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Bur n. 26 del 22 marzo 2016


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 19 del 27 gennaio 2016

Revoca del decreto n. 345/2011 e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Giusto Antonio Bolis" Piazza Beatrice De' Claricini 12, Selvazzano Dentro (PD) - Altavita Istituzioni Riunite di Assistenza (I.R.A.) Piazzale Mazzini 14, Padova. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Note per la trasparenza

L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedente provvedimento di autorizzazione e identifica l'ente gestore dell'attività.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 149 del 14/1/2016.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.”; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio.

Preso atto che il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti “Giusto Antonio Bolis” con sede in Piazza Beatrice De’ Claricini 12 in Selvazzano Dentro dell’Ipab AltaVita Istituzioni Riunite di Assistenza I.R.A. di Padova - già Istituto di Riposo per Anziani - è stato autorizzato all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con i seguenti decreti della Direzione regionale Servizi Sociali:

  • n. 80 del 15/4/2011 rilasciato per rilasciato per 80 posti letto di primo livello assistenziale;
  • n. 345 del 7/12/2011 rilasciato per 16 posti letto di primo livello assistenziale, 24 posti letto di secondo livello assistenziale e 30 posti di centro diurno.

Con nota protocollo 149 del 14/1/2016 - acquisita al protocollo regionale in data 19/1 al n. 18804 - il rappresentante legale dell’Ipab nel chiedere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007.

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste dalla D.G.R. 1667/2011, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni) e con continuità rispetto alla scadenza del decreto n. 80/2011. Si ravvisa altresì l’opportunità di uniformare le scadenze dell’autorizzazione all’esercizio ad un termine unitario valido per la capacità ricettiva complessiva della struttura: si rende pertanto necessaria la cessazione degli effetti del decreto n. 345/2011 sopra richiamato.

Visto:

che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 16 di Padova nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 190/2014;

l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;

che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

  1. di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, il decreto di autorizzazione all’esercizio della Direzione regionale Servizi Sociali n. 345 del 7/12/2011;
  2. di rinnovare l’autorizzazione all’esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti “Giusto Antonio Bolis” Piazza Beatrice De’ Claricini 12, Selvazzano Dentro (PD) - Ipab AltaVita Istituzioni Riunite di Assitenza I.R.A., Piazzale Mazzini 14, Padova per la capacità ricettiva di 96 posti letto di primo livello assistenziale, 24 posti letto di secondo livello assistenziale e 30 posti di centro diurno;
  3. di specificare che la presente autorizzazione, valida sino al 15/4/2021, decorre dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 80 del 15/4/2011;
  4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 16 di Padova nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 190/2014;
  5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  7. di trasmettere il presente provvedimento all’ente autorizzato, all’Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all’Azienda ULSS 16 di Padova, al Comune di Selvazzano Dentro (PD), alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 16 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

                                                                                                                     

Franco Moretto

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