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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 16 del 25 gennaio 2016
Nuova autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti e S.V.P. "San Camillo - Stella Maris" della Fondazione Opera San Camillo, via Alberoni 70/74, loc. Alberoni di Venezia. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 170/2014 del 8/8/2014 parere dell'Azienda ULSS 12 prot. n. 2016/799 del 7/1/2016
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.”; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio.
Preso atto che:
il complesso “San Camillo - Stella Maris”, costituito dai due padiglioni indipendenti ubicati in via Alberoni 70/74 località Alberoni di Venezia, è stato autorizzato all’esercizio per persone anziane non autosufficienti ai sensi della L.R. 22/2002 con i seguenti decreti della Direzione regionale Servizi Sociali:
con nota protocollo 170/2014 del giorno 8/8/2014 il rappresentante legale della Fondazione, nel chiedere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007; in data 7/11/2014 la Sezione regionale Non Autosufficienza ha acquisito agli atti le integrazioni documentali - inviate a mezzo pec registrata agli atti al n. 483386 - necessarie al completamento della domanda acquisita;
con lettera del giorno 8/8/2014, il rappresentante legale della Fondazione ha inviato il cronoprogramma dell’intervento finalizzato all’adeguamento alla normativa antincendio che ha modificato parte della struttura originaria del centro di servizi; il certificato di agibilità è stato rilasciato in data 10/6/2015 - protocollo 254998 - dal Comune di Venezia, Direzione Sportello Unico Edilizia, acquisito agli atti della Regione Veneto il 21/7/2015 al n. 299948.
L’Azienda ULSS 12 di Venezia ha effettuato la visita di verifica il 14/10/2015; il rapporto di verifica, nota protocollo 2016/799 del 7/1/2016, agli atti al n. 3603, conferma che il complesso è autorizzabile all’esercizio per: 142 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, 47 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale e 4 posti per la sezione per S.V.P.; in particolare il Padiglione “Stella Maris” accoglie 125 posti letto, il Padiglione A “San Camillo” ospita la sezione per S.V.P., 64 posti letto nonché una Residenza Sanitaria Distrettuale che verrà convertita in Ospedale di Comunità.
Dato atto che la sezione per S.V.P. è conforme alla programmazione sanitaria regionale ai sensi della nota protocollo 442594 del 22/10/2014 della Sezione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria.
Considerati gli atti acquisiti e l’espletamento delle procedure previste dalla D.G.R. 2067/2007, si ritiene di concludere il procedimento avviato col rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio.
Visto che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 12 di Venezia nel piano di zona 2011-2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187/2014.
Visto l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”.
Visto che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92
decreta
Franco Moretto
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