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Bur n. 64 del 05 luglio 2016


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 173 del 20 giugno 2016

Concessione di derivazione alla ditta RICCATO SERGIO di acqua pubblica dalla sponda destra del fiume ADIGE in località Pradespin del Comune di LENDINARA per uso Irriguo - Pos. N. 370/1.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla sponda destra del fiume ADIGE in località Pradespin del Comune di Comune di LENDINARA ad uso irriguo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Prescrizioni sezione idraulica in data 15/04/2016; Prescrizioni Veneto Agricoltura Prot. n. 7487 del 29/04/2016; Ordinanza visita locale n. 34288 del 08/03/2016; Disciplinare n. 4391 del 06.06.2016.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 26.11.2015 della ditta RICCATO SERGIO, intesa ad ottenere il rinnovo alla concessione di derivazione acqua pubblica dalla sponda destra del fiume Adige a valle dello stante 75 in località Pradespin del Comune di LENDINARA ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell’istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.L.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 4391 sottoscritto in data 06.06.2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta RICCATO SERGIO (omissis), il diritto di continuare a derivare acqua pubblica dalla sponda destra del fiume Adige a valle dello stante 75 in località Pradespin del Comune di LENDINARA, moduli medi annui 0,041 fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di tre volte la portata media, come disposto dal Piano di Tutela delle Acque art. 41, comma 1. L’acqua sarà utilizzata per l’irrigazione di una superficie di ha 30.00.00 di terreno coltivato a colture cerealicole ed orticole nel periodo della stagione irrigua da maggio a settembre salvo particolari condizioni atmosferiche.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.06.2016, n. 4391 e verso il pagamento del canone annuo di € 260,25 (duecentosessanta/25) di cui € 48,79 per l’acqua derivata ed € 211,46 per l’occupazione del suolo pubblico (area demaniale),  calcolato per l’anno 2016 ai sensi della L.R. 11/2001, della  D.G.R. n. 1511/2008 e DGR n. 654 del 28/04/2015 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

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