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Bur n. 46 del 17 maggio 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 31 del 22 aprile 2016

FERROLI S.p.a. con sede legale in Via Ritonda, 78/a - 37047 San Bonifacio (VR). Discarica per rifiuti non pericolosi sita in Loc. Lioncello in Comune di San Bonifacio (VR). Proroga dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. rilasciata con DDR n. 14/2015 e s.m.

Note per la trasparenza

Si provvede a rilasciare la proroga dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Ferroli S.p.a., stabilendo ulteriori modalità e condizioni relative all'attività svolta.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- nota inviata dagli Uffici regionali in data 18.12.2015 (prot. n. 516080) con cui, è stata rilevata l'assenza di comunicazioni da parte della Ditta in merito all'adeguamento delle garanzie finanziarie;
- nota regionale n. 110105 del 21.03.2016 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, e successive modifiche e integrazioni, finalizzato alla proroga della validità dell'AIA rilasciata con DSR n. 14/2015 e s.m., con la finalità di avviare la procedura relativa alla chiusura definitiva della stessa ex art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003;
- nota del 31.03.2016 (acquisita con prot. n. 125164 del 31.03.2016 con cui sono state presentate alcune osservazioni alla nota di avvio del procedimento di cui sopra.

Il Direttore

(1) RICHIAMATO il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 14 del 22.04.2015, successivamente modificato con DDR n. 54/2015, con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in Loc. Lioncello in Comune di San Bonifacio (VR), e catastalmente censita al foglio n. 24 mappali n. 103, 158, per l’attività individuata al punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

(2) RICHIAMATE in particolare le premesse contenute nel provvedimento sopra citato, nonché il percorso istruttorio ivi descritto.

(3) VISTA la scadenza dell’autorizzazione di cui al punto (1) fissata ad un anno dal rilascio della stessa e cioè al 21.04.2016.

(4) VISTE le prescrizioni n. 11, 12, 13 dell’autorizzazione di cui al punto (1) inerenti le condizioni a cui è stata subordinata la facoltà di conferire rifiuti nei lotti Sud-Est e Sud-Ovest, riportate di seguito.

11.   Prima della ripresa dei conferimenti dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta, prelievo e controllo delle acque di drenaggio delle acque meteoriche nel rispetto delle disposizioni, ove applicabili, dell’art. 39 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle acque, di cui al DCRV 107/2009 così come modificato dall’Allegato D della DGRV 842/2012.

In particolare, per quanto riguarda le superfici di discarica (lotti o porzioni di lotto) in gestione e non ancora chiuse, ricomposte o comunque dotate di misure atte a prevenire il dilavamento dei rifiuti, le acque in questione devono essere convogliate in apposito sistema, comprendente il pozzo di raccolta con pompa auto-innescante e le cisterne di stoccaggio, e successivamente smaltite come percolato presso un idoneo impianto di trattamento.

12.   L’attività di conferimento di rifiuti (D1) nel lotto Sud – Est potrà avvenire subordinatamente a quanto segue.

12.1. Sostituzione dei teli in HDPE presenti nella parte di lotto allestita e collaudata nel 2005 ma non entrata ancora in esercizio o, in alternativa, effettuazione di specifiche prove in situ, da concordare con ARPAV, al fine di verificare l’idoneità dei medesimi. In occasione di tali verifiche (ovvero in occasione delle operazioni di rimozione dei teli), qualora in accordo con ARPAV lo si ritenesse necessario, dovranno essere svolte anche prove sull’argilla sottostante nei punti ritenuti critici, in particolare per il possibile accumulo di liquido e conseguente alterazione delle proprietà del materiale. In caso di risultati non conformi, la Ditta provvederà alla presentazione di una proposta degli interventi di ripristino degli allestimenti in oggetto.

12.2. Invio di una dettagliata relazione tecnica, integrativa del collaudo del 2005, relativa alle verifiche di cui sopra e comprensiva di tutte le opere di allestimento della parte di lotto in questione, ivi compreso lo strato drenante di fondo.

12.3. Emissione del parere favorevole della Provincia di Verona e di ARPAV sulle verifiche e le attività di cui ai punti precedenti ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 33/85 e ss.mm.ii.

12.4. Invio della documentazione attestante la prestazione alla Provincia di Verona delle garanzie finanziarie previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. in conformità alla DGRV n. 2721/2014, calcolate sulla base del Piano Finanziario presentato in data 14.10.2013 (prot. reg. 453932 del 29.10.2013) e riferite al presente provvedimento; gli importi garantiti dovranno essere comprensivi dell’IVA, come da normativa vigente.

12.5. Emissione del parere favorevole di congruità da parte della Provincia di Verona sulle garanzie finanziarie prestate.

