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Bur n. 38 del 26 aprile 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 28 del 31 marzo 2016

Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A. Installazione per lo smaltimento e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione impianto in Comune di Vidor (TV), via C. Tittoni, 14. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRAT n. 46 del 28 luglio 2010 e s.m.i. Proroga della sospensione dell'applicazione delle prescrizioni n. 9.9, 9.10, 9.11.

Note per la trasparenza

Col presente provvedimento, su istanza della Ditta, si consente un'ulteriore posticipazione del termine entro il quale la Ditta dovrà dare applicazione ad alcune prescrizioni relative ai sistemi di controllo delle emissioni in atmosfera per il tempo necessario alla conclusione del procedimento di Valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di ricollocazione dell'installazione.

Estremi dei documenti rilevanti:
Istanza della Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A. del 10.04.2015, prot. reg.le n. 164331 del 20.04.2015.

Il Direttore

RICHIAMATO il DSRAT n. 46 del 28 luglio 2010, con cui è stata rilasciata alla Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività soggetta ai punti 5.1 e 5.3 dell’Allegato I del D. lgs. n. 59/2005 (ora punti 5.1 e 5.3 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.) relativamente alla gestione dell’impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale ed ubicazione impianto in Comune di Vidor (TV), via C. Tittoni, 14;

RICHIAMATI i decreti di seguito riportati, con i quali sono state apportate integrazioni e modifiche all’Autorizzazione integrata ambientale:

  • DSRA n. 50 del 18 luglio 2011 con cui, preso atto della registrazione EMAS n. IT 000696 in possesso della Ditta già dal 30 settembre 2009, è fissata al 27 luglio 2018 la durata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il succitato DSRAT n. 46/2010;
  • DSRA n. 43 del 29 giugno 2012 con cui è stata effettuata la presa d’atto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato dalla Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A. con nota in data 21 marzo 2012 (acquisito al protocollo regionale n. 135008 del 21 marzo 2012) e denominato Relazione Tecnica n. 1063/2010 – Revisione 3;
  • DSRA n. 55 del 24 luglio 2012 di modifica del decreto n. 46 del 28 luglio 2010, con cui è stata effettuata la presa d’atto del PMC presentato dalla Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A. con nota in data 19 luglio 2012 (acquisito al protocollo regionale n. 335339 del 19 luglio 2012) e denominato “Relazione Tecnica n. 1063/2010 – Revisione 4”;
  • DSRA n. 70 del 21 settembre 2012 di modifica del decreto n. 46 del 28 luglio 2010, con cui sono state modificate, a seguito di specifica istanza avanzata dalla Ditta, le prescrizioni n. 5.3.3 e 5.4, del DSRAT n. 46/2010.
  • DSRA n. 105 del 10 dicembre 2012, di modifica della prescrizione n. 1, del decreto n. 70 del 21 settembre 2012;
  • DSRA n. 29 del 09.05.2013 col quale è stata autorizzata l’installazione e il successivo esercizio della linea di pulizia e recupero di imballaggi metallici e/o plastici, mediante tecnologia “criogenica”;
  • DDDA n. 66 del 08.07.2014, col quale sono state apportate modifiche alla prescrizione n. 5.4 del DSRA n.105 del 10.12.2012;
  • DDDA n. 49 del 16.07.2015, con il quale è stata concessa la provvisoria sospensione dell’applicazione delle prescrizioni n. 9.9, 9.10, 9.11, di cui al DSRAT n. 46 del 28.97.2010, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento di Valutazione di impatto ambientale relativo al progetto e al S.I.A., presentati dalla Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A., di ricollocazione dell’installazione;

PRESO ATTO che in data 29.05.2015, la Ditta ha presentato alla Sezione Coordinamento attività operative, Settore Valutazione impatto ambientale, un progetto corredato dello Studio di impatto ambientale e della documentazione finalizzata al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, concernente la ricollocazione dell’installazione attualmente in esercizio, in un altro sito, sempre in Comune di Vidor (TV), e che prevede, in caso di sua approvazione, la completa dismissione dell’impianto in esercizio in Via Tittoni, 14, Vidor (TV);

