R.D. 523/1904 Rinnovo concessione terreno dem.le fg.23 mapp. 247/parte ed ex alveo non censito per una superficie totale di mq 2635 ad uso bosco ceduo in Comune di Ceregnano (RO) - (Pratica n° CB_TE00092). Ditta: FURIN ELENA - CEREGNANO (RO).
| Note per la trasparenza |
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Sig.ra Furin Elena della concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 31.03.2016 Prot. n. 124637; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 07.04.2016. Disciplinare n. 4393 del 08.06.2016.
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Il Dirigente
VISTA l'istanza in data 30.03.2016 con la quale la Ditta FURIN ELENA (omissis) ha chiesto il rinnovo della concessione di terreno dem.le fg.23 mapp. 247/parte ed ex alveo non censito per una superficie totale di mq 2635 ad uso bosco ceduo in Comune di Ceregnano (RO);
VISTA la scheda tecnica dell’Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 07.04.2016;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 08.06.2016 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta FURIN ELENA (omissis) il rinnovo della concessione di terreno dem.le fg.23 mapp. 247/parte ed ex alveo non censito per una superficie totale di mq 2635 ad uso bosco ceduo in Comune di Ceregnano (RO) , con le modalità stabilite nel disciplinare del 08.06.2016 iscritto al n. 4393 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - Il canone annuo, relativo al 2016 è di Euro 105,72 (centocinque/72) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione. .
4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Adriano Camuffo