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Bur n. 22 del 08 marzo 2016


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PREVENZIONE E SANITA' PUBBLICA n. 5 del 23 febbraio 2016

Costituzione del Gruppo di lavoro per l'adozione di misure di limitazione ed eventuale divieto all'impiego di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la salute.

Note per la trasparenza

In relazione al potenziale rischio per la salute derivante dall’impiego dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante, si provvede alla Costituzione del Gruppo di lavoro regionale per valutare la necessità di limitare ed eventualmente vietare l’impiego di determinati prodotti fitosanitari, con particolare riguardo alle aree extra agricole adibite al verde pubblico ed in relazione a specifici contesti del territorio veneto.

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi e che assegna agli Stati Membri il compito di garantire l’implementazione di politiche e di azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari.

VISTO il DPR 28.2.2012 n. 55 “Regolamento recante modifiche al DPR 23.4.2001 n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”.

VISTO il D.Lgs. 14.08.2012 n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

CONSIDERATO il successivo Decreto Interministeriale 22.01.2014 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della Salute, di approvazione del PAN (Piano Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

VISTA la DGR n. 136 del 31.1.2003 di approvazione del Progetto Regionale FAS “Fitosanitari – Ambiente – Salute”.

VISTA la DGR n. 1619 del 23.5.2006 “Disposizioni regionali in materia di trattamenti con prodotti fitosanitari ad azione diserbante in aree extra agricole”.

VISTA la Direttiva 23.10.2000 n. 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

VISTA la DGR n. 1379 del 17.7.2012 di approvazione degli “Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché la proposta di regolamentazione comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari”.

VISTA la DGR n. 1682 del 15.7.2014 di approvazione del Progetto regionale “Iniziative di sensibilizzazione al rispetto di corrette condizioni di vendita e all’adozione di buone pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari al fine di ridurne l’uso”.

VISTA la DGR n. 1332 del 28.7.2014 di approvazione del “Piano regionale di controllo sulle attività di vendita dei prodotti fitosanitari – anno 2014 (P.Re.fit. 2014)”.

VISTO il Decreto Direttore Sezione Prevenzione Sanità Pubblica n. 17 mediante il quale è stato adottato il “Piano Regionale di controllo ufficiale sul commercio e sull’impiego dei prodotti fitosanitari – Anno 2015 (P.Re.fit. 2015)”.

CONSIDERATA la nota n. 167/IS/FC del 30.6.2015 a firma del Segretario Generale della Filt Cgil Veneto e altre informazioni e contributi scientifici, provenienti dall’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità), dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e da altre Associazioni ambientaliste in ordine alla pericolosità per la salute umana della sostanza attiva “glyphosate” contenuta in molti prodotti fitosanitari ad azione diserbante.

VISTA la nota prot. n. 283502 del 9.7.2015 mediante la quale la Sezione Prevenzione Sanità Pubblica ha invitato i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS ad intensificare l’attività di controllo nella fase di utilizzo dei prodotti fitosanitari al fine di porre la massima attenzione ed impegno per sostenere metodi e comportamenti di precauzione volti alla riduzione del quantitativo di prodotti fitosanitari contenenti “glyphosate” e all’adozione di accorgimenti e cautele nell’obiettivo di evitare conseguenze per la salute umana, in riferimento alla sostanza in questione.

VISTA la nota della Sezione Prevenzione Sanità Pubblica n. prot. 283407 del 9.7.2015, con la quale è stato chiesto al Ministero della Salute un chiarimento circa la riferita pericolosità del “glyphosate” per la salute della popolazione ed un pronunciamento sulla possibilità, allo stato attuale, di rivedere l’autorizzazione, rilasciata dallo stesso Ministero ai sensi dell’art. 9 DPR 23.4.2001 n. 290, come modificato dal DPR 28.2.2012 n. 55, in relazione al carattere cancerogeno della sostanza in questione.

VISTA la nota del 20.7.2015 n. prot. 29431 con la quale il Ministero della Salute ha precisato che la Commissione europea non ha ancora adottato alcun provvedimento sulla sostanza attiva suddetta e conseguentemente a livello nazionale i prodotti fitosanitari con sostanza attiva “glyphosate” possono essere utilizzati secondo le indicazioni riportate nell’etichetta che accompagna lo specifico prodotto fitosanitario, anche in riferimento ai trattamenti nelle aree extra agricole.

