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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 16 del 23 dicembre 2013
Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.
Il Dirigente
VISTO l’articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all’approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d’uso del marchio “Qualità Verificata” (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001;
VISTA la domanda di concessione n. 0002/2013/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 dal CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO – Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR), per i prodotti indicati in domanda e relativi alle unità tecnico-economiche (UTE) di:
DATO ATTO dell’avvenuta verifica dei requisiti di ricevibilità della domanda di concessione e del regolare avvio del procedimento amministrativo con l’invio della comunicazione di cui all’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (prot. n. 535383 del 06/12/2013);
PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione;
VISTO il verbale istruttorio del 19/12/2013 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l’istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo;
CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta attualmente iscritto nell’Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto con la sola UTE di Via Ca’ Nova Zampieri, 15 – San Giovanni Lupatoto (VR);
CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la concessione d’uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l’uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001, al soggetto richiedente CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO – Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR), per i prodotti indicati in domanda e relativi alle unità tecnico-economiche (UTE) di San Giovanni Lupatoto (VR) e di Verona (VR);
CONSIDERATO che occorre stabilire che la concessione d’uso del marchio QV decorrerà dalla data di validazione dell’aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico riguardante l’inserimento dell’unità tecnico-economica (UTE) di Via E. Torricelli, 8 – Verona (VR);
CONSIDERATO che occorre precisare che l’uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sui prodotti indicati in domanda, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall’organismo di controllo;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
decreta
Andrea Comacchio
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