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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RELAZIONI SOCIO-SANITARIE n. 42 del 22 dicembre 2015
Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto - anno 2015. Articolo 32, comma 15, della legge 27/12/1997, n. 449. DGR n.1791 del 9/12/2015. Proroga del termine per la presentazione delle richieste di intervento sanitario per ragioni umanitarie.
Con il presente provvedimento si dispone la proroga al 30/6/2016 del termine previsto per la presentazione delle richieste di intervento sanitario per ragioni umanitarie di cui al Programma per l’anno 2015, approvato con DGR n. 1791 del 9/12/2015.
Il Dirigente
VISTO l’articolo 32, comma 15, della legge 27/12/1997, n. 449 che consente alle Regioni, nell’ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, di predisporre d’intesa con il Ministero della Salute programmi assistenziali per autorizzare le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale ad erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di:
VISTA la DGR n. 1791 del 9/12/2015 che, in attuazione della normativa in esame, ha approvato il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie 2015, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto, a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea i quali necessitano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d’origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti;
PRESO ATTO dell’obiettivo principale del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie 2015, di supportare cioè l'azione di istituzioni pubbliche e private, con sede nel territorio della Regione del Veneto, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui si trovano ad operare;
VISTO il Protocollo Operativo del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie 2015, di cui all’Allegato A della DGR n. 1791/2015, che dispone che le richieste di intervento sanitario possono essere presentate, unitamente alla documentazione sanitaria prevista, da parte di Enti Pubblici, Organizzazioni non Governative, Onlus, Associazioni di Volontariato, Enti o Istituti Religiosi e altri Enti o Istituzioni con sede nel territorio della Regione del Veneto;
CONSIDERATO che, alla luce dell’esperienza dei Programmi approvati per gli anni precedenti, le richieste di intervento sanitario, di norma, riguardano patologie dalla diagnosi complessa e che, pertanto, la relativa documentazione medica da allegare alla richiesta di intervento sanitario, da parte degli Enti e Associazioni interessati, richiede nella maggior parte dei casi tempi particolarmente lunghi;
VALUTATO che, in considerazione delle difficoltà evidenziate, il termine del 30/12/2015 originariamente previsto dal Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie 2015 di cui alla DGR n. 1791/2015 non appare sufficiente a consentire agli interessati di poter presentare la richiesta di intervento sanitario e di acquisire la documentazione medica necessaria da allegare alla richiesta;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire la piena efficacia dell’azione del Programma 2015, di prevedere un termine più lungo rispetto a quello originariamente previsto, così da consentire agli interessati, successivamente all’acquisizione dell’intesa ministeriale, di poter disporre di un tempo congruo per la presentazione delle richieste di intervento sanitario allegando la prevista documentazione medica;
CONSIDERATO che una proroga di sei mesi, quindi fino al 30/6/2016, possa essere sufficiente allo scopo di dare applicazione al Programma 2015;
VISTA la DGR n. 1791/2015 che incarica il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell’Area Sanità e Sociale dell’adozione di ogni provvedimento necessario alla migliore attuazione di quanto in essa previsto;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
VISTO l’art. 4 della L.R. n. 1 del 10/1/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 1 del 7/1/2011;
VISTO la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la L.R. n. 7 del 27/4/2015;
decreta
Maria Antonietta Greco
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