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Bur n. 26 del 22 marzo 2016


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 20 del 27 gennaio 2016

Revoca del decreto n. 114/2014 e nuova autorizzazione all'esercizio per la Fondazione Santa Augusta onlus, via Immacolata di Lourdes 78 Conegliano (TV) per persone anziane non autosufficienti. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Note per la trasparenza

L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione del 4/6/2015 parere dell'Azienda ULSS 7 trasmesso con nota prot. 692 del 12/01/2016

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto che la Fondazione Santa Augusta onlus di Conegliano, via Lourdes 78 - struttura per persone anziane non autosufficienti con capacità ricettiva di 103 posti letto di primo livello assistenziale (dei quali 25 per religiosi) e di 15 posti di centro diurno - è stata autorizzata all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto ella Sezione regionale Non Autosufficienza n. 114 del 5/11/2014.

A seguito degli interventi strutturali previsti dal “piano di riorganizzazione complessiva”, valutato dalla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive con protocollo 293546 del 9/7/2014, la Fondazione ha acquisito la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua attestazione di agibilità protocollo 31775 del giorno 8/7/2015 del Comune di Conegliano - Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive.

Dato atto che con nota del 4/6/2015 la Fondazione ha chiesto nuova autorizzazione all’esercizio e che l’Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo ha effettuato la visita di verifica in data 11/12/2015.

Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato a cura dell’Azienda ULSS 7 con nota protocollo 692 del 12/01/2016, registrata agli atti il 13/1 al n. 9734 - risulta che la struttura è autorizzabile all’esercizio per la capacità ricettiva di 120 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale (dei quali 15 riservati a persone religiose) e di 15 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti.

Considerati la mutata situazione di fatto e gli atti acquisiti, si ritiene opportuno autorizzare la Fondazione con un nuovo provvedimento relativo alla sua attuale capacità ricettiva; ciò rende necessaria la revoca del decreto n. 114/2014, superato dalla mutata situazione di fatto.

Visto che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 7 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 318/2013;

Visto l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;

Visto che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

  1. di revocare il decreto di autorizzazione all’esercizio della Sezione regionale Non Autosufficienza n. 114 del 5/11/2014 per le motivazioni esposte in premessa;
  2. di rilasciare nuova autorizzazione all’esercizio per la Fondazione Santa Augusta onlus di Conegliano (TV), via Lourdes 78, avente capacità ricettiva di 120 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale (dei quali 15 per religiosi) e di 15 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti;
  3. di specificare che la presente autorizzazione, valida cinque anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all’art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
  4. di incaricare l’Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo di verificare l’attività erogata a 6 mesi dalla data del presente provvedimento e dell’invio di un riscontro entro 30 giorni dalla data del sopralluogo;
  5. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 7 nel Piano di Zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 318/2013;
  6. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
  7. di dare atto che avverso il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  8. di trasmettere il presente provvedimento all’ente autorizzato, all’Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all’Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo (TV), al Comune di Conegliano (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 7 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

                                                                                                                                  

Franco Moretto

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