Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.
| Note per la trasparenza |
Con il presente atto si rilascia la concessione duso del marchio Qualità Verificata di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore del CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR). Estremi dei principali documenti dellistruttoria: Domanda di concessione n. 0002/2013/C, prot. n. 521662 del 29/11/2013; Comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 535383 del 06/12/2013; Verbale istruttorio del 19/12/2013. |
Il Dirigente
VISTO l’articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all’approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d’uso del marchio “Qualità Verificata” (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001;
VISTA la domanda di concessione n. 0002/2013/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 dal CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO – Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR), per i prodotti indicati in domanda e relativi alle unità tecnico-economiche (UTE) di:
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sede commerciale: Via Ca’ Nova Zampieri, 15 – San Giovanni Lupatoto (VR);
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magazzino: Via E. Torricelli, 8 – Verona (VR);
DATO ATTO dell’avvenuta verifica dei requisiti di ricevibilità della domanda di concessione e del regolare avvio del procedimento amministrativo con l’invio della comunicazione di cui all’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (prot. n. 535383 del 06/12/2013);
PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione;
VISTO il verbale istruttorio del 19/12/2013 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l’istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo;
CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta attualmente iscritto nell’Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto con la sola UTE di Via Ca’ Nova Zampieri, 15 – San Giovanni Lupatoto (VR);
CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la concessione d’uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l’uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001, al soggetto richiedente CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO – Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR), per i prodotti indicati in domanda e relativi alle unità tecnico-economiche (UTE) di San Giovanni Lupatoto (VR) e di Verona (VR);
CONSIDERATO che occorre stabilire che la concessione d’uso del marchio QV decorrerà dalla data di validazione dell’aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico riguardante l’inserimento dell’unità tecnico-economica (UTE) di Via E. Torricelli, 8 – Verona (VR);
CONSIDERATO che occorre precisare che l’uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sui prodotti indicati in domanda, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall’organismo di controllo;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
decreta
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di concedere l’uso del marchio “Qualità Verificata” a CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO – Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR), per i prodotti indicati in domanda e relativi alle unità tecnico-economiche (UTE) di San Giovanni Lupatoto (VR) e di Verona (VR);
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di stabilire che la concessione d’uso del marchio QV decorrerà dalla data di validazione dell’aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico riguardante l’inserimento dell’unità tecnico-economica (UTE) di Via E. Torricelli, 8 – Verona (VR);
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di precisare che l’uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sui prodotti indicati in domanda, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall’organismo di controllo;
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di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
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di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Andrea Comacchio