 0,5 µg/litro;

Perfluoro Butan Sulfonato (PFBS) ≤ 0,5 µg/litro;

somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro Undecanoico (PFUnA) + Perfluoro Esan Sulfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFDoA)] ≤ 0,5 µg/litro;

10.  La Regione Veneto provvederà ad una verifica, almeno semestrale, delle attività del cronoprogramma di cui al punto 8 e del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati di riduzione delle concentrazioni allo scarico delle sostanze di cui al punto. 9. Tale verifica verrà sottoposta alla Commissione Tecnica per la valutazione della problematica della presenza di sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS) di cui alla DGR n. 248 del 08/03/2016 che potrà avvalersi, per le valutazioni sotto il profilo sanitario, dell’ISS;

11.  Sulla base delle verifiche di cui al punto 10, ed in ragione dell’introduzione di novità tecniche e/o tecnologiche quali la messa in esercizio di nuove MTD, ovvero a seguito della emanazione di nuove norme in materia, nonché degli esiti dei monitoraggi ambientali e sugli scarichi, con riferimento alle sostanze di cui al punto 9, la Regione Veneto potrà provvedere ad una revisione anticipata dell’autorizzazione;

12.  Sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 172 del 13 ottobre 2015 e tenuto conto dei livelli di performance consigliati dall’ISS con il proprio parere n. 24518/AMPP.IA.12 del 06/04/2016, lo scarico dovrà inizialmente rispettare i seguenti valori limite, con le modalità attuative descritte al successivo punto 13:

PFOS ≤ 0,2 µg/litro ; PFOA ≤ 0,5 µg/litro; PFBA ≤ 1,5 µg/litro; PFBS ≤ 3,0 µg/litro; somma altri PFAS (PFPeA + PFNA + PFDeA + PFHxA + PFHpA + PFUnA + PFHxS + (PFDoA) ≤ 0,8 µg/litro.

13.  I limiti di cui al pt. 12 hanno un valore provvisorio e si riferiscono alla media calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni ARPAV riferiti all'anno solare precedente. La prima media verrà calcolata sui valori dell’anno 2016 come valori di riferimento. Tenuto conto della complessità del sistema depurativo afferente al collettore A.Ri.C.A. e, conseguentemente, della necessità che alla piena applicazione delle disposizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento concorrano, con provvedimenti ed interventi tecnologici di propria competenza, le Società di gestione del Servizio Idrico Integrato che conducono i cinque impianti di depurazione di Arzignano, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore e Trissino, tali limiti dovranno rispettarsi nel minor tempo possibile e comunque a partire da non oltre il 31/12/2016;

14.  Dovrà trasmettersi alla Regione Veneto – Sezione Tutela Ambiente, alle Province di Verona e Vicenza e all’ARPAV, una relazione bimestrale comprensiva di valutazioni tecnico-analitiche contenente i seguenti elementi: dati medi di portata, dati analitici allo scarico, dati analitici dei flussi in ingresso e allo scarico di ciascuno dei cinque impianti collettati. La validità dei dati analitici prodotti da A.Ri.C.A. nelle verifiche agli scarichi degli impianti collettati dovrà essere accertata, nei parametri considerati significativi, con un piano di rappresentatività campionaria di parallele analisi condotte da ARPAV. Le valutazioni di validità saranno effettuate secondo modalità tecniche ed operative individuate da ARPAV. Lo studio di validità è oggetto di convenzione con oneri a carico di A.Ri.C.A. Per quanto concerne i PFAS sarà coordinato da ARPAV uno studio congiunto al fine di individuare metodologie e criteri di valutazione della compatibilità metrologica e statistica;

15.  Il Consorzio A.Ri.C.A. sotto la supervisione tecnica di ARPAV, dovrà installare e gestire idonea strumentazione per la misura della portata in continuo sul Fiume Fratta a valle dell’immissione del L.E.B., entro il 31/12/2016. Ad installazione avvenuta i dati semiorari di livello e portata andranno trasmessi unitamente alla relazione bimestrale di cui al punto 14;

16.  Dovrà mantenersi in buono stato di efficienza e funzionalità il sistema di controllo (misuratori di portata e campionatori automatici) sia dei flussi in ingresso che degli scarichi dei cinque impianti di depurazione collettati; tutte le aree interessate dal controllo specifico e le attrezzature devono garantire la piena sicurezza degli operatori adibiti al controllo. Con riferimento ai dati rilevati dalla strumentazione indicata nel presente punto e al precedente, A.Ri.C.A. dovrà predisporre un portale in internet in modo che gli enti di controllo possano accedere ai dati in tempo reale;

17.  Dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico;

18.  Nel caso di guasti o malfunzionamenti che abbiano a verificarsi negli impianti di depurazione recapitanti nella condotta o nel sistema di collettamento per i quali si abbia una variazione effettiva delle caratteristiche dello scarico, entro 24 ore dovrà provvedersi ad informare la Regione Veneto-Sezione Tutela Ambiente, le Province di Verona e Vicenza e i DAP (dipartimenti ARPAV provinciali) di Verona e Vicenza;

19.  Vanno continuate le puntuali verifiche, finalizzate al monitoraggio per la determinazione dei carichi inquinanti complessivi valutati in termini di massa, sversati nel corpo recettore. Dovrà essere tenuta una registrazione di tali valutazioni da mantenere a disposizione degli Enti di controllo;

20.  Sono fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari ai fini della legittima effettuazione dello scarico nel corpo ricettore e restano, altresì, fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi;

21.  La Regione Veneto si riserva di effettuare in qualsiasi momento, per mezzo delle autorità di controllo preposte, i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra descritto e di poter modificare i limiti e le prescrizioni nonché adottare provvedimenti di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione, in funzione dell’evolversi della situazione ambientale e sanitaria attestata da referti analitici;

22.  Nel caso di mancato rispetto dei limiti di accettabilità allo scarico nonché di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 133 e 137 del D.Lgs. 152/2006 a carico del Presidente e legale rappresentante pro-tempore del Consorzio A.Ri.C.A.;

23.  Il presente provvedimento è comunicato al Consorzio A.Ri.C.A. di Arzignano (VI), al Comune di Cologna Veneta (VR), alla Provincia di Verona, alla Provincia di Vicenza, all’ARPAV, al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo”, al Consiglio di Bacino “Bacchiglione”, al Consiglio di Bacino “Veronese”, al Consorzio L.E.B. e alla Sezione di Bacino Idrografico Adige-Po – Sezione di Verona;

24.  Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

25.  Di inviare il presente provvedimento al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione;

26.  Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Alessandro Benassi

Il testo del decreto è stato integralmente sostituito con errata corrige pubblicata nel BUR n. 69 del 19 luglio 2016, ndr.

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