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Bur n. 46 del 17 maggio 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 30 del 15 aprile 2016

Voltura a favore della Ditta HERAmbiente S.p.A., C.F. 02175430392, con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4 Bologna, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 1 del 22 gennaio 2014 e ss.mm.ii. alla Ditta GEO NOVA S.p.A. con sede legale in Via Feltrina 230/232 - Treviso. Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si voltura, su istanza di parte, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n. 1/2014 e ss.mm.ii. a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto effettuata dal vecchio Gestore e dal nuovo Gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Comunicazione di variazione titolarità impianto, datata 18.01.2016 e sottoscritta dal vecchio gestore (Ditta Geo Nova S.p.A. e dal nuovo gestore (Ditta HERAmbiente S.p.A.). Integrazioni documentali inviate dal nuovo gestore in data19 febbraio 2016.

Il Direttore

(1) PREMESSO che con DGRV n. 996 del 21 aprile 2009 la Giunta regionale, sulla base dell’allegato parere n. 219 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 10 dicembre 2008, ha rilasciato – relativamente al progetto di “recupero ambientale dell’ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post – operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all’art. 37 L. n. 109/94 in Comune di Sommacampagna (VR)” presentato dalla Ditta GEO NOVA S.p.A. - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l’approvazione dell’intervento ed, esclusivamente per l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto in oggetto, l’autorizzazione integrata ambientale.

(2) RICHIAMATO il decreto del Segretario regionale per l’Ambiente n. 28 del 29 aprile 2011 con il quale è stato autorizzato – sulla base della verifica dell’avvenuta presentazione della documentazione prevista dalla L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e dalla DGRV n. 2794/2010 - l’esercizio provvisorio del lotto 1 della discarica di cui trattasi fino al rilascio e/o al diniego dell’autorizzazione all’esercizio ordinario.

(3) VISTA la successiva DGRV n. 332 del 6 marzo 2012, con la quale è stato approvato, sulla base dell’Allegato parere della Commissione regionale VIA n. 338 del 01.02.2012, il “progetto degli interventi per il completo ripristino delle funzionalità della impermeabilizzazione della discarica” presentato dalla Ditta Geo Nova S.p.A. a seguito di alcuni scivolamenti dell’impermeabilizzazione di argilla lungo le scarpate dei lotti 1 e 2 già realizzati.

(4) RICHIAMATA la deliberazione n. 1251 del 16 luglio 2013, con la quale la Giunta regionale, sulla base dell’allegato parere della Commissione regionale VIA n. 409 del 24.04.2013, ha riclassificato la discarica di cui trattasi in sottocategoria di cui all’at. 7, comma 1, lettera a) del DM 27.09.2010, ovvero in “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile”, autorizzando, altresì, alcune deroghe ai limiti di concentrazione nell’eluato dei rifiuti in ingresso, rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 27/09/2010.

(5) PRESO ATTO che con Ordinanza n. 631 del 18.12.2013 il TAR Veneto ha accolto l’apposita istanza cautelare presentata dal Comune di Villafranca di Verona, sospendendo di fatto gli effetti della succitata DGRV n. 1251/2013 fino al giudizio di merito sul ricorso presentato dal medesimo Comune per l’annullamento della deliberazione in questione.

(6) RICHIAMATO il precedente Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 1 del 22 gennaio 2014, come integrato dai successivi DDR n. 17 del 25.02.2014 e n. 8 del 12.03.2015, con il quale è stata rilasciata alla società GEO NOVA S.p.A., con sede legale in Via Feltrina 230/232 - 31100 TREVISO (TV) e C.F. – P.IVA n. 03042400246, l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), per l’attività individuata al punto 5.4 dell’ Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

(7) PRESO ATTO che il succitato provvedimento estende al lotto 2 l’esercizio provvisorio della discarica di cui trattasi, già legittimato per il lotto 1 con il precedente Decreto del Segretario regionale per l’Ambiente n. 28 del 29 aprile 2011, prendendo al contempo atto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato e provvedendo altresì ad un aggiornamento delle prescrizioni operative e gestionali relative all’esercizio dell’intera discarica.

(8) RICHIAMATI in particolare gli esiti degli incontri istruttori e delle valutazioni effettuate da tutti gli Enti interessati relativamente al ripresentarsi, nell’agosto del 2013, di nuovi collassamenti dell’argilla della sponda est del lotto 2, così come riassunti nelle premesse del succitato DDR n. 1/2014.

(9) PRESO ATTO che l’ordinanza del TAR Veneto di cui al precedente punto (5) è stata poi confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenze n. 602 e 604 del 12.02.2014;

(10) VISTA la nota n. 66 del 24 marzo 2014 (acquisita al prot. reg.le n. 154008 del 09.04.2014), con la quale la Ditta Geo Nova S.p.A. ha chiesto il riesame del procedimento VIA conclusosi con DGRV n. 1251/2013 al fine di superare i rilievi contenuti nella sopra richiamata Ordinanza del TAR Veneto n. 631/2013.

