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Bur n. 16 del 23 febbraio 2016


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 15 del 25 gennaio 2016

Revoca del decreto n. 68/2014 e nuova autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Arturo e Irma Simonetti", piazzale della Vittoria 4, Oderzo (TV ) Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus, via Toblino 53, Padova. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Note per la trasparenza

L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria per la nuova capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione del 5/11/2015 parere dell'Azienda ULSS 9 trasmesso con prot. 1591 del 8/1/2016

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto che il centro di servizi “Arturo e Irma Simonetti” piazzale della Vittoria 4, Oderzo - Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus. via Toblino 53 Padova, è stato autorizzato all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto n. 68 del 12/8/2014, rilasciato per la capacità ricettiva di 60 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale.

A seguito di trasformazione di posti letto per autosufficienti, con nota del giorno 5/11/2015 la Fondazione ha chiesto nuova autorizzazione all’esercizio; l’Azienda ULSS 9 di Treviso ha effettuato la visita di verifica in data 17/12/2015.

Dal rapporto di verifica - inviato a cura dell’Azienda ULSS 9 con nota protocollo 1591 del giorno 8/1/2016, registrata agli atti al n. 4590 - risulta che il centro di servizi è autorizzabile all’esercizio per 82 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale suddivisi in quattro nuclei (di 6, 18, 28, e 30 posti rispettivamente).

Considerata la mutata situazione di fatto e gli atti acquisiti, si ritiene opportuno autorizzare il centro di servizi con un nuovo provvedimento relativo alla sua attuale capacità ricettiva; ciò rende necessaria la revoca del decreto n. 68 del 12/8/2014 superato dagli effetti del presente atto.

Visto:

che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 9 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto n. 335/2013;

l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;

che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

 

decreta

  1. considerata la mutata situazione di fatto e gli atti acquisiti, di revocare il decreto di autorizzazione all’esercizio della Direzione regionale Servizi Sociali n. 68 del 12/8/2014;
  2. di rilasciare nuova autorizzazione all’esercizio per il centro di servizi “Arturo e Irma Simonetti” piazzale della Vittoria 4, Oderzo (TV) - Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus. via Toblino 53 Padova, avente la capacità ricettiva di 82 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
  3. di specificare che la presente autorizzazione, valida 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all’art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
  4. di incaricare l’Azienda ULSS 9 di Trreviso di verificare l’attività erogata a 6 mesi dalla data del presente provvedimento e dell’invio entro 30 giorni di un riscontro alla Sezione Non Autosufficienza;
  5. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 9 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 335/2013;
  6. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
  7. di dare atto che avverso il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  8. di trasmettere il presente provvedimento all’ente autorizzato, all’Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all’Azienda ULSS 9 di Treviso, al Comune di Oderzo (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 9 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

                                                                                                                     

Franco Moretto

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