Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 38 del 26 aprile 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 26 del 30 marzo 2016

Voltura a favore della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 Poggio Renatico (FE) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 59 del 30 settembre 2010 alla Ditta Granifix S.r.l., con sede legale in Viale dell'Artigianato 15 Conselve (PD). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato 15 35026 Conselve (PD).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si voltura, su istanza di parte, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 59/2010 e ss.mm.ii. a seguito delle comunicazioni di variazione della titolarità dell'impianto effettuate dal vecchio Gestore e dal nuovo Gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria:
Comunicazione di cessione del ramo d'azienda relativo all'impianto di cui trattasi datata 12.02.2016, formulata dal Curatore fallimentare pro - tempore della "Fallimento Granifix S.r.l." Richiesta di voltura datata 07.03.2016, avanzata dalla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l.

Il Direttore

(1) PREMESSO che con Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 59 del 30 settembre 2010 è stata rilasciata alla Ditta Granifix S.r.l. – sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali – l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all’impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell’Artigianato 15 – 35026 Conselve (PD).

(2) RICHIAMATI i successivi decreti n. 3 del 2 febbraio 2011, n. 17 del 30 marzo 2011, n. 69 del 14 settembre 2012 e n. 123 del 31.12.2012, con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale.

(3) VISTA la sentenza del Tribunale di Padova, datata 14 novembre 2014, con la quale è stato dichiarato il fallimento della società Granifix S.r.l. e nominato apposito Curatore fallimentare pro – tempore.

(4) CONSIDERATO che con Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 13 del 03 aprile 2015 è stata parzialmente sospesa l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al succitato DSR n. 59/2010, come modificato dai successivi DDDR n. 48 del 16 luglio 2015 e n. 55 del 19 agosto 2015, comunicando al contempo apposito avvio del procedimento finalizzato alla revoca della medesima autorizzazione.

(5) PRESO ATTO che il termine del procedimento di cui sopra, inizialmente fissato in 150 giorni ai sensi del punto 6, lett. f) del DDR n. 13/2015, risulta ad oggi scadere al 31 marzo 2016 ai sensi delle proroghe assentite con successivi DDDR n. 55 del 19 agosto 2015 e n. 76 del 30 novembre 2015.

(6) VISTA la nota, datata 12 febbraio 2016 (acquisita al prot. reg. n. 56420 del 15.02.2016), con la quale il Curatore fallimentare pro - tempore della “Fallimento Granifix S.r.l.” ha comunicato la cessione del ramo d’azienda relativo all’impianto di cui trattasi a favore della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. con sede legale in Poggio Renatico (FE), C.F. 01964720385.

(7) VISTA la nota, datata 07.03.2016 (acquisita al prot. reg. n. 100829 del 14.03.2016), con la quale la Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. ha formulato apposita richiesta di volturazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 59/2010, allegando la seguente documentazione:

  • comunicazione ai sensi dell’art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • dichiarazione del legale rappresentante attestante i requisiti di cu iall’art. 10, co. 2 del DM 120/2014;
  • relazione di accompagnamento alla domanda con l’evidenza della dotazione del personale, della dotazione delle attrezzature e della capacità finanziaria;
  • domanda di iscrizione alla White list istituita presso la competente Prefettura;
  • copia conforme dell’atto di acquisizione del ramo d’azienda;
  • nomina del responsabile tecnico (RT) e del responsabile del piano di monitoraggio e controllo (RPMC), accettazione incarico e dimostrazione requisiti.

(8) CONSIDERATO che risultano tuttora in corso da parte dei competenti Uffici regionali alcuni approfondimenti in merito alla verifica dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria del soggetto subentrante, come certificati dalla Ditta nella nota di cui sopra.

(9) PRESO ATTO che, in conseguenza del fallimento Granifix, la parte di trattamento dei rifiuti liquidi, costituita dall’impianto a membrane, è stata ritirata dalla ditta di leasing e che, al momento, non è presente alcun dispositivo sostitutivo o equivalente.

(10) PRESO ATTO che sono in corso da parte del soggetto subentrante le necessarie valutazioni tecniche in ordine all’eventuale sostituzione della parte impiantistica mancante.

(11) PRESO ATTO che, alla luce di quanto sopra, verrà mantenuto fermo lo scarico in fognatura SF4, e verranno mantenuti vuoti i serbatoi relativi all’accumulo delle acque destinate a detto scarico sino ad espressa comunicazione di ripristino o richiesta di modifica.

(12) PRESO ATTO che allo stato attuale, al fine di contenere i costi iniziali, la Ditta Waste Treatment Solution S.r.l. ha affidato i ruoli di RT e RPMC ad un’unica persona, manifestando comunque l’intenzione di dotarsi in una seconda fase di due figure distinte.

(13) RAMMENTATO che con nota regionale n. 260726 del 31 maggio 2011 era stato avviato apposito procedimento per la modifica dell’AIA per effetto della novellazione dell’art. 187 del D. Lgs. n. 152/2006 introdotta con il D. Lgs. n. 205/2010.

