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Bur n. 31 del 05 aprile 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 18 del 16 marzo 2016

Autorizzazione Integrata Ambientale - Punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 Curatela fallimentare ECO-ENERGY S.r.l. in liquidazione, Via Dante, 49, Gonars (UD). Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Volturazione della titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 38 del 30.06.2009, a favore di NEKTA AMBIENTE S.r.l., sede legale Via Bruno Pontecorvo, 1, San Donà di Piave (VE).

Note per la trasparenza

Col presente provvedimento si voltura l'autorizzazione integrata ambientale n. 38 del 30.06.2009, già rilasciata alla Ditta ECO-ENERGY S.p.A.,ora S.r.l. in liquidazione, a favore della Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., sede legale Via Bruno Pontecorvo, 1, San Donà di Piave (VE). ATTI SIGNIFICATIVI Istanza Curatela fallimento ECO-ENERGY S.r.l. in data 11.05.2015, prot. reg.le n. 197211 di volturazione a favore della Ditta NEKTA Ambiente S.r.l. del D.S.R.A.T. n. 43/2010; Istanza Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., in data 31.07.2015, prot. reg.le n. 316208 di volturazione a proprio favore dell'AIA n. 38/2009; Parere Avvocatura regionale prot. n. 376 del 04.01.2016

Il Direttore

CONSTATATO che con Decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 38, in data 30.06.2009, e s.m.i., veniva rilasciata l’Autorizzazione integrata ambientale alla Ditta ECO-ENERGY S.p.A., avente sede legale in Via Pier Paolo Pasolini, 35, int. 11, Pradamano (UD), per l’esercizio delle attività già individuate al punto 5.1. dell’Allegato I al d.lgs. 18.02.2005, n. 59, oggi ricomprese ai punti 5.1. e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 46/2014, relative alla gestione di rifiuti presso l’impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Via Maiorana, 5, Noventa di Piave (Ve);
VISTI i DDSRAT n. 47 in data 14.06.2009 e n. 43 in data 30.06.2010, con i quali venivano autorizzate alcune modifiche al DRSAT n. 38 del 30.06.20109; e il DSRA n. 39 del 14.06.2012, che Modifica del DSRAT n. 38 del 30 giugno 2009 – Variazione della denominazione sociale e Sede legale della Ditta ECO-ENERGY S.p.A. in ECO-ENERGY S.r.l. con sede legale in via Dante, 49, Gonars (UD);

ESAMINATI gli atti e rilevato che:

  • con nota in data 02.12.2013, n. 525108, la Direzione Tutela Ambiente, preso atto dello stato di liquidazione, con in corso una procedura di scioglimento e di liquidazione-fallimento, della Ditta ECO-ENERGY S.r.l., ha richiesto alle Autorità deputate al controllo successivo, ARPAV-DAP Venezia e Provincia di Venezia, l’esecuzione di un controllo presso lo stabilimento della Ditta ubicato in Noventa di Piave, al fine di verificare se lo stesso presenti le condizioni di sicurezza; se all’interno dello stesso siano presenti rifiuti e in che quantità e tipologia, se lo stabilimento si presenti operativo, se vi sia garantita la presenza di personale ed in particolare del responsabile tecnico onde garantire la piena funzionalità, ovvero se risulti in stato di abbandono, oltre che di ogni altro utile elemento conoscitivo;
  • il verbale in data 05.11.2014, relativo alle risultanze del sopralluogo eseguito da ARPAV e dalla Provincia di Venezia nella stessa data, dal quale risulta che: lo stabilimento è privo di energia elettrica e pertanto non presenta le condizioni di sicurezza; sono presenti tutt’ora rifiuti all’interno di cassoni depositati nel piazzale esterno; lo stabilimento non è operativo e privo di presidio e privo della figura del responsabile tecnico;
  • il provvedimento prot. n. 92950 del 06.11.2014, con il quale la Provincia di Venezia, preso atto delle risultanze del sopralluogo effettuato in data 05.11.2014, diffida il curatore fallimentare della Ditta ECO-ENERGY srl, Dott. Cisilino Adino dello Studio Cisilino & Partners:
  1. a provvedere immediatamente alla riattivazione dell’impianto elettrico e dei sistemi antincendio presenti in impianto nonché ad intraprendere ogni altra azione volta a ripristinare lo stato di sicurezza del sito;
  2. a relazionare a questa Provincia e a tutti gli Enti in indirizzo in merito alle azioni intraprese entro 10 giorni dalla notifica del presente atto;
  3. a trasmettere entro il medesimo termine un cronoprogramma di allontanamento dei rifiuti ancora presenti in impianto ai medesimi soggetti di cui sopra;
    • l’istanza presentata dal curatore fallimentare in data 27.12.2013, prot. reg.le n. 14530 del 14.01.2014, tendente ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale n. 38 30.06.2009, e successive modifiche e integrazioni;
    • la nota trasmessa dall’Avvocatura regionale in data 30.06.2014 prot. n. 277121, con la quale si rileva, tra l’altro, che per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 46/2014, ai fini del rinnovo dell’AIA non bisognerà più tenere conto di quanto previsto dal punto II del deliberato del Decreto in parola [D.S.R.A.T. n. 38 del 30.06.2009] richiamante il procedimento e la disciplina di cui al D. Lgs. n. 59/2005, ora abrogato, ma invece, anche ai fini della durata dell’Autorizzazione rilasciata il 30 giugno 2009, della normativa ora vigente di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e in particolare dell’articolo 29-octies, come modificato dal D. Lgs.4 marzo 2014 n.46;
    • che la medesima nota dell’Avvocatura generale rimanda, tra l’altro, per quanto attiene lo stato autorizzativo dell’impianto in parola, ad una valutazione da compiersi tenendo conto anche delle effettive volontà degli organi fallimentari;
    • pertanto, che gli organi fallimentari siano soggetto interessato al procedimento e che, in relazione alle rispettive competenze, potranno rappresentare la propria effettiva volontà circa il mantenimento in essere dell’Autorizzazione integrata ambientale; mantenimento che non potrà, in ogni caso, prescindere da una valutazione degli elementi di capacità operativa, sicurezza impiantistica e ambientale connesse all’attività esercitata, in aderenza, tra l’altro, ai contenuti degli artt. 29-bis e seguenti del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, nonché a quanto previsto dall’art. 208, comma 11, del medesimo decreto legislativo;

