Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 47 del 15 luglio 2015
Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Ditta: La Vecchia S.c. a r.l. di Fossalta di Portogruaro (VE). Impianto: Impianto di trattamento acque reflue industriali sito in Via Ita Marzotto 8 30025 Fossalta di Portogruaro.
Con il presente atto si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di trattamento acque reflue industriali sito in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) alla ditta La Vecchia S.c. a r.l., che, a seguito delle modifiche legislative intervenute, rientra tra le attività IPPC elencate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. L'Autorizzazione risulta comprensiva dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione acque reflue industriali, di quella allo scarico nel corpo idrico La Vecchia, nonché dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Avvio del procedimento nota Regione Veneto del 14.11.2014 prot. n. 484364. - Verbale riunione istruttoria del 20.03.2015 e della conferenza di servizi del 08.06.2015 prot. n. 273786 del 02.07.2015. - Documentazione istruttoria integrativa inviata dalla ditta il 29.01.2015, prot. regionale n. 44809 del 03.02.2015, il 26.05.2015 prot. regionale n. 218828 del 26.05.2015 e il 22.06.2015 prot. regionale n. 262075 del 25.06.2015. - Parere del 17.06.2015 sul Piano di Monitoraggio e Controllo di ARPAV-DAP di Venezia trasmesso con nota prot. n. 60994/15 del 17.06.2015.
Il Direttore
VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED);
VISTO il Decreto legislativo n. 46 del 04.03.2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 1298 del 22.07.2014 “D.lgs. 04 marzo 2014 n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Primi indirizzi applicativi ”
VISTA la D.G.R. n. 1633. del 09.09.2014 “D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale” e relativi allegati, in particolare l’Allegato A;
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e e s.m.i.;
VISTA la deliberazione n. 1519 del 26.05.2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato le “Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, fornendo altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori
VISTA la D.G.R. n. 2794 del 23 novembre 2010 “Art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 16.04.1985, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Primi indirizzi operativi concernenti l’attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l’avvalimento dell’Arpav”;
VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Veneto con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009 e pubblicato sul B.U.R. n. 100 del 8.12.2009;
VISTA la D.G.R. n. 842 del 15.05.2012 con la quale si approvano alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R. n. 141/Cr del 13.12.2011);
VISTA la D.G.R.V. n. 16 del 21.01.2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all’Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l’Ambiente) dalla D.G.R.V. n. 2493 del 7.08.2007;
VISTO il D.M. 272 del 13.11.2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e e s.m.i.;
VISTA la D.G.R.V. n. 395 del 31 marzo 2015 recante la definizione delle tempistiche per la presentazione della relazione di riferimento citata al precedente punto;
VISTA la nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 484364 del 14.11.2014 , con cui si è proceduto a comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e seguenti della Legge n. 241 del 07.08.1990 così come indicato all’art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con contestuale sospensione del procedimento, in attesa della documentazione integrativa indicata nella medesima nota;
CONSIDERATO che in data 20.11.2014 la struttura regionale competente ha provvedendo alla pubblicazione sul proprio sito delle informazioni previste dall’art. 29 quater, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati dall’art. 29 quater, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
ATTESO che con nota pervenuta in data 16.12.2014, prot. n. 536809 registrata il 31.12.2014, la Società ha richiesto una proroga fino al 31.01.2015, per la presentazione della documentazione, concessa con nota del 19.01.2015 prot. n. 21887 e che tale documentazione è stata successivamente presentata con nota del 29.01.2015, prot. regionale n. 44809 del 03.02.2015,
VISTI gli esiti della riunione istruttoria, convocata con nota prot. n. 99254 del 06.03.2015 e regolarmente svoltasi in data 20.03.2015 presso la Regione Veneto, Palazzo Linetti- Calle Priuli, 99 - Venezia, presenti i rappresentati della Regione Veneto, della Ditta, di ARPAV – DAP di Venezia e della Provincia di Venezia;
