Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 36 del 19 aprile 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 22 del 25 marzo 2016

Ditta Reno De Medici SpA, con sede legale in Via Durini, 16/18 a Milano e ubicazione impianto in località Campo, a Santa Giustina (BL). Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 31 del 01.04.2014 di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 1.1 dell'Allegato VIII, Parte II del D. Lgs n. 152/2006 - Modifica dei tempi di funzionamento e dei limiti autorizzati.

Note per la trasparenza

Modifica dei tempi massimi di utilizzo della caldaia di riserva e modifica dei limiti per il parametro di NOx durante il funzionamento della caldaia di riserva, in un impianto di combustione con potenza termica di oltre 50 MW.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza della ditta Reno De Medici SpA pervenuta con protocollo n. 111694 del 21.03.2016

Il Direttore

VISTO il decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 31 del 01.04.2014 con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale, alla ditta Reno De Medici SpA, relativa all’impianto ubicato in località Campo a Santa Giustina (BL), per l’attività individuata al punto 1.1 dell’Allegato VIII, Parte II del D.lgs n. 152/2006;

CONSIDERATO         che al punto 6.9 del decreto si stabilisce che “…l’utilizzo della caldaia Tosi, in sostituzione alla caldaia Macchi, è ammesso solo durante le operazioni di manutenzione alla caldaia Macchi o in caso di malfunzionamento della stessa e solamente per il tempo strettamente necessario al ripristino della caldaia principale. I giorni annui di utilizzo della caldaia Tosi non potranno in ogni caso essere superiori a 20…”;

VISTA la nota ricevuta con protocollo n. 111694 del 21.03.2016 con cui la ditta comunica un guasto alla caldaia Macchi con conseguente fermata della stessa e riattivazione della caldaia Tosi di riserva, chiedendo l’autorizzazione di poterla utilizzare per un periodo superiore a quanto stabilito dal punto 6.9 del decreto sopraccitato.

PRESO ATTO che, nonostante storicamente non si fosse mai verificata una fermata della caldaia Macchi per più di 10 giorni, in realtà tale evento si sia poi dimostrato possibile;

PRESO ATTO che durante il funzionamento della caldaia Tosi, la ditta ha verificato che la stessa non può essere sfruttata al massimo della potenzialità pena lo sforamento dei limiti di NOx di 200 mg/Nm3 nel caso di asciugatura con più alta grammatura, con richiesta di innalzamento del limite fino a 260 mg/Nm3;

CONSIDERATO che la richiesta della ditta di innalzamento del limite a 260mg/Nm3 risulta, tenuto conto del limitato utilizzo della caldaia Tosi, non gravoso per l’ambiente;

VISTO il decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 25 del 17.06.2015, il quale ha fissato alla data del 28.02.2016 il termine previsto per il completamento del piano di rientro ai limiti emissivi previsti dalle BAT, e per la messa a regime dell’impianto;

PRESO ATTO             che, con nota protocollo n. 80489 del 29.02.2016, la ditta Reno De Medici SpA ha comunicato il completamento del piano di rientro per la messa a regime dell'impianto;

RITENUTO     per le motivazioni espresse, di poter concedere quanto richiesto alla ditta, fermo restando che la caldaia Tosi non può essere utilizzata in contemporanea alla caldaia Macchi ma solo in sostituzione ad essa;

TENUTO CONTO della Legge Regionale n. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

  1. di autorizzare l’uso della caldaia di riserva Tosi, in caso di malfunzionamento della caldaia Macchi, per un massimo di 45 giorni annui, modificando in tal modo il punto 6.9 del decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 31 del 01.04.2014
  2. di stabilire che il limite di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera, per il parametro di NOx non deve essere superiore a 260 mg/Nm3, per tutto il periodo di funzionamento della caldaia di riserva Tosi;
  3. per quanto non disciplinato dal presente atto, la ditta Reno De Medici SpA è tenuta a rispettare tutte le prescrizioni riportate nel decreto Direttore del Dipartimento Ambiente n. 31 del 01.04.2014 e s.m.i.;
  4. il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 14.03.2013 n.33;
  5. il presente provvedimento è comunicato alla ditta De Medici SpA con sede legale in
  6. Via Durini, 16/18 a Milano e ubicazione impianto in località Campo a Santa Giustina (BL), al Comune di Santa Giustina (BL), alla Provincia di Belluno e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Belluno;
  7. il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  8. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010;
 

Alessandro Benassi

Torna indietro