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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 82 del 11 dicembre 2015
Ditta KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.r.l., con sede legale in via Cefalonia n. 70 a Brescia ed ubicazione dell'impianto in via della Tecnica n. 11 nel Comune di Veronella (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 6.5 dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152. Revisione di alcuni limiti alle emissioni prescritti con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGR n. 397/2015.
Revisione dei limiti prescritti per le emissioni in atmosfera dei biofiltri indicati nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di autorizzazione prot. n. 210275 del 19.05.2015 ed integrazioni prot. n. 279247 del 7.07.2015; parere in data 15.10.2015 n. 3990 della CTRA.
Il Direttore
VISTE le Direttive del Consiglio dell'Unione Europea 96/61/CE del 24.09.1996, 2008/1/CE del 15.01.2008 e 2010/75/UE del 24.11.2010 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Kemin Nutrisurance Europe srl in data 12.05.2014;
CONSIDERATO che, sulla base di istanza presentata dalla ditta ed a seguito di verifica di conformità ai sensi del D.Lgs n. 46/2014, è stata approvata la deliberazione della Giunta regionale n. 397 del 31.03.2015 “Ditta Kemin Nutrisurance Europe srl con sede legale in via Cefalonia n. 70 in Brescia (BS) e stabilimento sito in via della Tecnica n. 11 in Comune di Veronella (VR). Autorizzazione all’incremento della capacità di trattamento dell’impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia. Presa d’atto del parere della Commissione tecnica regionale Sezione ambiente n. 3961 del 27.11.2014 e rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale”;
PRESO ATTO che in base alla documentazione allegata all’istanza della Ditta, ed in particolare relativamente alle concentrazioni di inquinanti stimate ai camini nella configurazione prevista, la CTRA aveva ritenuto opportuno inserire nel proprio parere la prescrizione numero 12, stabilendo che: “I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore stimato moltiplicato per un fattore correttivo pari a 1,5”, in quanto considerazioni tecniche inducevano a ritenere troppo ottimistici i valori alle concentrazioni di inquinanti stimate ai camini dalla Ditta ed in particolare al biofiltro esistente ove era prevista una modifica;
CONSIDERATO che nelle premesse della sopra citata deliberazione n. 397/2015, veniva ricordato che nel corso della Conferenza di servizi conclusiva del procedimento riguardante l’A.I.A. avvenuto in data 27.01.2015, era stato chiarito che “la prescrizione n. 12 del parere n. 3961 della CTR è da intendersi applicabile agli inquinanti emessi dal solo camino oggetto di modifica, ossia al camino E 4bis; si è altresì chiarito che essendo i camini E4 ed E 4bis a servizio di attività tra loro equivalenti, i limiti dei due suddetti camini debbano essere gli stessi, a partire dalla data di messa in regime dell’impianto. La Ditta ha però evidenziato che in sede di progettazione per la determinazione dei valori emissivi ai camini non sono stati utilizzati i dati storici ma quelli derivanti da un singolo campionamento; tali dati non sono quindi perfettamente rappresentativi della situazione reale. La Ditta si assume comunque l’impegno di rispettare i limiti stabiliti dalla CTR, ma chiede di poter effettuare, entro il tempo previsto per la messa a regime dell’impianto, i test necessari per verificare la reale possibilità di rispetto dei limiti stabiliti e di poter eventualmente presentare motivata istanza per la revisione degli stessi, prima della scadenza del termine previsto per la messa a regime”;
VISTA la nota assunta al protocollo regionale con n. 210275 del 19.05.2015, con la quale la Kemin Nutrisurance Europe ha presentato istanza per la revisione dei limiti alle emissioni dei camini E4 e E4bis, asserendo che “non risulta possibile verificare il rispetto dei limiti in quanto per alcuni parametri il limite prescritto risulta prossimo all’incertezza analitica utilizzata”. All’istanza risultano allegati dei certificati analitici relativi alle emissioni del camino E4 di uscita del biofiltro;
VISTA altresì la nota assunta al protocollo regionale con n. 279247 del 7.07.2015, con la quale la Ditta ha presentato un’integrazione ai valori di emissione richiesti, che di seguito si riportano:
Camino
Portata (Nm3/h)
Inquinanti
Limiti proposti (mg/Nm3)
Valore riscontrato (mg/Nm3)
E4/ E4 bis
30000
R-NH2,R-SH,H2S
2
n.r.
NH3
10
1,9
Polveri
5
3,5
Ossidi di Azoto
20
COT
15
3,8
PRESO ATTO che la Commissione Tecnica Regionale Ambiente con voto n. 3990 del 15.10.2015 ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta della società Kemin Nutrisurance Europe S.r.l. di revisione dei limiti alle emissioni dei camini E4 e E4bis del proprio stabilimento di Veronella, precedentemente autorizzati con la deliberazione di Giunta regionale n. 397 del 31.03.2015. Tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di Allegato A;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
Alessandro Benassi
(seguono allegati)
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