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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 8 del 12 gennaio 2016
Autorizzazione all'esercizio per la casa di riposo "Monumento Ai Caduti In Guerra", Via San Francesco 11, San Donà di Piave. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. 1780 del 8/4/2015 pareri dell'Azienda ULSS 10 trasmessi con prot. 52628 del 19/8/2015 e 77545 del 14/12/2015
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007. Con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio.
Preso atto che la Casa di Riposo “Monumento ai Caduti in Guerra”, via San Francesco 11, San Donà di Piave è stata autorizzata all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con i seguenti decreti della Direzione regionale Servizi Sociali:
La Casa di Riposo ha intrapreso un percorso di ristrutturazione ed ampliamento volto all’attivazione di nuove unità di offerta che risulta assegnatario di finanziamenti ex art. 36 L.R. 1/2004 di cui alla D.G.R 2059/2008.
Preso atto che con nota protocollo 1780 del 8/4/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 23/4 al n. 171466 – l’ente ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio e che l’Azienda ULSS 10 di San Donà di Piave ha effettuato la visita di verifica in data 12/8/2015 e 3/12/2015.
Rilevato che dal rapporto di verifica, inviato a cura dell’Azienda ULSS 10 con nota protocollo 52628 del 19/8/2015 - registrata agli atti il 20/8 al n. 337852 - risulta che il centro di servizi è autorizzabile all’esercizio per 146 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale.
L’Azienda ULSS ha verificato la conformità ai requisiti prescritti dalla D.G.R. 84/2007 anche per il nuovo centro diurno 10 posti per persone anziane non autosufficienti di cui al rapporto di verifica protocollo 77545 del 14/12/2015, registrato agli atti il 15/12 al n. 508061. Per il servizio, l’Azienda ULSS ha verificato la rispondenza agli standard strutturali definiti dalla Regione Veneto e il rispetto delle condizioni minime di sicurezza previste dalle norme vigenti e ha segnalato la necessità di effettuare un’ulteriore verifica a 3 mesi dall’avvio dell’attività.
Per la Sezione per S.V.P. con nota del 21/12/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 21/12/2015 al n. 519299 - il rappresentante legale della Casa di Riposo ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi delle procedure previste dalla D.G.R. 1667/2011, dichiarando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla D.G.R. 84/2007. L’unità di offerta è conforme alla programmazione sanitaria regionale come comunicato con nota protocollo 452061 del 6/11/2015 della Sezione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria.
Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per la validità definita ai sensi di legge (cinque anni).
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 10 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 186/2014;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92
decreta
Franco Moretto
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