L.R. 19/2002 e s.m.i. e D.G.R. n. 3289 del 21/12/2010, Allegato A, punto 4, lett. a). Revoca dell'accreditamento in capo all'Organismo di Formazione AGENZIA FORMAZIONE LAVORO di Padova, cod ente 3859.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si dispone la revoca dell’accreditamento in capo all’associazione Agenzia Formazione Lavoro di Padova a seguito di numerose gravi irregolarità nella realizzazione di progetti formativi di competenza della Sezione Formazione.
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Il Direttore
- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
- accertato che l’Ente agenzia formazione lavoro risulta ad oggi iscritto nell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati al numero A0481, per gli ambiti dell’Obbligo Formativo, della Formazione Superiore e della Formazione Continua con sede legale in Via Trieste 22 e sede operativa in Via Ugo Foscolo, 10 a Padova;
- visto il Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 68 del 20/01/15, con il quale è stata disposta, ai sensi della DGR n. 3289/2010, Allegato A, punto 4, lett. a), la sospensione dall’accreditamento della durata di 90 giorni, per AGENZIA FORMAZIONE LAVORO, a seguito della grave irregolarità per numerose carenze strutturali ed organizzative rilevate presso gli spazi didattici di Via Trieste 5/c a Padova.
Tale grave irregolarità, accertata con nota protocollo regionale n. 507784 del 27/11/14 e confermata nella nota protocollo regionale n. 14385 del 14/01/15, è relativa all’utilizzo per lo svolgimento di corsi di formazione della sede di via Trieste 5/c a Padova, priva dei requisiti di idoneità igienico sanitaria necessari ai sensi della DGR n. 2733/2010, Allegato C, punto 3 e previsti anche dalle disposizioni regionali in materia di gestione dei corsi di formazione, riconosciuti dalla Regione del Veneto. L’inidoneità della sede di via Trieste 5/c era già stata accertata in sede di audit di mantenimento dell’accreditamento nell’aprile 2014, ed era stata comunicata all’ente in parola dapprima con nota prot. regionale n. 331456 del 04/08/14 e poi con il DDR n. 597/2014 relativo alla sospensione dell’accreditamento per mancato rispetto del requisito 2.1 del modello. AGENZIA FORMAZIONE LAVORO, con le note n. 443/14/DIR e 452/14/DIR acquisite, rispettivamente, ai prot. regionali n. 323473 del 29/07/14 e n. 329584 del 01/08/14, aveva spontaneamente rinunciato ad utilizzare gli spazi didattici di Via Trieste 5/c per l’anno formativo 2014/2015, ma contrariamente a quanto comunicato alla Sezione Formazione ha successivamente avviato attività formative presso i medesimi spazi non idonei sotto il profilo igienico sanitario;
- visto il Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 535 del 09/04/15 con il quale è stata disposta la sospensione dell’accreditamento per 180 giorni, ai sensi della DGR n. 3289/2010, Allegato A, punto 4, lett. a), per gravi irregolarità nella gestione e rendicontazione delle attività formative finanziate dalla Regione del Veneto, dovute alla mancata presentazione della relazione sull’impiego dei contributi ricevuti dalla Regione del Veneto.
Tali gravi irregolarità, accertate nelle note regionali prot. n. 532132 del 11/12/14 n. 119356 del 19/03/15 sono relative al mancato rispetto, da parte di AGENZIA FORMAZIONE LAVORO, dell’obbligo di tenere una contabilità separata dalla quale sia possibile accertare la regolare destinazione dei contributi pubblici alle finalità previste. In particolare l’Ente AGENZIA FORMAZIONE LAVORO, a fronte del termine finale del 15/09/2014 intimato dalla Regione del Veneto con nota 378087 del 10/09/2015, ha tardivamente esibito in data 28/02/2015, parziale documentazione contabile del tutto insufficiente e inattendibile rispetto a quanto richiesto, rivelando dunque l’assenza della regolare tenuta di un sistema di contabilità separata nonché di un adeguato sistema contabile;
- visti i Decreti del Direttore della Sezione Formazione nn. 885, 886 e 887 del 29/05/2015 di chiusura della verifica rendicontale dei progetti 3859/1/1/1014/2012, 3859/1/2/1013/2012 e 3859/1/1/1013/2012, relativi ad interventi di formazione di primo, secondo e terzo anno per l’annualità formativa 2012/2013 in titolarità a codesto Ente, con i quali è stata disposta una ingente decurtazione al contributo pubblico in ragione dell’irregolare svolgimento dell’ attività didattica svolta in sedi formative accertate inidonee.
