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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 20 del 27 gennaio 2016
Revoca del decreto n. 114/2014 e nuova autorizzazione all'esercizio per la Fondazione Santa Augusta onlus, via Immacolata di Lourdes 78 Conegliano (TV) per persone anziane non autosufficienti. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione del 4/6/2015 parere dell'Azienda ULSS 7 trasmesso con nota prot. 692 del 12/01/2016
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto che la Fondazione Santa Augusta onlus di Conegliano, via Lourdes 78 - struttura per persone anziane non autosufficienti con capacità ricettiva di 103 posti letto di primo livello assistenziale (dei quali 25 per religiosi) e di 15 posti di centro diurno - è stata autorizzata all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto ella Sezione regionale Non Autosufficienza n. 114 del 5/11/2014.
A seguito degli interventi strutturali previsti dal “piano di riorganizzazione complessiva”, valutato dalla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive con protocollo 293546 del 9/7/2014, la Fondazione ha acquisito la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua attestazione di agibilità protocollo 31775 del giorno 8/7/2015 del Comune di Conegliano - Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive.
Dato atto che con nota del 4/6/2015 la Fondazione ha chiesto nuova autorizzazione all’esercizio e che l’Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo ha effettuato la visita di verifica in data 11/12/2015.
Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato a cura dell’Azienda ULSS 7 con nota protocollo 692 del 12/01/2016, registrata agli atti il 13/1 al n. 9734 - risulta che la struttura è autorizzabile all’esercizio per la capacità ricettiva di 120 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale (dei quali 15 riservati a persone religiose) e di 15 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti.
Considerati la mutata situazione di fatto e gli atti acquisiti, si ritiene opportuno autorizzare la Fondazione con un nuovo provvedimento relativo alla sua attuale capacità ricettiva; ciò rende necessaria la revoca del decreto n. 114/2014, superato dalla mutata situazione di fatto.
Visto che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 7 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 318/2013;
Visto l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
Visto che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92
decreta
Franco Moretto
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