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Bur n. 57 del 14 giugno 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 36 del 12 maggio 2016

Ditta NEC S.r.l. New Ecology - Sede legale e ubicazione impianto in Comune di Fossò (VE), Zona Industriale IX Strada, 115 Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRAT n. 40 del 30 giugno 2009 e s.m.i. Modifiche al DSRAT n. 40 del 30 giugno 2009

Note per la trasparenza

Col presente provvedimento si autorizza l'incremento della capacità di stoccaggio di rifiuti costituiti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate al recupero. ATTI SIGNIFICATIVI Comunicazioni della Ditta NEC in data 16.09.2015, 23.10.2015, 27.01.2016; Verbale conferenza istruttoria in data 17.11.2015; relazione istruttoria 14.04.2016, nota Dip. Ambiente 15.04.2016.

Il Direttore

VISTO il DSRAT n. 40 in data 30.06.20109 e s.m.i., con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione integrata ambientale alla Ditta NEC New Ecology S.r.l., per l’esercizio dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l’installazione ubicata in Zona Industriale IX Strada, 115, Fossò (VE);

VISTA la propria nota in data 01.06.2015, n. 228001, con la quale, in ottemperanza alla circolare prot. 512093 del 28/11/2014 del Direttore del Dipartimento Ambiente, sono state fornite indicazioni circa la durata dell’autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla Ditta NEC S.r.l., in conseguenza delle modifiche al d.lgs. n.152/2006, introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;

PRESO ATTO che per effetto dell’intervenuta modifica normativa di cui al d.lgs. n. 46/2014, la Ditta è legittimata alla prosecuzione dell’attività IPPC autorizzata con DSRAT n. 40/2009, per un periodo equivalente alla durata dell’autorizzazione originaria, nelle more dell’avvio del procedimento finalizzato al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota in data 16.09.2015, successivamente integrata in data 23.10.2015, con la quale la Ditta NEC S.r.l., ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies, del d.lgs. n. 152/2006, l’attivazione di una modifica definita “non sostanziale” all’installazione, costituita da un incremento della capacità di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi nei termini che seguono:

VISTO il verbale della conferenza istruttoria tenutasi in data 17.11.2015, dal quale emerge la necessità che la Ditta fornisca ulteriori elementi di chiarimento in merito alla portata della modifica comunicata;

VISTA la nota in data 27.01.2016, con la quale la Ditta ha fornito elementi di chiarimento richiesti dalla conferenza istruttoria;

VISTA la nota del Dipartimento Ambiente in data 03.03.2016, con la quale si comunica alla Ditta che la variante proposta appare, diversamente da quanto comunicato dalla medesima proponente, sostanziale e che per tale motivo risulta necessario attivare le procedure di cui alla Parte II, Titolo III, del d.lgs. n. 152/2006, intendendosi per tali quelle previste dall’art. 20 (verifica di assoggettabilità);

VISTA la nota in data 05.04.2016, con la quale la ditta NEC s.r.l., a riscontro della comunicazione di cui al precedente paragrafo, ha contro dedotto i contenuti e le motivazioni con le quale il Dipartimento aveva comunicata che la variante, così come proposta, risultava essere di natura sostanziale;

VISTA la relazione istruttoria relativa alla riunione tecnica tenutasi in data 15.04.2016, tra Dip. Ambiente, ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, convocata con la finalità di approfondire i contenuti e le motivazioni delle contro deduzioni avanzate dalla Ditta;

PRESO ATTO che a seguito di quanto sopra, gli Enti sono concordi nel considerare non sostanziale la modifica dell’AIA qualora questa riguardi l’incremento della capacità di stoccaggio dell’impianto se riferita esclusivamente alle operazioni di Messa in riserva (R13), escludendo pertanto le operazioni di Deposito preliminare (D15);

VISTA la nota in data 15.04.2016, con la quale venivano comunicati alla Ditta gli esiti istruttori nel senso sopra riportato;

VISTA la comunicazione in data 20.04.2016, acquisita al prot. reg.le in data 22.04.2016, n. 159062, con la quale la Ditta NEC S.r.l., preso atto della nota sopra richiamata, ha fornito elementi di “ridefinizione e precisazione” dei contenuti della comunicazione ex art. 29-nonies, trasmessa in data 16.09.2015 e successivamente integrata, dichiarando che l’incremento della capacità di stoccaggio dell’impianto riguarderà esclusivamente l’operazione R13 (Messa in riserva e non altre) come da prospetto che segue:

AIA in essere
DSRAT n. 40 del 30.06.2010 e s.m.i.

INCREMENTO

Rifiuti non pericolosi
RAEE e altre tipologie
D15/R13 – Tot.1.200 t
Di cui 500 t di rifiuti pericolosi

Rifiuti RAEE
pericolosi e non pericolosi
R13 Tot 1.439 t

 

PRESO ATTO che le Autorità preposte al controllo (ARPAV e Città Metropolitana di Venezia), in sede di istruttoria, come sopra riportato, non hanno rilevato elementi tecnici ostativi all’incremento della capacità di stoccaggio relativamente alla sola Messa in riserva R13, presso l’installazione della Ditta NEC S.r.l.;

RITENUTO che la modifica relativa all’incremento della capacità di stoccaggio di rifiuti costituiti da RAEE pericolosi e non pericolosi, così come ridefinita dalla Ditta NEC S.r.l. con la nota in data 20.04.2016, non rientri tra quelle che l’art. 5, c.1, lett. l-bis), del d.lgs. n. 152/2006, definisce “sostanziali”;

CONSIDERATO che l’incremento dei quantitativi di RAEE in R13, Messa in riserva, non necessita della modifica dell’attuale dislocazione logistica dell’installazione (Allegato B al DSRAT n. 40 del 30.06.2009), rilevandosi sufficiente l’attuale distribuzione delle superfici destinate all’incremento delle operazioni in questione;

decreta

1.   di autorizzare la Ditta NEC New Ecology S.r.l., con sede legale e operativa in Zona Industriale, IX Strada, 115, Fossò (VE) CF e P.IVA 02383390271, ad incrementare, per le motivazioni riportate in premessa al presente provvedimento, la capacità della Messa in Riserva (operazione R13 dell’Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006), per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) pericolosi e non pericolosi, presso l’installazione ubicata in Fossò, Z.I. IX Strada, 115, per i quantitativi riportati nella tabella che segue:

AIA in essere
DSRAT n. 40 del 30.06.2009
e s.m.i.

INCREMENTO

TOTALE CAPACITA’
COMPLESSIVA D15/R13

Rifiuti non pericolosi
RAEE e altre tipologie
D15/R13 – Tot.1.200 t*
Di cui 500 t di rifiuti pericolosi

Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed elettroniche
pericolosi e non pericolosi
Solo R13 tot 1.439 Mg

2.639 Mg

 

2.  di confermare tutte le prescrizioni contenute nell’AIA di cui al DSRAT n. 40 del 30.06.2009 e delle sue successive integrazioni;

3.  di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;

4.  di comunicare, a cura della Sezione Tutela Ambiente, il presente provvedimento alla Ditta NEC New Ecology S.r.l., alla Città Metropolitana di Venezia, all’ARPAV Direzione generale, al Comune di Fossò (VE), e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione integrale;

5.  di ammettere avverso il presente provvedimento ricorso giurisdizionale avverso il Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.), oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione dello stesso, così come disposto dall’art. 1, 1° c. della L. 205/2000, Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.

Alessandro Benassi

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