ATTESO che in data 04.05.2015 è stato effettuato un sopralluogo presso l’impianto in oggetto, presenti i rappresentanti della Regione Veneto, della Provincia di Venezia, di ARPAV - DAP di Venezia, e della ditta stessa;
VISTA l’ulteriore documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 26.05.2015 prot. regionale n. 218828 del 26.05.2015;
VISTI gli esiti della conferenza di servizi convocata con nota prot. n. 99254 del 18.05.2015 e regolarmente svoltasi in data 08.06.2015 presso la Regione Veneto, Palazzo Ex ULSS - Rio Novo Dorsoduro, 3494/A - Venezia, presenti i rappresentati della Regione Veneto della Ditta e di ARPAV – DAP Venezia, le cui risultanze sono state trasmesse con nota prot. n. 273786 del 02.07.2015;
PRESO ATTO del parere espresso da ARPAV-DAP di Venezia, prot. n. 60994/15 del 17.06.2015, in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo, presentato dalla ditta La Vecchia S.c. a r.l. in data 26.05.2015;
VISTA la nota della ditta La Vecchia S.c. a r.l. del 22.06.2015 (prot. regionale n. 262075 del 25.06.2015), con la quale sono state trasmesse le integrazioni e precisazioni richieste durante la conferenza di servizi del 08.06.2015, nonché il Piano di Monitoraggio e Controllo-Revisione 2- del 18.06.2015, dichiarato conforme al parere espresso da ARPAV-DAP di Venezia in data 17.06.2015 prot. 60994/15;
VISTA la nota di ARPAV-DAP di Venezia, prot. n. 65687 del 01.07.2015, con la quale è stato precisato che il parametro di controllo nelle vasche di ossidazione più funzionale è: “solidi sospesi sedimentabili”, in alternativa al parametro “solidi sospesi” indicato dalla autorizzazione provinciale n. 1910/2011 Prot. n. 2011/63796 del 01.09.2011;
RILEVATO che il gestore non dispone per l’impianto in esame di un Sistema di Gestione Ambientale certificato e pertanto il riesame dell’AIA andrà effettuato entro 10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, come previsto dall’art. 29–octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto, per quanto sopra richiamato, di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta La Vecchia S.c. a r.l. e quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta La Vecchia S.c. a r.l., per le attività previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e e s.m.i. Allegato VIII alla Parte Seconda, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo.
decreta
6.1. Il campionamento dello scarico dell’impianto nel corso d’acqua superficiale deve avvenire almeno ogni 120 giorni dalla data dell’ultimo rapporto di prova e devono essere altresì campionati ed analizzati da un laboratorio accreditato, i parametri indicati nel PMC come “inquinanti monitorati allo scarico” punto di emissione “1". 6.2. Nelle vasche di ossidazione dovrà essere effettuato almeno settimanalmente il controllo manuale del parametro “solidi sospesi sedimentabili”. 6.3. Il sistema di telecontrollo dell’impianto deve essere mantenuto in ottimali condizioni di funzionalità, attraverso controlli quali-quantitativi on-line con strumentazione collegata ad un elaboratore di processo centrale -Program Logic Controller (PLC) - attrezzato per l’acquisizione, la registrazione e l’elaborazione dei valori dei seguenti parametri misurati:
La strumentazione per l’acquisizione, la memorizzazione e l’elaborazione dei dati deve essere sottoposta a periodici interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, compresa la taratura delle sonde e degli strumenti. Le disfunzioni che possono dare origine a guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature elettromeccaniche devono essere registrate localmente con report mensile.
6.4. Il valore allo scarico del parametro “Escherichia coli” non deve essere superiore a 5.000 UFC/100 ml. 6.5. Il valore allo scarico della temperatura dei reflui non deve essere superiore a 30° C.
8.1. La Vecchia S.c. a r.l. dovrà garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo alle condizioni previste dall’art. 183 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., relativamente ai rifiuti prodotti dall’impianto. 8.2. Nell’effettuare il deposito temporaneo La Vecchia S.c. a r.l. deve indicare preventivamente il criterio gestionale (temporale o quantitativo) del quale intende avvalersi. 8.3. Deve essere tenuto aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all’art. 190 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 8.4. Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere comunque adempiute.
