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Bur n. 67 del 12 luglio 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 154 del 29 giugno 2016

Autorizzazione all'esercizio dell' Ospedale di Comunità denominato "Città di Rovigo", presso la Casa di Cura "Città di Rovigo" S.r.l., sito in Via G. Falcone e P. Borsellino, 69 Rovigo. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio all'Ospedale di Comunità denominato "Città di Rovigo" per 22 p.l., presso la Casa di Cura Privata "Città di Rovigo" S.r.l., sito in Via G. Falcone e P. Borsellino, 69 Rovigo.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di autorizzazione all'esercizio prot. reg. n. 412549 del 14.10.2015;
Parere di conformità alla programmazione sanitaria, rilasciata dal Settore Strutture di ricovero Intermedie e Integrazione Socio-Sanitaria, con nota prot. n. 500697 del 09.12.2015;
Rapporto di verifica prot. reg. n. 88949 del 04.03.2015, e successivo supplemento istruttorio prot. reg. n. 178404 del 06.05.2016 trasmessi dall'Azienda ULSS 18 di Rovigo;
Verbale della Commissione Regionale Investimenti Tecnologie ed Edilizia - C.R.I.T.E. del 27.05.2016, trasmesso con nota prot. reg. n. 234566 del 16.06.2016.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

  • gli artt. 8 bis e 8 ter comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 subordinano ad autorizzazione l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie;
  • la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 prevede che l’autorizzazione all’esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell’art. 10, comma 1, della medesima LR n. 22/2002;
  • la Giunta regionale ha dato attuazione  alla LR n. 22/2002 con DGR n. 2473/2004 “ Attuazione della LR 16.08.2002, n. 22 in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Approvazione degli standard relativi all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento dei servizi sociali, di alcuni servizi socio sanitari e unità di offerta non soggette all’autorizzazione all’esercizio”;
  • la DGR n. 2501 /2004 e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla citata legge regionale, approvando, tra l’altro, i requisiti, gli indicatori di attività e di risultato, gli oneri per l’accreditamento e la tempistica di applicazione , per le strutture socio sanitarie  e sociali;
  • la DGR n. 2718 del 24.12.2012, definisce le tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
  • la DGR n. 2108 del 10.01.2014, prevede gli “Standard strutturali minimi Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali (URT)”;
  • la DGR n. 1330 del 09.10.2015, detta le “Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area sanitaria”.

DATO ATTO CHE:

  • con nota prot. reg. n. 412549  del 14.10.2015 il rappresentante legale della Casa di Cura “Città di Rovigo” s.r.l, ha presentato domanda di autorizzazione all’esercizio per l’Ospedale di Comunità per 22 posti letto, dalla quale risulta che il Comune di Rovigo ha rilasciato con nota prot. 53379 del 29.09.2015, il provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione alla realizzazione della struttura in oggetto, come previsto dalla DGR n. 2108/14;
  • il Settore Strutture Intermedie e Integrazione socio-sanitaria ha comunicato con nota prot. n. 500697 del 09.12.2015, la conformità con la programmazione sanitaria regionale per 22 posti letto;
  • la Regione con nota prot. n. 513711 del 17.12.2015, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1145/2013 e dal DSR n. 82 del 6.08.2012, ha incaricato l’Azienda ULSS n. 18 di Rovigo ad effettuare la visita di verifica;
  • l’Azienda ULSS n. 18 di Rovigo, ha trasmesso il verbale di verifica dei requisiti di cui all’art. 10 della L.R. n. 22/2002 con nota prot. reg. n. 88949 del 04.03.2016, e successivo supplemento istruttorio con nota prot. n. 178404 del 06.05.2016, esprimendo un giudizio finale positivo con le seguenti non conformità:

 

Codice
Requisito

Esplicitazione
del Requisito

Motivazione della
non conformità

ODC.AU.1.5

E’ attiva un servizio di teleconsulto e telemedicina con l’Azienda ULSS

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

ODC.AU.1.6

E' garantita la fornitura degli elementi descritti dallo standard

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

ODC.AU.1.8

E' redatto un progetto assistenziale

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

ODC.AU.1.9

Esiste la condivisione del progetto assistenziale con l'utenza o la famiglia

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

ODC.AU.1.10

Esiste un sistema informativo per la raccolta dei dati

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

ODC.AU.1.11

E' garantita l'assistenza medica

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

ODC.AU.1.12

Sono garantite le figure professionali previste dallo standard

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

ODC.AU.1.13

E' garantita la presenza del personale infermieristico 24 ore su 24

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

ODC.AU.1.14

E' prevista la funzione dell'infermiere care-manager con indicazione dei compiti e delle responsabilità

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

ODC.AU.1.15

E' garantita la partecipazione di fisioterapista/terapista occupazionale nella stesura del progetto assistenziale

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

ODC.AU.1.16

Sono garantite le attività di mobilizzazione/riattivazione

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

ODC.AU.1.17

Sono garantiti gli accessi delle figure previste dallo standard attraverso accordi/convenzioni

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

ODC.AU.1.18

E' individuato il Responsabile Clinico

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

ODC.AU.1.20

Sono fornite informazioni sui costi sostenuti dall'utente (famiglia) su quota alberghiera e la partecipazione alla spesa sanitaria

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

 

  • nella seduta  del 27.05.2016 la Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed in edilizia, ha preso atto delle risultanze del citato  rapporto di verifica, esprimendo “parere favorevole” al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per 22 posti letto, con “prescrizioni disposte dall’ufficio”.