PRESO ATTO che con nota in data 27.02.2016, prot. reg.le n. 31347, la Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A. ha presentato istanza tendente ad ottenere la sospensione del procedimento di Valutazione di impatto ambientale per un periodo pari a 90 giorni;

VISTA la nota in data 29.02.2016, n. 78796, con la quale la Sezione Coordinamento Attività Operative, a riscontro della nota di cui al punto precedente e preso atto delle risultanze della discussione in sede di Commissione VIA nella seduta del 17.02.2016, comunica alla Ditta l’accoglimento dell’istanza e sospende il procedimento per il periodo richiesto;

CONSIDERATO pertanto che alla data di emanazione del presente provvedimento il procedimento di VIA, relativo alla ricollocazione dell’installazione della Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A. attualmente in esercizio, in un altro sito, risulta tutt’ora in itinere;

VISTA la nota acquisita al protocollo in data 11.03.2016, col n.98886, con la quale la Ditta VIDORI Servizi Ambientali S.p.A. ha inoltrato istanza tendente ad ottenere una ulteriore proroga dei termini stabiliti dalle prescrizioni n. 9.9, 9.10, e 9.11, fissati dal DSRAT n. 46/2010, per l’installazione del sistema di misurazione in continuo delle emissioni in atmosfera, originariamente previsto alla data del 28.07.2015 e rideterminato alla data del 30.04.2016 dal DDDA 49/2015 e contestualmente richiede l’eliminazione della prescrizione di cui al punto 8.3.4., del medesimo DSRAT 46/2010;

VISTE le prescrizioni in parola, relative al sistema di controllo delle emissioni in atmosfera, per le quali viene richiesta la ulteriore proroga della provvisoria sospensione, le quali così recitano:

9.9 per una migliore gestione del sistema di trattamento dell'aria nelle operazioni di triturazione rifiuti, si ritiene necessario prescrivere un dispositivo di controllo della pressione differenziale (ΔP) ingresso - uscita all'adsorbitore a carboni attivi (punto di emissione C1) per prevenire gli effetti di "mascheramento della superficie attiva" che comprometterebbero l'efficacia del sistema;.

9.10 la ditta deve installare adeguato sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di composti organici volatili dalle operazioni di triturazione rifiuti (punto di emissione C1) con analizzatore F.I.D.. Il sistema di misura in continuo (analizzatore e sistema di acquisizione e registrazione) deve rispondere alle caratteristiche definite dal D.M. 21.12.2005;

9.11 i sistemi di cui ai punti 9.9 e 9.10 devono essere installati entro 5 anni dalla data di emissione della presente autorizzazione; dell'avvenuta installazione deve esserne data comunicazione ai competenti uffici della Regione Veneto, Provincia di Treviso e ARPAV DAP Treviso, allegando le specifiche del sistema;

VISTA la prescrizione di cui al punto 8.3.4. del DSRAT n. 46/2010, del quale la Ditta richiede l’eliminazione, che così recita:

8.3.4 l’impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i rifiuti che compongono la miscela stessa, intesi come codice CER e come caratteristiche dei rifiuti stessi;

PRESO ATTO che l’eliminazione richiesta dalla Ditta, relativamente alla prescrizione 8.3.4., viene in questo senso motivata: alla luce di quanto previsto dalle recenti novazioni normative (il riferimento alle recenti novazioni normative è da ricondursi all’art. 49, della Legge 28.12.2015, n. 221 “Miscelazione dei rifiuti”), la scrivente società chiede che sia eliminata la prescrizione contenuta nel punto 8.4.3. del decreto 46 del 28.07.2010, che prevede che l’impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela (non in deroga) deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i rifiuti che compongono la miscela stessa, intesi come codice CER che come caratteristiche dei rifiuti stessi;

