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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 34 del 10 maggio 2016
Rettifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 16 del 03.03.2016 e ss.mm.ii. Impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in loc. Almisano - Comune di Lonigo (VI). Gestore: Ditta Zach System S.p.a. con sede legale in via Lillo del Duca, n 10, 20091, Bresso (MI).
Con il presente decreto si rettificano alcuni errori materiali riportati nell'AIA rilasciata con DDR n. 16 del 03.03.2016 alla Ditta Zach System S.p.a. relativamente all'impianto di incenerimento in oggetto.
Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: DDR n. 16 del 03.03.2016 con il quale si è concluso il procedimento di riesame dell'AIA precedentemente rilasciata con DSR n. 10/2013.
Il Direttore
PREMESSO che con precedente Decreto n. 16 del 03.03.2016 si è concluso, ai sensi dell’art. 29 – octies, comma 4, lett. d) e dell’art. 237 – duovicies, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il procedimento di riesame dell’AIA precedentemente rilasciata con DSR n. 10/2013 relativamente all’impianto di incenerimento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in loc. Almisano del Comune di Lonigo ed a servizio dello stabilimento chimico ivi insediato.
CONSIDERATO che, nell’ambito del procedimento di riesame sopra richiamato, sono state valutate, insieme gli Enti competenti, alcune modifiche non sostanziali proposte dalla Ditta Zach System S.p.a. con nota del 23.10.2014 (acquisita al prot. reg. n. 464302 del 04.11.2014).
VISTI gli esiti della riunione istruttoria del 30.11.2015, inerente il procedimento in parola, alla quale hanno partecipato rappresentanti di Regione, Provincia di Vicenza, ARPAV, Comune di Lonigo e Ditta, così come trasmessi con nota n. 508996 del 15.12.2015.
PRESO ATTO che, nell’ambito di detta riunione, le modifiche non sostanziali proposte dalla Ditta con la succitata nota del 23.10.2015, fatte salve alcune precisazioni, erano state ritenute sostanzialmente condivisibili e, pertanto, accettabili.
CONSIDERATO in particolare che, per effetto di dette modifiche, il contenuto massimo del parametro zolfo totale relativo ai rifiuti con matrice acquosa CER 070501* era stato fissato nello 0,7 %.
PRESO ATTO che, per mero errore materiale, relativamente a detto parametro, nella tabella riportata a pag. 7, punto 17, del DDR n. 16/2016 riferita ai rifiuti a matrice acquosa – codici CER 070501*, è stato invece indicato il valore di 0,07%.
CONSIDERATO inoltre che, sempre per mero errore materiale:
RITENUTO pertanto di provvedere, con il presente provvedimento, a rettificare opportunamente quanto erroneamente indicato nel DDR n. 16/2016.
VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.
VISTO il D. Lgs. n.152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 46/2014.
VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all’Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l’Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.
decreta
2.1. a pagina 5, punto 8.5 del medesimo decreto n. 16/2016 è stata indicata una portata totale di reflui gassosi di 30.0696 Kg/h: il valore corretto è 30.696 kg/h. 2.2 a pag. 10, punto 18, del medesimo decreto n. 16/2016, per quanto riguarda il serbatoio SR 104 nella descrizione del “rifiuto liquido contenuto”, si fa riferimento al punto 14.2: il riferimento corretto è, in realtà, il punto 15.2.
Alessandro Benassi
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