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Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 128 del 17 dicembre 2015
Riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 12 gennaio 2005, n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio. Aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Con il presente provvedimento si recepiscono le modifiche della struttura della numerazione degli impianti, riconosciuti ex Reg. CE 183/2005, nella forma stabilita dall'allegato IV, capo II del Regolamento 183/2005, con relativa sostituzione del prefisso "IT" con il nuovo prefisso "IT", al fine di aggiornare l'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 123 di “Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 21 marzo 2000, n. 967 che ha stabilito le procedure operative per il riconoscimento e la registrazione di impianti per la produzione di alimenti zootecnici, in attuazione del Decreto Legislativo 123/99;
VISTO il Regolamento (CE) 12 gennaio 2005, n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 13 dicembre 2005, n. 3905 che stabilisce linee guida regionale per l’applicazione del Regolamento (CE) 183/2005;
VISTA la nota del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del Ministero della Salute, prot. N. 45950-P-I8da9/1 del 28 dicembre 2005, contenente linee guida per l’applicazione del citato regolamento;
TENUTO CONTO CHE la succitata nota del Ministero della Salute Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria prevedeva, per gli stabilimenti già riconosciuti ai sensi della Direttiva 95/69/CE, la riconferma del numero di riconoscimento precedentemente rilasciato;
CONSIDERATO, pertanto, CHE gli impianti già riconosciuti ai sensi del Decreto Legislativo 123/99 sono stati oggetto di una nuova procedura di autorizzazione, ai sensi della D.G.R. n. 3905/2005, per la verifica del possesso dei nuovi requisiti previsti, al termine della quale è stato rilasciato un apposito decreto di riconoscimento con la conferma del numero di riconoscimento, già rilasciato conformemente a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 967/2000;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 21 giugno 2011, n. 872 con cui si recepisce l’Intesa del 23 settembre 2010 tra Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l’attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settori mangimi trasferendo, altresì, alle Aziende Ulss della Regione del Veneto le competenze relative alla procedura di riconoscimento degli impianti, ai sensi dell’art. 10 del Reg. n. 183/2005;
VISTO Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull’Alimentazione Animale, anni 2015-17, trasmesso dal Ministero della Salute con nota prot. 268665 del 18/12/2014 ed il Piano Nazionale della Prevenzione, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 14/05/2015, n. 749 i quali prevedono che sia assicurata l’implementazione del Sistema Informativo Nazionale per la gestione delle anagrafiche degli operatori dei settore dei mangimi, tramite l’invio, entro il 31 dicembre 2015, al Ministero della Salute dell’elenco degli stabilimenti regionali riconosciuti;
RILEVATO CHE la struttura dei numeri di riconoscimento così rilasciati differisce dalla forma stabilita nell’allegato IV, capo II del Regolamento 183/2005 e che, pertanto, si rende necessaria la loro modifica formale;
RITENUTO, quindi, necessario apportare gli opportuni aggiornamenti alla numerazione attribuita agli impianti riconosciuti, ai sensi dell’art. 10 del Reg. (CE) n. 183/2005, come riportato nell’Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante, sostituendo il prefisso “ITa” con il nuovo prefisso “aIT”;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013” con cui, nell’ambito del nuovo assetto dell’organizzazione regionale, si istituiva la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
Giorgio Cester
(seguono allegati)
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