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Bur n. 38 del 08 aprile 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 21 del 12 marzo 2014

Ditta AGRICOLA 3 Valli Soc. Coop, con sede legale in Via Valpantena 18/g, Quinto di Valpantena (VR) e ubicazione impianto in Via Veneto 73 Villaganzerla - Castegnero (VI). Autirizzazione integrata ambientale rilasciata con DSRA n.10 del 29.03.2013. Modifica.

Note per la trasparenza

Integrazione di unAutorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per un impianto per leliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

Estremi dei principali documenti dellistruttoria:
-Istanza della ditta Agricola Tre Valli Soc.Coop., e documentazione integrativa ricevuta con protocolli n. 435936 del 14.10.2013, 467224 del 29.10.2013, 486239 del 11.11.2013, 465732 del 14.11.2013, 19518 del 16.01.2014
- Parere n. 3898 espresso dalla CTRA nella seduta del 14.11.2013
-Parere di Arpav Dipartimento Provinciale di Vicenza, ricevuto con protocollo n. 28399 del 22.01.2014

Il Direttore

(1)       VISTE le Direttive del Consiglio dell’Unione Europea 96/61/CE del 24/09/1996 e 2008/1/CE del 15.01.2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;

(2)       VISTO il Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale”;

(3)       VISTA la circolare del 31.10.2008 a firma congiunta del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle Infrastrutture e Mobilità, pubblicata sul BUR Veneto n. 98 del 28.11.2008, ed in particolare quanto previsto al punto 2 b della medesima;

(4)       VISTO il decreto del Segretario Regionale all’Ambiente n.10 del 29.03.2013 con il quale è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale, alla ditta AGRICOLA TRE VALLI Soc.Coop, relativa all’impianto ubicato in via Veneto, 73 nel Comune di Castegnero (VI), per l’attività individuata al punto 6.5 dell’Allegato VIII, Parte II del D.lgs n. 152/2006;

(5)       CONSIDERATO che la Ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop. ha presentato istanza per l’autorizzazione all’esercizio di attività di recupero rifiuti in procedura ordinaria, con documentazione ricevuta con protocolli n. 435936 del 14.10.2013, 467224 del 29.10.2013, 486239 del 11.11.2013, 465732 del 14.11.2013;

(6)       VISTO il parere n. 3898  in merito espresso dalla CTRA nella seduta del 14.11.2013;

(7)       VISTA la proposta di modifica del PMC allegato al DSRA n.10/2013, inviata dalla Ditta in data 15.01.2014 e ricevuta con protocollo n.19518 del 16.01.2014;

(8)       VISTO che la Regione Veneto ha convocato, per il giorno 21.01.2014 una conferenza di servizi per raccogliere i pareri degli enti coinvolti nel procedimento;

(9)       VISTO che a seguito della succitata convocazione, con note del 21.01.2014, il Comune di Castegnero e la Provincia di Vicenza hanno espresso parere favorevole alle modifiche proposte dalla Ditta;

(10)     VISTO che con nota del 20.01.2014 Arpav Dipartimento Provinciale di Vicenza ha espresso parere favorevole alla modifica del PMC proposta dalla ditta, subordinando tale parere al rispetto di alcune prescrizioni;

(11)     PRESO ATTO che la ditta ha versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 1519 del 26/05/2009, e ne ha dato comunicazione con nota ricevuta con prot.n°93606 del 03.03.2014;

(12)     RITENUTO pertanto di modificare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e da quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop., con DSRA n.10/2013,  subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo;

decreta

1.  Il DSRA n. 10/2013 è modificato, sulla base di quanto riportato in premessa, come segue:

  •  Il punto 6.8 è sostituito dal seguente:

-   I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore limite autorizzato:

Camino

Portata *
Nm3/h

Inquinanti

Limite autorizzato
 mg/ Nm3    (O2 3%)

Limite autorizzato (combustibile:gasolio)
mg/ Nm3    (O2 6%)

1

16500

 

Polveri

punti 1.3 e 1.4 della parte III dell’All.I  alla parte V del D.lgs.152/2006

punto 1.2 della parte III dell’All.I  alla parte V del D.lgs.152/2006

NOx

SOx

 

Camino

Portata *
Nm3/h

Inquinanti

Limite autorizzato
 (mg/ Nm3)    ( O2 5%)

34

4200

COT

150

CO

500

NOx

450

HCI

10

Polveri

10

HF

2

 

Camino

Portata

Inquinanti

Valore limite di emissione
(O2 3%)
(in caso di utilizzo di solo biogas)

Limite autorizzato
(in caso di co-combustione biogas -metano)
mg/ Nm3    (O2 3%)

2

3000

COT

10

10

CO

100

100

NOx

200

Si applichi la formula di cui al punto 1
dell’All 2 suball. 3  DM 5.02.98
con Cprocesso = 350 e Crifiuto=200

