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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 20 del 17 marzo 2016
Ditta ECB Company S.r.l. con sede legale in Comune di Milano, Via Abbondio San Giorgio, 12 ed ubicazione impianto in Comune di Sorgà (VR), Via Sabbioni, 14. Autorizzazione Integrata Ambientale n. 122 del 31.12.2012, Punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 11 del 16.02.2016. Proroga ai termini di diffida ai sensi Art. 29-decies c. 9), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Proroga dei termini prescritti per il rispetto dei valori autorizzati per l'impianto di eliminazione o recupero di carcasse e di residui di animali, con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. Nota protocollo regionale n. 101694 del 14.03.2016 _ ECB Company Srl _ Richiesta di proroga e di autorizzazione ad effettuare prove e campionamenti per verificare le possibilità tecniche di abbattimento dei valori di emissione al termo combustore.
Il Direttore
VISTO il decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 122 del 31.12.2012 con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per un impianto per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
VISTA la nota protocollo regionale n. 13338 del 14.01.2016, con la quale ARPAV – Dipartimento Provinciale di Verona ha trasmesso la relazione finale del Controllo Integrato 2015 presso lo stabilimento ECB Company S.r.l. di Via Sabbioni, 14 in Comune di Sorgà (VR), inoltrato anche alla ditta con nota protocollo ARPAV 3371/2016, Class. X.10.01 del 14.01.2016;
PRESO ATTO delle conclusioni di cui alla relazione finale di ARPAV – Dipartimento Provinciale di Verona, pervenuta con protocollo regionale n. 13338 del 14.01.2016, dove viene posto in evidenza il mancato rispetto della prescrizione 6.28 del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 122/2012 e più precisamente per quanto riguarda le emissioni in atmosfera dal camino E4 (postcombustore) per i parametri di SO2 e NOx;
VISTO il decreto n. 11 del 16.02.2016 del Direttore del Dipartimento Ambiente con il quale è stata diffidata la ditta ECB Company S.r.l. al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 122 del 31.12.2015;
PRESO ATTO di quanto emerso nella riunione convocata per discutere delle problematiche relative all’impianto della ECB Company S.r.l. in Comune di Sorgà, che si è svolta presso gli uffici del Settore Tutela Atmosfera della Regione del Veneto in data 25.02.2016, presenti i rappresentanti della Regione del Veneto, di ARPAV - Dipartimento Provinciale di Verona, del Comune di Sorgà (VR) e della ditta;
VISTA la nota pervenuta con protocollo regionale n. 101694 del 14.03.2016, con la quale ECB Company Srl ha richiesto “…di autorizzare il piano di prove e campionamenti dell’aria … … al fine di esplorare la reale fattibilità (tecnica ed economica), se possibile, di abbattere le attuali emissioni di NOX e SO2 e di studiare le eventuali modifiche impiantistiche da apportare …”;
VALUTATA l’istanza di proroga di 90 giorni dei termini indicati nel decreto n. 11 del 16.02.2016 allo scopo di condurre le prove di cui al punto precedente e “… consentire all’Azienda di studiare un piano di interventi possibili basato su dati oggettivi …”;
RITENUTO sulla base delle motivazioni esposte con la suddetta istanza, di poter concedere la proroga richiesta, e di autorizzare la ditta ECB Company Srl ad effettuare le prove ed i campionamenti proposti;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale
n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
Alessandro Benassi
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