Tale decurtazione è stata applicata per gravi irregolarità, ai sensi della normativa sulla gestione dell’attività finanziata con ricadute sul sistema regionale di accreditamento degli Organismi di formazione, stante l’onere gravante esclusivamente in capo all’ente accreditato e nel corso di tutto l’anno formativo, di utilizzare spazi a norma con le vigenti normative in materia di igiene, sanità, sicurezza, in virtù di provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle competenti Autorità in materia. In particolare si rileva quanto segue:
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è stata riscontrata la carenza dei necessari requisiti di igiene e sicurezza dei locali, in violazione delle disposizioni nazionali e regionali sul rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle sedi accreditate per la sede di via Trieste 5/c (Padova), con riferimento anche alla nota prot. Ulss 16 n. 5130 del 22/01/15 che evidenzia 17 prescrizioni per poter ottenere un parere preventivo igienico sanitario su progetto (anziché l’idoneità igienico sanitaria per uso dei locali, requisito necessario ai fini della regolare erogazione dell’attività formativa);
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l’Odf ha svolto attività formativa in assenza di idoneità specifica in via Bellini 12 a Padova, come confermato anche dalla nota dell’Ulss 16, prot. generale 5130 del 22/01/15, prot. n. 35416/2014/98963 che evidenzia 10 prescrizioni per poter utilizzare i locali ivi ubicati come laboratori professionali ed aule ad uso didattico-teorico;
- considerato che i citati Decreti del Direttore della Sezione Formazione nn. 885, 886 e 887 del 29/05/2015 costituiscono provvedimenti di accertamento di gravi irregolarità nella gestione delle attività formative dell’annualità 2012/2013 e che tali provvedimenti seguono i decreti di sospensione dell’accreditamento n. 68/15 e 535/15;
- VISTO l’Allegato A, punto 4, lettera a) alla DGR n. 3289/2010 citata, in particolare laddove si prevede la revoca dell’accreditamento e la conseguente cancellazione dall’elenco degli enti accreditati dopo il terzo provvedimento di revoca o di accertamento di gravi irregolarità;
- VISTA la nota protocollo regionale n. 264837 del 26/06/2015 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento volto alla revoca dell’accreditamento in capo all’Organismo di Formazione AGENZIA FORMAZIONE LAVORO, con gli effetti di cui alla L.R. n. 19/2002 e alla DGR n. 3289/2010, stante la terza grave irregolarità accertata in capo all’ente con i Decreti nn. 885, 886 e 887 del 29/05/2015, citati;
- RILEVATO che non sono pervenute memorie scritte o documenti da parte di AGENZIA FORMAZIONE LAVORO in merito all’avvio del procedimento di revoca entro il termine fissato dalla nota prot. regionale n. 264837, citata;
- VISTA inoltre la nota protocollo dell’Ente n. 109/15/DIR del 28/07/15, acquisita al protocollo regionale n. 310241 del 29/07/2015, con la quale l’ente trasmette il verbale di assemblea di AGENZIA FORMAZIONE LAVORO del 12/07/2015, dal quale risulta l’approvazione della chiusura di tutte le attività scolastiche e relativi adempimenti amministrativi entro il 31/08/15 e la nomina con riserva di accettazione del liquidatore;
- Considerato inoltre che AGENZIA FORMAZIONE LAVORO, sulla base di una serie di ulteriori elementi, di seguito indicati, non è in grado di far fronte agli adempimenti complessivamente derivanti dalla gestione di attività di formazione a finanziamento pubblico come di seguito descritto per il mancato rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e della conformità agli standard definiti dalle Direttive regionali, anche con specifico riguardo al non raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni definiti per l'istruzione e formazione professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005:
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irregolarità delle comunicazioni obbligatorie relative ai dipendenti coinvolti nei progetti finanziati, derivanti anche da omissioni nell'invio delle predette comunicazioni addebitabili alla gestione amministrativa di AGENZIA FORMAZIONE LAVORO, irregolarità regolarizzate a seguito delle verifiche svolte dalle Autorità competenti, Inps e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con la Sezione Formazione (cfr. Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 202 del 12/03/2014 e n. 729 del 31/10/2014, note prott. regionale n. 213569 del 16/05/2014, 233896 del 29/05/2014, 246275 del 09/06/2014, 333552 del 05/08/2014 e 382852 del 12/09/2014, Durc irregolare nei confronti del AGENZIA FORMAZIONE LAVORO del 16/07/2014);
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irregolarità in materia di versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come rilevato anche nel Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 597 del 29/7/2014 e nel Durc irregolare del 23/07/2014, del 7/11/2014, del 19/01/2015 e del 10/04/2015;
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notifica alla Regione del Veneto di numerose procedure cautelari ed esecutive nei confronti di AGENZIA FORMAZIONE LAVORO che evidenziano lo stato di insolvenza dell’ente in parola nei confronti del personale coinvolto nei progetti di competenza della Sezione Formazione che impongono l’obbligo per la Regione del Veneto di trattenere, ai sensi dell’art 546 c.p.c., l’importo di Euro 271.047,81;
- Rilevato infine che il provvedimento di revoca e conseguente cancellazione dall’elenco comporta l’impossibilità per l’OdF di presentare una nuova istanza di accreditamento per un periodo di 18 mesi, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, e non pregiudica la conclusione dell’attività formativa e/o di orientamento utilmente iniziata;
- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
- Viste le DDGR n. 3289/10 e n. 1964/13;
- Visto il DDR n. 1242/03;
decreta
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di revocare l’accreditamento ad AGENZIA FORMAZIONE LAVORO (codice fiscale n. 92209070280, codice ente n. 3859) ai sensi della DGR n. 3289/2010, Allegato A, punto 4, comma a), per le motivazioni e con le conseguenze evidenziate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e di disporre, contestualmente, la cancellazione dall’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati di cui alla LR 19/2002 e smi;
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di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.
Santo Romano