VISTO il Reg. (CE) 21.10.2009 n. 1107 che, alla lettera 14) dell’art. 3, evidenza i soggetti rientranti nella nozione di “gruppi vulnerabili”.

VISTO quanto indicato dal PAN (Piano Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) ai punti A.5.6 ed A.5.6.1, che considerando le misure e le precauzioni da adottare relativamente ad aree quali “parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative cortili e zone verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di superfici sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, zone monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio” prevede, in considerazione dei potenziali rischi per la salute, la competenza delle Autorità locali ad adottare “i provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione relativamente all’utilizzo dei prodotti fitosanitari”, ponendo limitazioni e divieti, con particolare riferimento ai “trattamenti diserbanti”.

VISTA la nota della Sezione Prevenzione Sanità Pubblica n. 399065 del 6.10.2015, con la quale sono stati chiesti alla Sezione Affari Legislativi un parere giuridico ed un chiarimento alla luce del PAN (Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) circa la potestà regionale di porre limitazioni e divieti all’impiego dei prodotti fitosanitari che, regolarmente autorizzati, presentano caratteri di rischio per la salute umana.

RAVVISATA la necessità di pervenire, sulla scorta dell’ormai prossimo pronunciamento della Sezione Affari Legislativi richiesto con la suddetta nota n. 399065/2015, alla definizione circa le modalità procedurali finalizzate ad eventuali limitazioni e divieti di impiego di determinati prodotti fitosanitari, in considerazione della vulnerabilità del territorio regionale quale fattore in grado di determinare effetti dannosi per la salute umana in connessione al fenomeno dell’impiego dei prodotti fitosanitari, così come evidenziato all’art. 20 D.Lgs. 11.5.1999 n. 152.

CONSIDERATA l’opportunità di costituire un Gruppo di lavoro regionale per individuare le competenze istituzionali in ordine alla necessità di pervenire ad eventuali limitazioni e divieti all’impiego di determinati prodotti fitosanitari in specifiche aree del territorio regionale.

decreta

  1. Di costituire, per le considerazioni in premessa evidenziate e tenendo conto del principio di precauzione, il Gruppo di Lavoro regionale – rappresentativo dei soggetti istituzionali competenti in materia – al fine di valutare la necessità di introdurre limitazioni e divieti all’impiego di prodotti fitosanitari ad azione diserbante nelle aree extra agricole e nelle aree adibite al verde pubblico.
  2. Di individuare, quali componenti del Gruppo di Lavoro regionale di cui al punto 1., i seguenti nominativi:
  • Dott.ssa Giovanna Frison, Direttore della Sezione Prevenzione Sanità Pubblica;
  • Dott. Paolo Coin, Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino”
  • Dott. Edoardo Chiesa, Direttore Servizio SIAN – Dipartimento di Prevenzione Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino”;
  • Dott.ssa Linda Chioffi, Direttore Servizio SIAN - Dipartimento di Prevenzione Azienda ULSS n. 20 di Verona;
  • Dott.ssa Manuela Peruzzi, Servizio SPISAL - Dipartimento di Prevenzione Azienda ULSS n. 20 di Verona;
  • Dott. Giovanni Moro, Direttore Servizio SPISAL - Dipartimento di Prevenzione Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo;
  • Dott. Marco Bellomi Direttore Servizio SPISAL - Dipartimento di Prevenzione Azienda ULSS n. 21 di Legnago;
  • Dott.ssa Susanna Lessi, Area Tecnico scientifica dell’ARPAV
  • Dott. Gabriele Zecchin, Settore Servizi Fitosanitari
  • Dott. Roberto Salvò, Sezione Agroambiente;
  • Dott. Franco Santacatterina, T.d.P. Servizio SIAN - Dipartimento di Prevenzione Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino”;
  • Giorgio Lanza, T.d.P. Servizio SISP - Dipartimento di Prevenzione Azienda ULSS n. 21 di Legnago;
  • Dott. Ulderico Signorini, Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica.
  1. Di rinviare a successive indicazioni operative da parte della Sezione Prevenzione Sanità Pubblica le modalità di svolgimento e di convocazione delle riunioni del Gruppo di lavoro di cui al punto 1., nonché la definizione degli obiettivi e dei tempi di conclusione dell’attività dello stesso Gruppo di lavoro.
  2. Di pubblicare integralmente il presente atto nel BUR della Regione del Veneto.
  3. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa sul Bilancio regionale.

Giovanna Frison

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