(11) VISTA la DGRV n. 398 del 31 marzo 2015, con la quale la Giunta regionale, sulla base del favorevole parere della Commissione regionale VIA n. 494 del 17 dicembre 2014, ha autorizzato la riclassificazione della discarica di cui trattasi in sottocategoria di cui all’at. 7, comma 1, lettera a) del DM 27.09.2010, ovvero in “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile”, in conformità alla documentazione acquisita agli atti, come integrata e modificata dalle prescrizioni e raccomandazioni del medesimo parere n. 494/2014. Con la medesima deliberazione sono state, altresì, autorizzate alcune deroghe ai limiti di concentrazione nell’eluato dei rifiuti in ingresso, rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 27/09/2010.

(12) VISTO il Decreto n. 19 del 13 maggio 2015 con il quale:

  • si è preso atto, sulla base della succitata DGRV n. 398/2015, della riclassificazione della discarica di cui trattasi nella sottocategoria “per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” di cui alla lett. a), comma 1 dell’art. 7 del DM 27.09.2010 modificando conseguentemente l’AIA di cui al DDR n. 1/2014 e ss.mm.ii.
  • si è preso atto, tenuto conto anche delle valutazioni formulate dalla Commissione regionale VIA nel parere n. 494 allegato alla DGRV n. 398/2015, della variante proposta dalla Ditta GEO NOVA S.p.A. con nota n. 91 del 06 maggio 2014 (acquisita al prot. reg. 197123 del 07 maggio 2014) relativa all’approntamento dei lotti 4 e 5, così come integrata dalla successiva nota n. 161 del 27 agosto 2014 (acquisita al prot. reg. n. 361158 del 28.08.2014), modificando, conseguentemente, ai sensi dell’art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’AIA rilasciata con DDR n. 1/2014.

(13) VISTA la comunicazione di variazione titolarità dell’impianto di discarica di cui trattasi, datata 18.01.2016, acquisita al prot. reg. n. 17529 del 18.01.2016 e sottoscritta sia dal vecchio gestore (Ditta Geo Nova S.p.A.) sia dal nuovo gestore (Ditta HERAmbiente S.p.A.).

(14) PRESO ATTO che la variazione di cui sopra è intervenuta a seguito della cessione, a favore della Ditta HERAmbiente S.p.A., del ramo d’azienda della Ditta Geo Nova S.p.A., cui fa parte anche la discarica in parola, come si evince dall’atto notarile allegato alla relativa comunicazione.

(15) PRESO ATTO che con nota n. 897 del 18 gennaio 2016 la Ditta HERAmbiente S.p.A. ha altresì trasmesso la volturazione delle garanzie finanziarie prestate dalla Ditta Geo Nova S.p.A. a favore della Provincia di Verona e relative all’attività autorizzata.

(16) PRESO ATTO che con successiva nota n. 3233 del 19 febbraio 2016 la Ditta HERAmbiente S.p.A. ha trasmesso, su richiesta degli Uffici regionali, alcune integrazioni documentali relative alla domanda di voltura dell’autorizzazione e comprensivi della nomina del nuovo responsabile tecnico dell’impianto.

(17) VISTA in particolare, la nota del Comune di Sommacampagna n. 1952 del 04 febbraio 2016, allegata alla comunicazione di cui sopra, con la quale “si conferma la concessione in uso di proprietà comunale dell’ex cava sita in località Siberie del Comune di Sommacampagna (VR) censita in catasto terreni al Foglio 8, mappali n. 99, 102, 174, 175, 176, 177, 178, 273 della superficie complessiva di mq 62328, nello stato di fatto in cui si trova, per la costruzione, gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata in conformità ai tempi e modi stabiliti dal progetto definitivo approvato dalla regione Veneto n° 996/2009, ed in conformità a quanto stabilito nelle convenzioni e delibere sottoscritte dalla ditta HERAMBIENTE SPA”.

(18) PRESO ATTO che la Ditta HERAmbiente S.p.A., relativamente alla gestione dell’impianto di discarica in parola, risulta essere certificata ISO 14.001:2004 con attestazione n. CERT-779-2004-AE_BOL_SINCERT rilasciata dall’Istituto DNV – GL Business Assurance con scadenza al 02.07.2018.

(19) PRESO ATTO che la Ditta HERAmbiente S.p.A. risulta inserita nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “white list”) di cui all’art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012, istituita presso la Prefettura di Bologna (iscrizione rinnovata in data 06.02.2016 per la categoria: attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi).

(20) VISTI gli esiti dell’ispezione integrata ambientale effettuata presso l’impianto di discarica di cui trattasi dal Dipartimento ARPAV di Verona, trasmessi dalla medesima Agenzia con nota n. 15402 del 15 febbraio 2016.