RITENUTO sulla base delle motivazioni addotte dalla Ditta e dell’intervenuta modifica normativa di cui all’art. 49, della legge 221/2015, di eliminare la prescrizione 8.3.4. relativa alla destinazione delle miscele di rifiuti “non in deroga” all’art. 187, c. 1 del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che nella fase di esercizio dell’installazione, a partire dal rilascio dell’AIA (28.07.2010), non sono pervenute, da parte delle autorità di controllo, segnalazioni relative a criticità gestionali connesse con le emissioni in atmosfera dell’impianto e che, inoltre, dai dati di autocontrollo dichiarati dalla Ditta sono sempre stati rispettati i limiti di emissione in atmosfera;

CONSIDERATO che sul progetto attualmente in fase di procedura di Valutazione di impatto ambientale, nel caso di giudizio positivo e di sua approvazione, la Commissione per la valutazione di impatto ambientale, opportunamente intergrata dal rappresentante della Sezione Tutela ambiente, impartirà precise prescrizioni in ordine ai sistemi di abbattimento e controllo delle emissioni in atmosfera dell’installazione, prevedendo, non ultimo, l’installazione del sistema di misurazione in continuo delle medesime;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte, di confermare le prescrizioni n. 9.9, 9.10, 9.11, del DSRAT n. 46/2010, ma di sospenderne la loro applicazione, nelle more della conclusione del procedimento di compatibilità ambientale e di approvazione del progetto di trasferimento dell’installazione attualmente in esercizio in Via Tittoni, 14, Vidor (TV), fino alla data di emanazione del relativo provvedimento di giudizio di compatibilità ambientale e approvazione del progetto;

RITENUTO in ogni caso, nelle more della conclusione dell’iter di cui sopra (procedura di VIA) di raccomandare alla Ditta la scrupolosa osservanza, in fase di gestione operativa dell’installazione di Via Tittoni, 14, dei limiti di emissione in atmosfera stabiliti al punto 9.1 del DSRAT n. 46/2010 e successive integrazioni;

RITENUTO altresì, in caso di giudizio negativo di compatibilità ambientale e conseguente non approvazione del progetto di ricollocazione dell’impianto attualmente ubicato in Via Tittoni, 14, Vidor (TV), di fissare in 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento (DGR) di conclusione del procedimento, il termine entro il quale dare applicazione alle prescrizioni n. 9.9, 9.10, 9.11, del DSRAT n. 46/2015;

VISTE le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e n. 26/2007;

VISTE la Parti II e IV, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTI i DSRAT n. 46 del 28 luglio 2010, i DSRA n. 50 del 18 luglio 2011, n. 43 del 29 giugno 2012, n. 55 del 24 luglio 2012, n. 70 del 21 settembre 2012 e 105 del 10 dicembre 2012, n. 29 del 09.05.2013, il DDDA n. 66 del 08.07.2014 e il DDDA n. 49 del 16.07.2015;

decreta

  1. di sospendere, per le motivazioni elencate in premessa, nelle more della conclusione del procedimento di Valutazione di impatto ambientale del progetto presentato dalla Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A., relativo alla ricollocazione dell’installazione attualmente in esercizio in Via Tittoni, 14, Vidor (TV), i termini per l’ottemperanza delle prescrizioni n. 9.9, 9.10 e 9.11 contenute nel DSRAT n. 46 in data 28.07.2010, di titolarità della Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A. C.F. e P.IVA 02153000266;
  2. di fissare, in caso di giudizio negativo a seguito della procedura di valutazione di compatibilità ambientale e conseguente non approvazione del progetto di ricollocazione dell’installazione, in 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego (DGR), il termine entro il quale dare applicazione alle prescrizioni n. 9.9, 9.10 e 9.11, del DSRAT n. 46/2010;
  3. di eliminare, per le motivazioni in premessa illustrate, la prescrizione 8.3.4. del DSRAT n. 46 del 28.07.2010;
  4. di richiamare il rispetto in fase di gestione operativa dell’installazione di Via Tittoni, 14, dei limiti di emissione in atmosfera stabiliti al punto 9.1 del DSRAT n. 46/2010 e successive integrazioni;
  5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 23, del d.lgs. 14.03.2013, n. 33;
  6. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A., alla Provincia di Treviso, ad ARPAV Direzione Generale, al Comune di Vidor (TV) e al B.U.R.V. per la sua intergale pubblicazione;
  7. di ammettere avverso il presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

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