VISTO il DDDA n. 85 in data 12.11.2014, con il quale, sulla base delle considerazioni di cui ai punti precedenti, veniva decretata la “sospensione parziale dell’Autorizzazione integrata ambientale n. 38 del 30.09.2009 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il successivo DDDA n. 1, in data 16.01.2015, con il quale venivano impartite disposizioni concernenti il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale e confermata la sospensione dell’autorizzazione, rideterminando in giorni 180 il termine per la presentazione, da parte del gestore, della documentazione prevista dal comma 5, dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 (riesame dell’autorizzazione);
RILEVATO che allo spirare dei termini sopra individuati, la curatela del fallimento depositava, con nota acquisita al protocollo regionale n. 197211, in data 11.05.2015, un’istanza finalizzata alla volturazione dell’A.I.A., (già oggetto di sospensione), di titolarità della Ditta ECO-ENERGY S.r.l., a favore della Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., avente sede legale in San Donà di Piave (VE), Via B. Pontecorvo, 1, precisando che “[…] gli adempimenti prescritti dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 non saranno quindi posti in essere dalla curatela fallimentare, bensì dal soggetto interessato a subentrare nella titolarità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale […]” aggiungendo inoltre che il soggetto interessato avrebbe provveduto a presentare entro il giorno 11.05.2015 “[…] apposita istanza in tal senso, facendosi carico di tutti gli oneri correlati al procedimento di volturazione”;
CONSIDERATO che decorso il richiamato termine del 11.05.2015, non risultava depositata alcuna documentazione riferita all’art. 29-octies, del d.lgs. n. 152/2006, se si eccettuano la comunicazione effettuata dalla curatela con nota in data 08.05.2015, prot. reg.le n. 197211 del 11.05.2015, per la quale la prevista documentazione di cui al citato articolo, sarebbe stata depositata dalla Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l. e quella da parte della Ditta, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 197332, in data 11.05.2015, concernente l’istanza tendente ad ottenere l’accoglimento della richiesta pervenutale dal curatore fallimentare di ECO-ENERGY S.r.l. (di cui si sono riportati più sopra gli estremi) al fine della volturazione dell’AIA alla Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., richiedendo, inoltre, l’assegnazione di un termine di 60 giorni per il riesame dell’AIA;
VISTA la nota in data 31.07.2015, prot. reg.le n. 316208 del 03.08.2015, la Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., inoltra istanza con la quale, riconfermando la richiesta di volturazione a proprio favore dell’Autorizzazione integrata ambientale n. 38/2009, chiede la remissione in termini per completare il procedimento di riesame di cui all’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, e la sospensione dell’efficacia dell’AIA all’esito positivo del procedimento;
RITENUTO che, sulla base della documentazione agli atti ed in particolare della comunicazione di cui al punto precedente, non si riscontravano elementi ulteriori tali da ritenere assentibile l’istanza avanzata dalla Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., e comunicava con nota 28.10.2015, prot. n. 435501, ai sensi dell’art. 10-bis, della Legge 241/1990 e s.m.i., il preavviso di rigetto dell’istanza di volturazione;
CONSIDERATO che il procedimento amministrativo presentava evidenti problematiche di natura interpretativa della normativa di cui alla Parte II, Titolo IIIbis, del d.lgs. n. 152/2006 (Autorizzazione integrata ambientale), la Sezione Coordinamento Attività Operative, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, richiedeva un parere in merito al procedimento in itinere, all’Avvocatura regionale circa l’assentibilità delle argomentazioni svolte dalla Ditta interessata ad ottenere a proprio favore la volturazione dell’AIA;
VISTA la nota in data 04.01.2016, prot. n. 376, con la quale l’Avvocatura regionale, a riscontro della richiesta di parere in merito avanzata dalla Sezione Coordinamento Attività Operative, fornisce il motivato e articolato parere ritenendo che si possa dare seguito alla richiesta di volturazione dell’AIA;
PRESO ATTO pertanto che sulla base del parere espresso dall’Avvocatura non si rilevano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di volturazione dell’AIA n. 38/2009, a favore della Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., ancorché la medesima autorizzazione risulti sospesa;
VISTA la nota in data 26.01.2016, n. 29564, con la quale è stata comunicata alla Ditta “l’archiviazione motivata della comunicazione del 28.10.2015 n. 435501” con la quale si precisa che Corre l’obbligo di informare la Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., che il provvedimento di volturazione dell’AIA (che verrà assunto a seguito della comunicazione della presente), non consentirà l’avvio di attività di gestione dei rifiuti presso l’installazione in parola, stante la prolungata chiusura della stessa, e conterrà misure e modalità per la sua ri-messa in esercizio che, ragionevolmente, non escluderanno l’attivazione delle procedure previste dal Titolo III, della Parte II, del d.lgs. n. 152/2006;
DATO ATTO inoltre che è intenzione della ditta NEKTA dar corso ad una complessiva ottimizzazione dell’articolazione dello stabilimento e ad eventuali ulteriori aggiornamenti e adeguamenti impiantistici, come da istanza datata 31 luglio 2015, protocollata in data 3.08.2015 n. 316208, tenuto conto che l’installazione in parola non è mai stata assoggettata alla procedura di valutazione d’impatto ambientale, secondo le modalità di cui alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006, appare ragionevole precisare che, nell’ambito dell’istruttoria AIA, sarà altresì approfondito ogni aspetto riguardante l’eventuale applicabilità, al caso di specie, delle procedure di cui all’art. 20 del D. Lgs. N. 152/2006
RITENUTO sulla base di quanto acquisito agli atti e sopra argomentato, di procedere alla volturazione dell’Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con DSRAT n. 38 in data 30.06.2009, e s.m.i., alla Ditta ECO-ENERGY S.r.l. (già S.p.A.), in liquidazione, a favore della Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota 26.01.2016, n. 29564;