13.   L’avvio in esercizio provvisorio dei conferimenti di rifiuti nel restante lotto Sud-Ovest non ancora collaudato potrà avvenire previo invio, da parte del gestore, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e all’ARPAV-DAP di Verona della seguente documentazione:

13.1. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

13.2. certificato di collaudo delle opere;

13.3. documentazione prodotta a seguito dell’attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;

13.4. presentazione di un piano di coltivazione completo delle modalità di accesso dei mezzi e di gestione delle acque meteoriche;

13.5. documentazione attestante la prestazione alla Provincia di Verona delle garanzie finanziarie previste dall’art. 14   del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. in conformità alla DGRV n. 2721/2014.

(5) CONSIDERATO che ad oggi non risulta pervenuta agli Uffici regionali alcuna comunicazione inerente l’avvenuto adempimento di quanto richiamato al precedente punto (4).

(6) CONSIDERATO che, tra i presupposti positivamente verificati e richiamati nelle premesse del DDR n. 14/2015 e s.m., vi era l’evidenza che le polizze, già in essere, fossero valide ed operanti fino al 31.12.2015, per un importo complessivo comunque superiore a quello richiesto per l’adeguamento previsto.

(7) VISTA la nota inviata dagli Uffici regionali in data 18.12.2015 (prot. n. 516080) con cui, rilevando l’assenza di comunicazioni in merito all’adeguamento delle garanzie finanziarie, si chiedeva alla Ditta di procedere al perfezionamento delle garanzie richieste ovvero, ove ricorressero esigenze opportunamente motivate, di provvedere alla produzione di idonee appendici di polizza finalizzate alla proroga di quelle in essere.

(8) CONSIDERATO che ad oggi non risulta pervenuta agli Uffici regionali alcuna comunicazione inerente la richiesta di cui al procedente punto (7), fatte salve le informazioni pervenute tramite la nota del 31.03.2016 (acquisita con prot. n. 125164 del 31.03.2016) e riguardanti l’estensione della validità delle sole polizze a copertura della responsabilità civile al 31.12.2016.

(9) VISTA la nota regionale n. 110105 del 21.03.2016 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, e successive modifiche e integrazioni, finalizzato alla proroga della validità dell’AIA rilasciata con DSR n. 14/2015 e s.m. e s.m. ed alla relativa modifica per lo scopo di avviare la procedura relativa alla chiusura definitiva.

(10) VISTA la nota del 31.03.2016 (acquisita con prot. n. 125164 del 31.03.2016), già citata al precedente punto (8), con la quale, oltre a quanto dichiarato in merito alle polizze a copertura della responsabilità civile, sono state rappresentate le seguenti informazioni e osservazioni.

a)   La Società è stata interessata da un periodo di crisi finanziaria, ma recentemente sono stati compiuti alcuni passi indirizzati alla ripresa dell’attività.

Gli organi amministrativi hanno ripreso a funzionare per il rilancio aziendale della Società, compreso il ramo che include l’esercizio della discarica in parola.

b)   È stato avviato il procedimento per ottenere la certificazione UNI EN ISO 14001:2004 ed in data 14.03.2016 si è tenuto l’audit conclusivo che prelude al rilascio della certificazione stessa.

c)   Sono stati eseguiti gli interventi straordinari (sistemazione scarpata e avvallamenti) già previsti dal DDR n. 14/2015 e s.m..

d)   È stato realizzato, sebbene parzialmente, l’adeguamento della rete piezometrica già previsto dal DDR n. 14/2015 e s.m..

e)   La Ditta conferma che saranno correttamente osservati gli adempimenti a cui è subordinato l’avvio dei conferimenti in base al DDR n. 14/2015 e s.m., evidenziando di aver già avviato alcune verifiche e valutazioni sugli allestimenti già realizzati e collaudati nel lotto Sud-Est.

(11) CONSIDERATO che i contenuti della nota di cui al precedente punto (10) evidenziano, nonostante il tempo trascorso, l’intenzione concreta di una ripresa dei conferimenti e dell’attuazione di un corretto esercizio dell’impianto di discarica.

(12) CONSIDERATO che, comunque, presso la Discarica in oggetto non sono avvenuti conferimenti di rifiuti dal settembre 2005 e che, nonostante i rappresentanti della Ditta Ferroli abbiano in più occasioni dichiarato la volontà di proseguire l’attività di smaltimento, tanto da richiedere ed ottenere l’AIA sopra richiamata, ciò ad oggi non si è realizzato.

(13) CONSIDERATE le criticità ed i rischi per le matrici ambientali derivanti dal perdurarsi della situazione in atto, in cui la discarica risulta priva di una copertura definitiva integrale, avendo inoltre una morfologia non adeguata ad una sistemazione finale.

(14) RITENUTO prioritario garantire il rispetto delle tempistiche contenute nel Piano finanziario vigente (acquisito con prot. reg. 453932 del 29.10.2013), in base al quale sono state stabilite le scadenze di cui alle prescrizioni n. 16 – 17 – 18 del DDR n. 14/2015, al fine di preservare la sostenibilità progettuale e prevenire l’insorgere di rischi per l’ambiente.

(15) RITENUTO di prorogare per 1 anno la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n. 14/2015 e s.m., stabilendo alcuni termini per gli adempimenti propedeutici alla ripresa dei conferimenti, come meglio specificato nei successivi punti n. (16) – (17) – (18).

