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Bur n. 57 del 14 giugno 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 33 del 04 maggio 2016

Ditta COSTRUZIONI DONDI SpA con sede legale in Viale delle Industrie, 13/A, 45100 Rovigo ed ubicazione stabilimento in Via Amendola, 122/124, 45100 Rovigo. Impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi. Autorizzazione Integrata Ambientale: Punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. n. 152 del 2006 s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, comma 3, del d. lgs. n. 46/2006, si rilascia l'autorizzazione integrata ambientale che consente il proseguo dell'attività di gestione dei rifiuti in conformità al provvedimento a suo tempo rilasciato dalla Provincia di Rovigo.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza presentata dalla Ditta in data 07.09.2014, come successivamente integrata con l'istanza del 29.04.2016; Determinazione provinciale n. 19405 del 08.05.2006, Disposizione dirigenziale n. 21997 del 22.05.2006; Determinazione della provincia di Rovigo n. 2334 del 16.08.2010.

Il Direttore

VISTE le Direttive del Consiglio dell'Unione Europea 96/61/CE del 24.09.1996, 2008/1/CE del 15.01.2008 e 2010/75/UE del 24.11.2010 sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;

VISTO il d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Parte II, Titolo III-bis, come modificato dal d. lgs. 14.04.2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, con il quale sono state apportate significative modifiche alla Parte II, titolo III-bis (Autorizzazione integrata ambientale);

PRESO ATTO che, con l’entrata in vigore del d. lgs. n. 46/2014, l’allegato VIII alla Parte II del d. lgs. n. 152/2006 è stato sostituito dal nuovo allegato VIII definito all’art. 26 del d. lgs. n. 46/2014, che individua l’obbligo di assoggettamento ad autorizzazione integrata ambientale tipologie di installazioni e attività IPPC che non erano previste nella precedente versione;

VISTO che l’articolo 29, c. 2, del richiamato d. lgs. n. 46/2014 fissa al 07.09.2014 il termine entro il quale i gestori delle installazioni esistenti che non svolgevano attività già ricomprese nell’allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, come introdotto dal d.lgs. n. 128/2010, dovevano presentare istanza di autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 27/10/2014 “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III – bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 272 del 13.11.2014 “Autorizzazione integrata ambientale – modalità per la redazione della relazione di riferimento”;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 17/06/2015 “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46”;

VISTE la L. R. 21 gennaio 2000 n. 3 e s.m.i. e la D.G.R. n. 16 del 21 gennaio 2014;

VISTE la D.G.R. n. 1298 del 22.07.2014 e la D.G.R. n. 1633 del 09.09.2014 recanti indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali a seguito delle modifiche introdotte dal D. lgs. n. 46/2014;

VISTA la D.G.R. n. 395 del 31.03.2015 “Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento” di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del d.lgs. 03.04.2006, n. 152, per le installazioni di competenza regionale e provinciale;

RICHIAMATA la propria circolare n. 512093 del 28.11.2014 recante “Indirizzi sulle modalità applicative dell’istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali”;

VISTA l’istanza presentata dalla Ditta COSTRUZIONI DONDI SpA in data 07.09.2014, tendente ad ottenere l’autorizzazione integrata ambientale per l’attività individuata al punto 5.5 dell’Allegato VIII, svolta presso l’installazione ubicata in Via Amendola, 122/124, 45100 – Rovigo;

VISTA la nuova versione dell’istanza presentata dalla Ditta COSTRUZIONI DONDI SpA in data 29.04.2016, redatta a seguito dei chiarimenti forniti dagli Uffici regionali nel corso di incontri informali, anche in ordine alla ripartizione delle competenze affidate dall’intervenuta norma a ciascun Ente in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;

VISTA la determinazione della provincia di Rovigo n. 19405 del 08.05.2006, con la quale la ditta in oggetto era autorizzata allo stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi [D15 –R13];

VISTA altresì, la disposizione dirigenziale n. 21997 del 22.05.2006 con cui è stato sostituito il punto 1) della determinazione n. 19405 del 08.05.2006, lasciando invariate tutte le rimanenti decisioni assunte con il richiamato decreto n. 19405/2006;

VISTA la determinazione della provincia di Rovigo n. 2334 del 16.08.2010 con cui è stata aggiornata la determinazione provinciale n. 19405 del 08.05.2006, così come successivamente modificata dalla disposizione dirigenziale n. 21997 del 22.05.2006;

VISTO il riscontro trasmesso informaticamente dalla Provincia di Rovigo in data 04.05.2016, che conferma l’insussistenza di evidenze che impediscano la prosecuzione dell’attività nell’impianto di cui trattasi, in conformità all’autorizzazione in essere;

RITENUTO di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta in oggetto per le attività di IPPC di cui al punto 5.5 dell’allegato VIII alla Parte II, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. alle medesime condizioni fissate dalla sopra richiamata Determinazione n. 19405 del 08.05.2006, così come integrata con la disposizione dirigenziale n. 21997 del 22.05.2006 ed aggiornata con successiva Determinazione n. 2334 del 16.08.2010.

decreta

  1. di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta COSTRUZIONI DONDI SpA, P. IVA 00103480299, con sede legale in Viale delle Industrie, 13/A, 45100 – Rovigo ed ubicazione stabilimento in Via Amendola, 122/124, 45100 – Rovigo, per l’attività di cui al punto 5.5 dell’allegato VIII alla Parte II, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  2. di definire la durata della presente autorizzazione ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; è comunque facoltà dell’Autorità competente attivare il riesame della presente autorizzazione prima della scadenza della stessa, secondo le modalità procedurali previste dal medesimo articolo;
  3. di stabilire che le modalità di gestione dell’installazione sono quelle fissate nella Determinazione della provincia di Rovigo n. 19405 del 08.05.2006, così come integrata con la disposizione dirigenziale n. 21997 del 22.05.2006 ed aggiornata con successiva Determinazione n. 2334 del 16.08.2010;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 14.03.2013, n. 33;
  5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta COSTRUZIONI DONDI SpA, con sede legale in Viale delle Industrie n. 13/A, 45100, al Comune di Rovigo, alla Provincia di Rovigo all’ARPAV Direzione Generale, all’Osservatorio Regionale Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione;
  6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

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