decreta

  1. di volturare l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività già previste dal d.lgs. n. 59/2005, Allegato I, individuate al punto 5.1, oggi Punti 5.1.e 5.5., dell’Allegato VIII alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006 e s .m.i., rilasciata con decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 38 del 30.06.2006, e s.m.i., per la gestione dell’impianto per lo smaltimento e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Via Maiorana, 5, in Comune di Noventa di Piave (VE), già di titolarità della Ditta ECO-ENERGY S.r.l. (già S.p.A.), in liquidazione, a favore della Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l. con sede legale in Via Bruno Pontecorvo, 1, San Donà di Piave (VE), P. Iva e C.F. 04161220274;
  2. di non consentire l’avvio dell’attività di gestione rifiuti presso l’installazione in parola, stante la prolungata chiusura della stessa, subordinandone la riattivazione all’accertata ottemperanza, da parte della Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., delle seguenti prescrizioni:

2.1  presentazione della documentazione sullo stato di fatto aggiornata dell’installazione con specifico riferimento allo stato di conservazione dei macchinari ivi presenti destinati alla gestione dei rifiuti;
2.2  verifica dello stato di manutenzione e conservazione delle attrezzature e dei macchinari destinati ai presidi ambientali presenti presso l’impianto (emissioni in atmosfera, impianti di captazione polveri, sistemi di raccolta delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia, sistemi di captazione degli spanti ecc.);
2.3  accertamento della consistenza delle strutture edilizie e dei piazzali di manovra e deposito container e rifiuti;
2.4  accertamento dello stato di conservazione e manutenzione della pavimentazione interna agli edifici su tutte superfici adibite allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti;
2.5  dimostrazione dei requisiti di capacità finanziaria per l’espletamento dell’attività di gestione dei rifiuti e tecnica in relazione alla dotazione del personale addetto;

  1. di stabilire in giorni centottanta, dalla data di comunicazione del presente provvedimento, il termine entro cui produrre la documentazione sopra elencata;
  2. di subordinare la ripresa dell’attività di gestione rifiuti presso l’installazione di Via Maiorana, 5, Noventa di Piave (VE), all’espletamento di quanto al precedente punto 2, che sarà oggetto, come indicato in premessa, di apposito procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale da rilasciarsi secondo quanto previsto dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006;
  3. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 31.03.2013, n. 33.
  4. di comunicare, a cura della Sezione Tutela Ambiente, il presente provvedimento alla ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., alla curatela fallimentare della Ditta ECO-NERGY Srl., alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV Direzione Generale, al Comune di Noventa di Piave (VE), al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione.
  5. di ammettere, avverso il presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall’art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 “Disposizioni in materia di giustizia amministrativa”.

Alessandro Benassi

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