VISTI:

  • il D.Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23.10.1992, n. 421  e successive modifiche ed integrazioni”;
  • la L.R. n. 22/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
  • la DGR n. 2501 del 06.08.2004 “Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure” e successive modifiche ed integrazioni;
  • la DGR n. 2473 del 06.08.2004 «"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all’esercizio e all'accreditamento dei Servizi sociali, di alcuni Servizi socio - sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio›› ;
  • la DGR n. 2718 del 24.12.2012 “Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.”;
  • la DGR n. 1145 del 05.07.2013 “Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)”;
  • la DGR n. 2108 del 10.01.2014 “Standard strutturali minimi Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali. Definizione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22/02, mediante trasformazione di spazi esistenti, già autorizzati all'esercizio per l'erogazione di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie, o comunque inseriti in contesto sanitario o socio/sanitario.”;
  • la DGR n. 2694 del 29.12.2014 “Proroga fino a tutto il 2016 dell’assegnazione alle aziende sanitarie, a seguito della soppressione dell’Arss, della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti previsti nell’ambito dei procedimenti attuativi della lr n. 22/2002”;
  • la DGR n. 1330 del 09.10.2015, “Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area sanitaria”;
  • il parere di conformità della struttura in argomento con la programmazione sanitaria regionale, espresso con nota prot. n. 500697 del 09.12.2015 dal Settore Strutture Intermedie e Integrazione socio-sanitaria, per 22 posti letto;
  • la nota prot. n. 513711 del 17.12.2015 di incarico alla realizzazione della visita di verifica all’Azienda ULSS n. 18 di Rovigo, in attuazione della dgr n. 1145/13;
  • il rapporto della visita di verifica svolta dall’Azienda ULSS n. 18 di Rovigo prot. reg. n. 88949 del 04.03.2016, e successivo supplemento istruttorio con nota prot. n. 178404 del 06.05.2016, esprimendo un parere finale positivo con prescrizioni per il rilascio dell’Autorizzazione all’Esercizio;
  • il verbale della seduta CRITE del 27.05.2016, comunicato con nota prot. n. 234566 del 16.06.2016.

decreta

  1. di rilasciare, per le motivazioni di cui in premessa, l’autorizzazione all’esercizio all’ Ospedale di Comunità denominato “Città di Rovigo”, dell’ente gestore Casa di Cura “Città di Rovigo” S.r.l., sito in Via G. Falcone e P. Borsellino, 69 Rovigo, con dotazione di 22 posti letto con le seguenti prescrizioni e tempi di adeguamento:

 

Codice
Requisito

Esplicitazione
del Requisito

Motivazione della
non conformità

Tempo di Adeguamento

ODC.AU.1.5

E’ attiva un servizio di teleconsulto e telemedicina con l’Azienda ULSS

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

 

     Prima dell’attivazione

ODC.AU.1.6

E' garantita la fornitura degli elementi descritti dallo standard

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

Prima dell’attivazione

ODC.AU.1.8

E' redatto un progetto assistenziale

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

Prima dell’attivazione

ODC.AU.1.9

Esiste la condivisione del progetto assistenziale con l'utenza o la famiglia

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

Prima dell’attivazione

ODC.AU.1.10

Esiste un sistema informativo per la raccolta dei dati

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

Prima dell’attivazione

ODC.AU.1.11

E' garantita l'assistenza medica

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

Prima dell’attivazione

ODC.AU.1.12

Sono garantite le figure professionali previste dallo standard

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

Prima dell’attivazione

ODC.AU.1.13

E' garantita la presenza del personale infermieristico 24 ore su 24

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

Prima dell’attivazione

ODC.AU.1.14

E' prevista la funzione dell'infermiere care-manager con indicazione dei compiti e delle responsabilità

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

Prima dell’attivazione

ODC.AU.1.15

E' garantita la partecipazione di fisioterapista/terapista occupazionale nella stesura del progetto assistenziale

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

Prima dell’attivazione

ODC.AU.1.16

Sono garantite le attività di mobilizzazione/riattivazione

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

Prima dell’attivazione

ODC.AU.1.17

Sono garantiti gli accessi delle figure previste dallo standard attraverso accordi/convenzioni

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

Prima dell’attivazione

ODC.AU.1.18

E' individuato il Responsabile Clinico

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

Prima dell’attivazione

ODC.AU.1.20

Sono fornite informazioni sui costi sostenuti dall'utente (famiglia) su quota alberghiera e la partecipazione alla spesa sanitaria

Il requisito non è rispettato in quanto al momento della visita la funzione non era operativa

Prima dell’attivazione

 

  1. di incaricare l’Azienda ULSS 18 di Rovigo di verificare l’ottemperanza delle suddette prescrizioni da parte dell’Ospedale di Comunità “Città di Rovigo”, prima dell’avvio dell’attività;
  2. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l’autorizzazione all’esercizio con le modalità e le tempistiche di cui all’art. 11, comma 2, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
  3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
  4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
  5. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione;
  6. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all’Azienda ULSS competente per territorio;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
  8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Monica Troiani

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