(21) CONSIDERATO che dalla succitata ispezione sono emerse alcune criticità in merito alle rilevazioni periodiche di metano effettuate sulla superficie della discarica, nonché in merito alle modalità di verifica dei rifiuti con CER 19.12.12 legate alla sua eventuale qualificazione di rifiuto speciale assimilabile agli urbani (RSAU).

(22) RITENUTO di far sostanzialmente proprie, per quanto concerne le criticità relative alle emissioni diffuse della discarica, le proposte di adeguamento di ARPAV contenute nella relazione allegata alla succitata nota n. 15402 del 15.02.2016.

(23) RILEVATO che, per quanto riguarda invece le criticità relative alle modalità di verifica dei rifiuti con CER 19.12.12, si ritiene più congruo prescrivere al gestore di eseguire, anche per tale codice CER, qualora non provenga da un impianto dedicato al pre-trattamento dei rifiuti urbani, i campionamenti previsti dall’art. 4, co. 4 del DM 27.09.2010 e ss.mm.ii. (Verifica in loco) con frequenza almeno semestrale e comunque ogni 3.000 t di rifiuti conferiti da ciascun produttore, tenuto conto che:

  • il rifiuto proveniente da un impianto di trattamento in conto terzi, classificato dal CER 191212, può avere origine da diversi tipi di operazioni meccaniche (quali selezione, triturazione, miscelazione) effettuate, anche in maniera combinata, su molteplici tipologie di rifiuti; tali rifiuti possono derivare a loro volta da svariati tipi di cicli produttivi (come nel caso dei carichi di rifiuti esaminati da ARPAV);
  • il CER 191212 è un codice a specchio, per il quale devono essere prodotte (e quindi eventualmente verificate) specifiche evidenze analitiche atte a dimostrarne la non pericolosità.

VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il DM 27.09.2010 e ss.mm.ii.

VISTA la DGRV n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie.

VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all’Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l’Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

decreta

  1. di volturare, a favore della Ditta Ditta HERAmbiente S.p.A., C.F. 02175430392, con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4 – Bologna, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), e rilasciata con DDR n. 1/2014 e ss.mm.ii. alla Ditta GEO NOVA S.p.A., C.F. 03042400246 con sede legale in Via Feltrina 230/232 - Treviso, a seguito della cessione del ramo d’azienda di quest’ultima società e della relativa comunicazione di variazione della titolarità dell’impianto di cui trattasi.
  2. di specificare che l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 anni dalla data di rilascio della DGRV n. 996 del 21 aprile 2009, essendo la Ditta certificata ISO 14001:2004.
  3. di stabilire che, entro 45 giorni dalla data di notifica del presente atto, il nuovo Gestore è tenuto a presentare alla Provincia di Verona l’estensione al presente decreto delle polizze fideiussorie di cui al punto 15 delle premesse.
  4. di stabilire che, ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all’emanazione del presente provvedimento, la relativa autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l’avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca di detta autorizzazione.
  5. di prescrive al Gestore, alla luce di quanto emerso nell’ispezione integrata ambientale di ARPAV di cui al punto 20 delle premesse e tenuto conto di quanto rilevato al punto 23 delle stesse:
    • di intensificare la frequenza delle misure di metano sulla superficie della discarica previste dal PMC infittendo la rete dei punti da indagare sia al di sopra che perimetralmente al corpo discarica; si ritiene a tal fine congruo prevedere provvisoriamente, e comunque fino al 30.09.2016, una frequenza quindicinale di tali misure, con l’obbligo di inviarne gli esiti agli Enti interessati con frequenza mensile.
    • di effettuare indagini approfondite, anche per il tramite di professionisti esperti all’uopo incaricati, volte a quantificare l’effettiva produzione di gas dai lotti n. 1, n. 2 e, per le zone attualmente non coinvolte dai conferimenti, anche per il lotto n. 3, in modo da fornire tutti gli elementi utili per valutare l’eventuale necessità di un impianto di captazione e combustione del biogas, come previsto dalla prescrizione n. 9 del DDR n. 1/2014. Gli esiti di tali indagini dovranno essere inviati agli Enti interessati entro e non oltre 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
    • di eseguire anche relativamente al CER 191212, qualora non provenga da un impianto dedicato al pre-trattamento dei rifiuti urbani, i campionamenti previsti dall’art. 4, co. 4 del DM 27.09.2010 e ss.mm.ii. (Verifica in loco) con frequenza almeno semestrale e comunque ogni 3.000 t di rifiuti conferiti da ciascun produttore.
  6. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 1/2014, come integrato dai successivi DDR n. 17/2014, n. 8/2015 e n. 19/2015.
  7. di prendere atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24 aprile 2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  9. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta HERAmbiente S.p.A., alla Ditta GEO NOVA S.p.A., al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Verona e ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti.
  10. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  11. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

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