Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 36 del 22 aprile 2014
Ditta ML LORENZIN S.r.l., con sede legale e ubicazione impiantoin Via Roma, 4 - 35015 Galliera Veneta (PD). Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DSRA n. 9 del 29.03.2013. Modifica.
Modifica di un'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per un impianto per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza della ditta ML Lorenzin S.r.l., e documentazione integrativa ricevuta con prot. n. 384294 del 16.09.2013; - Verbale dell'incontro del 24.01.2014, inviato agli Enti presenti all'incontro con nota prot. n. 52952 del 06.02.2014. - Documentazione integrativa alla domanda di modifica inviata dalla Ditta in data 12.02.2014, ricevuta con prot. n. 75021 del 26.02.2014, n. 75036 del 26.02.2014, n. 75070 del 26.02.2014; - Ulteriore documentazione integrativa inviata dalla ditta in data 20.03.2014, ricevuta con prot. n. 151031 del 08.04.2014; - Richiesta di revisione dei metodi di misura delle emissioni, inviata dalla ditta in data 06.03.2014, ricevuta con prot. n. 131736 del 27.03.2014 - Nota inviata dalla Ditta in data 24.02.2014, ricevuta con prot.n. 110737 del 13.03.2014, relativa al pagamento degli oneri istruttori; - Nota di Arpav del 04.04.2014, ricevuta con prot. n. 165814 del 15.04.2014 in risposta alla richiesta di revisione dei metodi di misura delle emissioni; - PMC approvato da Arpav, ricevuto con prot. n. 163555 del 14.04.2014.
Il Direttore
(1) VISTE le Direttive del Consiglio dell’Unione Europea 96/61/CE del 24/09/1996 e 2008/1/CE del 15.01.2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;
(2) VISTO il Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale”;
(3) VISTA la circolare del 31.10.2008 a firma congiunta del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle Infrastrutture e Mobilità, pubblicata sul BUR Veneto n. 98 del 28.11.2008, ed in particolare quanto previsto al punto 2 b della medesima;
(4) VISTO il decreto del Segretario Regionale all’Ambiente n.9 del 29.03.2013 con il quale è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale alla ditta ML Lorenzin S.r.l., relativa all’impianto ubicato in via Roma, 4 nel Comune di Galliera Veneta (PD), per l’attività individuata al punto 6.5 dell’Allegato VIII, Parte II del D.lgs n. 152/2006;
(5) CONSIDERATO che la Ditta ML Lorenzin S.r.l. ha presentato istanza di modifica dell’AIA ricevuta con protocollo n. 384294 del 16.09.2013, relativamente a:
(6) VISTO che la Regione Veneto ha convocato per il giorno 24.01.2014 un incontro tecnico per raccogliere i pareri degli enti coinvolti nel procedimento;
(7) VISTI gli esiti dell’incontro del 24.01.2014, comunicati agli Enti con nota prot. n.52952 del 06.02.2014.
(8) VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Ditta a seguito delle richieste pervenute durante l’incontro tecnico del 24.01.2014;
(9) RITENUTO che le modifiche richieste dalla Ditta possano ritenersi non sostanziali;
(10) RITENUTO inoltre che, relativamente alla realizzazione di un nuovo piazzale, dalla documentazione presentata risulta che questo non rientri nei casi previsti dall’art.39 comma 1, né dall’art.39 comma 3 dell’Allegato D del Dgr n. 842 del 15/5/2012 (Norme Tecniche di Attuazione del PTA), e pertanto non sia soggetto ad autorizzazione allo scarico per le acque meteoriche;
(11) VISTA la proposta di modifica del PMC allegato al DSRA n. 9/2013, inviata dalla Ditta in data 03.09.2013 e ricevuta con protocollo n.384294 del 16.09.2013;
(12) VISTO che Arpav Dipartimento Provinciale di Padova ha consegnato in sede di conferenza di servizi il PMC su cui ha espresso parere favorevole, ricevuto con prot.n.163555 del 14.04.2014;
(13) CONSIDERATO che durante l’incontro tecnico la Ditta ha chiesto ad Arpav di poter sostituire il metodo UNI UN 14791/2006 per gli ossidi di zolfo con altro da definirsi, e che Arpav ha dato disponibilità per la valutazione delle alternative;
(14) RITENUTO di prevedere in autorizzazione che il metodo possa essere definito con un parere formale in una fase successiva al rilascio dell’autorizzazione;
(15) PRESO ATTO che la ditta ha versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 1519 del 26/05/2009, e ne ha dato comunicazione con nota ricevuta con prot.n.110737 del 13.03.2014;
(16) RITENUTO pertanto di modificare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e da quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta ML Lorenzin S.r.l., con DSRA n.09/2013, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo;
decreta
Vengono aggiunte le seguenti prescrizioni:
6.24-bis La messa in esercizio del biofiltro dovrà essere comunicata al Settore Tutela Atmosfera del Dipartimento Ambiente della Regione Veneto e ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza con un anticipo di almeno quindici giorni, e dovrà avvenire entro il 15 maggio 2014.
6.24-ter La messa a regime del biofiltro dovrà avvenire entro il 30 giugno 2014.
6.24-quater Le analisi delle emissioni dal biofiltro devono essere eseguite entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto e successivamente con la cadenza prevista dal PMC.
RUMORE
6.28 bis Entro 3 mesi dal completamento dei lavori di modifica dovranno essere eseguite ed inviate a Regione Veneto, ad Arpav Dipartimento Provinciale di Padova e al Comune di Galliera Veneta i risultati delle misure di verifica dell’impatto acustico.
SCARICHI IDRICI
6.36 E’ autorizzato lo scarico delle acque reflue industriali in fognatura nel rispetto di quanto prescritto dal gestore del servizio idrico integrato.
6.37 I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
6.38 Lo scarico deve essere reso sempre accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato immediatamente a monte dello scarico.
6.39 Si prende atto dello scarico in Roggia Baggia delle acque meteoriche del nuovo piazzale.
Alessandro Benassi
(seguono allegati)
Torna indietro