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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 19 del 27 gennaio 2016
Revoca del decreto n. 345/2011 e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Giusto Antonio Bolis" Piazza Beatrice De' Claricini 12, Selvazzano Dentro (PD) - Altavita Istituzioni Riunite di Assistenza (I.R.A.) Piazzale Mazzini 14, Padova. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedente provvedimento di autorizzazione e identifica l'ente gestore dell'attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 149 del 14/1/2016.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.”; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio.
Preso atto che il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti “Giusto Antonio Bolis” con sede in Piazza Beatrice De’ Claricini 12 in Selvazzano Dentro dell’Ipab AltaVita Istituzioni Riunite di Assistenza I.R.A. di Padova - già Istituto di Riposo per Anziani - è stato autorizzato all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con i seguenti decreti della Direzione regionale Servizi Sociali:
Con nota protocollo 149 del 14/1/2016 - acquisita al protocollo regionale in data 19/1 al n. 18804 - il rappresentante legale dell’Ipab nel chiedere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007.
Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste dalla D.G.R. 1667/2011, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni) e con continuità rispetto alla scadenza del decreto n. 80/2011. Si ravvisa altresì l’opportunità di uniformare le scadenze dell’autorizzazione all’esercizio ad un termine unitario valido per la capacità ricettiva complessiva della struttura: si rende pertanto necessaria la cessazione degli effetti del decreto n. 345/2011 sopra richiamato.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 16 di Padova nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 190/2014;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92
decreta
Franco Moretto
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