HCI

10

10

Polveri

10

Si applichi la formula di cui al punto 1
dell’All 2 suball. 3  DM 5.02.98
con Cprocesso = 5 e Crifiuto=10

HF

2

2

33

13750

COT

10

10

CO

100

100

NOx

200

Si applichi la formula di cui al punto 1
dell’All 2 suball. 3  DM 5.02.98
con Cprocesso = 350 e Crifiuto=200

HCI

10

10

Polveri

10

Si applichi la formula di cui al punto 1
dell’All 2 suball. 3  DM 5.02.98
con Cprocesso = 5 e Crifiuto=10

HF

2

2

 

Punto di emissione

Portata*
(Nm3/h)

Inquinanti

Limite autorizzato (mg/ Nm3)

3

100000

NH3

10

H2S

1

R-NH2

1

R-SH

1


*Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.

  • Vengono aggiunte le seguenti prescrizioni:

-  La messa in esercizio dell’attività di utilizzo di biogas da rifiuto negli impianti di combustione dovrà essere comunicata al Settore Tutela Atmosfera del Dipartimento Ambiente della Regione Veneto e ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza con un anticipo di almeno quindici giorni.

-  Il termine per la messa a regime, decorrente dalla data di messa in esercizio, è fissato in un mese.

-  Le analisi dei fumi devono essere eseguite entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa in esercizio dell’impianto e successivamente con la cadenza prevista dal PMC.

-  La ditta dovrà garantire il conteggio e la rendicontazione dei quantitativi di biogas inviati alle caldaie  al fine della corretta valutazione del rispetto dei limiti nel funzionamento con  il multicombustibile come previsto nel  D.lgs.152/2006.

-  L’utilizzo del biogas alla caldaia Mingazzini è subordinato all’installazione di un sistema di monitoraggio in continuo degli ossidi di azoto.

-  La ditta dovrà sempre mantenere in efficienza, mediante idonee procedure di gestione e manutenzione, tutti i presidi atti a garantire nel tempo adeguate rese energetiche e di recupero di calore.

-  Entro 6 mesi dalla messa a regime della nuova attività, la ditta effettuerà la verifica delle ricadute delle emissioni odorigene dello stabilimento, in condizioni normali ed in condizioni critiche, da realizzarsi in accordo con Arpav.

  • Il punto 6.26 è sostituito dal seguente:

-  Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono reperibili nel sito internet
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche.

  • Il PMC in allegato C al DSR 10/2013 è modificato come di seguito:

-  La tabella 1.5.2 è sostituita dalla seguente:

Tabella 1.5.2 - Inquinanti monitorati

 

Fase di produzione

Camino

Parametro

UM

Frequenza controllo periodico

Metodiche di analisi

Reporting

produzione del vapore e
produzione del calore

E01

NOx

mg/ Nm3

annuale

analisi

SI

E02

COT
CO
NOx
HCl
Polveri totali
HF

mg/ Nm3

annuale

analisi

SI

E33

NOx
con combustibile Gas Metano

mg/ Nm3

annuale

analisi

SI

NOx
Polveri totali
CO
HCl
COT
con multi combustibile (Metano + Biogas)

 COT
 CO
NOx
 HCl
Polveri totali
HF
con multi combustibile
(Metano + Biogas proveniente da rifiuti)

Produzione di energia elettrica

E34

 COT
CO
NOx
 HCl
Polveri totali
HF

mg/ Nm3

annuale

analisi

SI

Biofiltro (***)

E03

NH3
H2S
Ammine (espresse come (CH3)2-NH2),
Mercaptani (espressi come CH3-SH

mg/ Nm3

biennale

analisi

SI

odore (**)

Unità odorimetriche

n.1 nell’arco di validità dell’Aut. Integrata

analisi

SI

 
(**) Prevedere indagine olfattometrica con un numero di campioni adeguato alla valutazione dell'uniformità di resa dei biofiltri;
(***) Le rilevazioni saranno eseguite in ingresso ed in uscita dai biofiltri; le determinazioni in uscita dovranno essere eseguite in più punti della superficie di ogni biofiltro, in modo da avere un campione rappresentativo. La determinazione analitica dei parametri NH3/H2S deve essere eseguita contemporaneamente.

2.    Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano fatte salve tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel DSRA n. 10/2013.

3.    Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

4.    Il presente provvedimento è comunicato alla ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop, con sede legale in Via Valpantena 18/g, Quinto di Valpantena (VR) e ubicazione impianto in Via Veneto 73 Villaganzerla – Castegnero (VI), al Comune di Villaganzerla, alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A. Veneto - Dipartimento Provinciale di Vicenza ed al Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto per la sua pubblicazione.

5.   Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 14.03.2013 n. 33.

6.   Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

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