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Bur n. 26 del 22 marzo 2016


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 25 del 27 gennaio 2016

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti dell'Ipab "Opera Pia Francesco Bottoni", Piazza Della Chiesa 9, Papozze (RO). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Note per la trasparenza

L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio per un centro di servizi oggetto di precedente provvedimento.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. 1383 del 15/12/2015 parere dell'Azienda ULSS 19 trasmesso con nota prot. 2341 del 25/1/2016

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto che il centro di servizi dell’Ipab “Opera Pia Francesco Bottoni”, piazza della Chiesa 9, Papozze è stato autorizzato all’esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 425 del 20/11/2010 per la capacità ricettiva di 60 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale; presso la struttura, è stato promosso un intervento edilizio finalizzato alla trasformazione e all’adeguamento normativo che è stato valutato con parere tecnico della Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive con protocollo 30285 del 23/1/2015.

Con nota protocollo 1383 del 15/12/2015 l’Ipab ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio; con nota protocollo 37 del 15/1/2015 - acquisita al protocollo regionale al n. 15419 - l’Ipab ha trasmesso le integrazioni documentali necessarie alla completezza dell’istanza già inviata.

Dato atto che l’Azienda ULSS 19 di Adria ha effettuato la visita di verifica in data 25/1/2016 ed ha inviato il rapporto di verifica con nota protocollo 2341 del 25/01/2016 che conferma che la capacità ricettiva di 60 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale è conforme ai requisiti prescritti dalla D.G.R. 84/2007; con riferimento al requisito GENER06.AU.1.2 il team di verifica: “raccomanda di inserire nel piano formativo il corso di 12 ore sul primo soccorso e ripetere con cadenza triennale per gli operatori addetti al primo soccorso come indicato nel D.M388/03 richiamato nel D. Lgs. 81/2008.”.

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per la validità definita ai sensi di legge.

Visto:

che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 19 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 198/2014;

l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;

che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

  1. di autorizzare all’esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 l’Ipab “Opera Pia Francesco Bottoni”, piazza della Chiesa 9, Papozze (RO) per la capacità ricettiva di 60 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
  2. di specificare che la presente autorizzazione, valida cinque anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all’art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
  3. di incaricare l’Azienda ULSS 19 di Adria di verificare il requisito GENER06.AU.1.2 secondo quanto dettagliato nel rapporto di verifica protocollo 2341 del 25/1/2016 e in premessa riportato; il riscontro a quanto richiesto dovrà pervenire a 30 giorni dalla verifica;
  4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 19 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 198/2014;
  5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
  6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ipab autorizzata, all’Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all’Azienda ULSS 19 di Adria (RO), al Comune di Papozze (RO), alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 19 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

 

Franco Moretto

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