(16) RITENUTO che entro il 30.06.2016 il gestore debba presentare le garanzie finanziarie adeguate, sulla base di quanto stabilito alla prescrizione n. 12.4 del DDR n. 14/2015 e s.m., estendendone la validità al presente provvedimento.

(17) RITENUTO  che, in ogni caso, entro quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento, il gestore debba trasmettere la documentazione attestante l’attuale validità delle polizze fideiussorie già in essere nell’anno 2015.

(18) RITENUTO che entro il 31.10.2016 il gestore debba portare a termine quanto stabilito alle prescrizioni n. 11 – 12.1 – 12.2 del DDR n. 14/2015 e s.m.

(19) CONSIDERATO quanto prescritto al punto n. 7 del DDR n. 14/2015 e s.m. relativamente ai 1000 m3 di rifiuti stoccati sulla sommità della porzione già colmata del lotto Sud-Est.

(20) RITENUTO di stabilire che, nel caso i conferimenti presso la discarica di cui trattasi non fossero avviati entro 1 anno dall’inizio di detto stoccaggio, tali rifiuti debbano essere allontanati ed avviati ad altro impianto autorizzato.

(21) RITENUTO che, nel caso non vengano osservati i termini di cui ai precedenti punti n. (16) – (17) – (18), anche disgiuntamente, Ferroli S.p.a. dovrà trasmettere alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, all’A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona e al Comune di San Bonifacio un proposta di variante progettuale finalizzata alla chiusura definitiva della discarica sulla base della sua configurazione attuale, corredata dal relativo cronoprogramma degli interventi da effettuare.

(22) RITENUTO concluso, con il presente provvedimento, il procedimento avviato con la sopra richiamata nota regionale n. 110105 del 21.03.2016.

Riferimenti normativi

(23) VISTA la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.
(24) VISTA la L.R. n. 3/2000 e s.m.i.
(25) VISTO il D.Lgs. n. 36/2003, i cui contenuti relativi ai requisiti tecnici per le discariche di rifiuti sono fatti propri dal citato D.Lgs. n. 59/2005.
(26) VISTA la DGRV n. 668/2007.
(27) VISTA la L.R. n. 26/2007.
(28) VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
(29) VISTA la DGRV n. 2794/2010.
(30) VISTE la DGRV 242/2010 e la DGR 863/2012.

(31) VISTA la DGRV n. 2721 del 29.12.2014 recante le nuove disposizioni regionali inerenti le garanzie finanziarie da prestare a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti.

(32) VISTA la DGRV n. 16/2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all’Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l’Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

decreta

  1. E’ prorogata l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con DDR n. 14 del 22.04.2015 e relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in Loc. Lioncello in Comune di San Bonifacio (VR) e catastalmente censita al foglio n. 24 mappali n. 103, 158, per l’attività individuata al punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
  2. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è prorogata per un periodo di anni 1 (uno), per le motivazioni riportate nelle premesse, a partire dalla data di rilascio del presente Decreto.
  3. Di considerare concluso, con il presente provvedimento, il procedimento avviato con nota regionale n. 110105 del 21.03.2016.
  4. Di fissare al 30.06.2016 il termine entro il quale il gestore dovrà presentare le garanzie finanziarie adeguate, sulla base di quanto stabilito alla prescrizione n. 12.4 del DDR n. 14/2015 e s.m., estendendone la validità al presente provvedimento.
  5. Di stabilire che, in ogni caso, entro quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento, il gestore dovrà trasmettere la documentazione attestante l’attuale validità delle polizze fideiussorie già in essere nell’anno 2015.
  6. Di fissare al 31.10.2016 il termine entro il quale il gestore dovrà portare a termine quanto stabilito alle prescrizioni n. 11 – 12.1 – 12.2 del DDR n. 14/2015 e s.m..
  7. Di stabilire che, con riferimento ai 1000 m3 di rifiuti stoccati sulla sommità della porzione già colmata del lotto Sud-Est, di cui alla prescrizione n. 7 del DDR n. 14/2015 e s.m., nel caso i conferimenti presso la discarica di cui trattasi non fossero avviati entro 1 anno dall’inizio di detto stoccaggio, tali rifiuti dovranno essere allontanati ed avviati ad altro impianto autorizzato.
  8. Nel caso non vengano osservati i termini di cui alle precedenti prescrizioni n. 4 – 5 – 6, anche disgiuntamente, Ferroli S.p.a. dovrà trasmettere alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, all’A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona e al Comune di San Bonifacio un proposta di variante progettuale finalizzata alla chiusura definitiva della discarica sulla base della sua configurazione attuale, corredata dal relativo cronoprogramma degli interventi da effettuare.
  9. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DDR n. 14/2015, successivamente modificato con DDR n. 54/2015.
  10. Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  11. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  12. Il presente provvedimento è comunicato alla ditta Ferroli S.p.a., con sede legale in Via Ritonda, n. 78/a, San Bonifacio (VR), al Comune di San Bonifacio (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
  13. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

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