9.1. In concomitanza di eventi comportanti la sospensione di energia elettrica per cause interne od esterne all’impianto, nonché per le prove periodiche di funzionalità, la ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dal gruppo elettrogeno di emergenza, di potenza termica nominale pari a 1378 kW.
10.1. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi. 10.2. Qualora si verifichino sversamenti accidentali di sostanze pericolose, che possano comportare inquinamento del suolo e/o delle acque sotterranee, la ditta La Vecchia S.c. a r.l. dovrà ottemperare a quanto segue:
11.1. La ditta La Vecchia S.c. a r.l. deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. Si considera, in particolare, una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell’ambiente secondo sequenze di eventi incidentali. 11.2. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione agli Enti di Controllo (Provincia di Venezia ed ARPAV-DAP di Venezia), secondo le regole stabilite nel PMC. 11.3. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull’ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente, La Vecchia S.c. a r.l. ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta (anche mediante telefax e nel minor tempo tecnicamente possibile) ai suddetti Enti di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, la Ditta ha l’obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio nell’ambiente, e per ripristinare il contenimento delle sostanze inquinanti. La Vecchia S.c. a r.l. inoltre, deve accertare le cause dell’evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell’ambiente e la loro destinazione.
12.1. Presso l’impianto devono essere presenti e messe a disposizione dei soggetti preposti ai controlli una o più planimetrie dell’impianto che consentano di individuare le aree e gli scarichi indicati ai punti 6 e 9 del presente decreto, conformi a quanto presentato in sede di rilascio della presente autorizzazione. 12.2. La Ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia ed ad ARPAV-DAP di Venezia ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; ogni variazione al PMC dovrà pertanto essere assentita dall’Autorità competente, sentito il parere di ARPAV-DAP di Venezia. 12.3. Le registrazioni dei dati o i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo (Provincia ed ARPAV). Sui referti analitici o nei relativi verbali di campionamento devono essere chiaramente indicati: la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi. Tali referti devono essere firmati da un tecnico abilitato. 12.4. La ditta La Vecchia S.c. a r.l. è tenuta a predisporre e compilare il quaderno di manutenzione, come da modello B.3 riportato nella circolare regionale n. 35 del 4 giugno 1986. Il quaderno può essere tenuto anche in formato elettronico, purché il sistema informatico utilizzato garantisca la salvaguardia e la non modificabilità dei dati registrati. 12.5. La ditta La Vecchia S.c. a r.l. dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall’anno successivo al rilascio della presente autorizzazione, a Regione Veneto, Provincia di Venezia e ARPAV-DAP di Venezia una relazione al fine di consentire la verifica di funzionalità dell’impianto.
13.1. Ai sensi dell’art. 29-nonies commi 1 e 4 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., La Vecchia S.c. a r.l. è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, Provincia di Venezia ed ARPAV-DAP di Venezia le variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero le modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l.bis del medesimo decreto. 13.2. Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell’impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto. 13.3. ARPAV-DAP di Venezia effettuerà, nell'arco di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, almeno quattro ispezioni ambientali - intese come controlli documentali, tecnici, gestionali – e due controlli analitici. Detti controlli verranno eseguiti da ARPAV-DAP di Venezia in attuazione dell’art. 29-decies, comma 3 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con oneri a carico di La Vecchia S.c. a r.l. secondo quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 1519/2009. 13.4. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, La Vecchia S.c. a r.l. deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto. 13.5. Il Gestore è tenuto ad assolvere all’obbligo di predisposizione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in conformità alle modalità di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente n. 272/2014; in particolare, ai sensi della D.G.R. n. 395/2015, la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione di detta relazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento e l’eventuale relazione di riferimento dovrà essere invece presentata entro un anno dalla data di rilascio dello stesso. 13.6. Rimangono vigenti, a carico di La Vecchia S.c. a r.l. che è tenuta a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento.
Alessandro Benassi
(seguono allegati)
Torna indietro