(14) CONSIDERATA l’intervenuta variazione del Gestore, anche a seguito del fallimento della società Granifix S.r.l., e tenuto conto che il procedimento di cui sopra non si è di fatto ancora concluso.

(15) RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento, di riattivare detto procedimento e di chiedere a tal fine al nuovo Gestore una specifica relazione tecnica da cui risultino:

  1. le finalità dell’attività di miscelazione rifiuti, con particolare riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele ed a quanto previsto dall’art. 187 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
  2. i rifiuti coinvolti nelle operazioni di miscelazione, in termini di caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche, CER e relative descrizioni, opportunamente suddivisi per “gruppi di miscelazione” omogenei;
  3. le particolari e più approfondite verifiche sui rifiuti destinati alla miscelazione, dal punto di vista dell’omologa e delle prove di miscelazione;
  4. le attrezzature, gli impianti e le modalità operative;
  5. le aree e le zone dedicate a tale attività ed i presidi in queste presenti.

VISTE le L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e n. 26/2007.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all’Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l’Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

decreta

  1. di volturare, a favore della Ditta Waste Treatment Solution S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 – Poggio Renatico (FE), l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 59/2010 e ss.mm.ii., relativa all’impianto stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell’Artigianato 15 – 35026 Conselve (PD), e rilasciata alla Ditta Granifix S.r.l., con sede legale in Viale dell’Artigianato 15 – Conselve (PD), a seguito del fallimento di quest’ultima società e della successiva cessione del ramo d’azienda, giusta gara di vendita mediante procedura competitiva esperita dal Curatore pro tempore incaricato dal Tribunale di Padova.
  2. di specificare che l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 10 anni dalla data di rilascio del DSR n. 59 del 30.09.2010.
  3. di stabilire che l’inizio dei conferimenti dei rifiuti in impianto è subordinato:
  • alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore della Provincia di Padova ed in conformità alla DGRV n. 2721/2014;
  • al rilascio di specifico nulla osta dei competenti Uffici regionali, a seguito dell’esito degli approfondimenti in merito ai requisiti di capacità tecnica e finanziaria di cui al punto 8 delle premesse.
  1. di sospendere l’autorizzazione allo scarico diretto in fognatura (SF4) dei reflui in uscita dal trattamento chimico – fisico dei rifiuti, fino alla presentazione di apposita comunicazione di ripristino o richiesta di modifica da parte del nuovo gestore ed agli esiti della relativa istruttoria. Nel frattempo i serbatoi relativi all’accumulo delle acque destinate a detto scarico dovranno essere mantenuti vuoti, così come dichiarato dalla stessa società Waste Treatment Solution S.r.l.
  2. di stabilire che il Gestore è tenuto – entro e non oltre 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento – a presentare a Regione, Provincia ed ARPAV, relativamente all’attività di miscelazione rifiuti autorizzata, apposita relazione tecnica da cui risultino:
    1. le finalità dell’attività, con particolare riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e a quanto previsto dall’art. 187 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
    2. i rifiuti coinvolti nelle operazioni di miscelazione, in termini di caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche, CER e relative descrizioni, opportunamente suddivisi per “gruppi di miscelazione” omogenei;
    3. le particolari e più approfondite verifiche sui rifiuti destinati alla miscelazione, dal punto di vista dell’omologa e delle prove di miscelazione;
    4. le attrezzature, gli impianti e le modalità operative;
    5. le aree e le zone dedicate a tale attività ed i presidi in queste presenti.
  3. di rinviare ad un successivo provvedimento l’aggiornamento dell’AIA vigente sulla base degli esiti dell’istruttoria relativa alla documentazione di cui sopra.
  4. di ritenere concluso, con il presente provvedimento, il procedimento finalizzato alla revoca della medesima autorizzazione, avviato nell’ambito del DDR n. 13 del 03 aprile 2015 a seguito del fallimento della società Granifix S.r.l.
  5. di revocare, a partire dalla notifica del presente provvedimento, il sopra richiamato DDR n. 13 del 03 aprile 2015 e i successivi decreti di modifica n. 48 del 16 luglio 2015, n. 55 del 19 agosto 2015 e n. 76/2015.
  6. di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, le prescrizioni e le indicazioni contenute nel DDR n. 59/2010, come modificato dai successivi decreti regionali n. 3/2011, n. 69/2012 e n. 123/2012.
  7. di stabilire che, ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all’emanazione del presente provvedimento, la relativa autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l’avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca di detta autorizzazione.
  8. di prendere atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24 aprile 2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  10. di comunicare il presente provvedimento, alla Ditta Waste Treatment Solution S.r.l., alla “Fallimento Granifix S.r.l.” c/o il Curatore fallimentare pro – tempore nominato dal Tribunale di Padova, giusta sentenza del 14.11.2014, al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Padova, ad ARPAV Servizio Osservatorio Rifiuti ed al Centro Veneto Servizi S.p.A.
  11. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  12. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

Torna indietro