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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI ROVIGO n. 92 del 28 febbraio 2014
R.D. 523/1904 - Rinnovo concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in località Amolaretta del Comune di Adria (RO) - (Pratica n° CB_RA00145). Ditta: PUNCHINA ENNIO - ADRIA (RO).
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 17.09.2013 con la quale la Ditta PUNCHINA ENNIO (omissis) con sede a ADRIA (RO) in Loc. Amolaretta, 31 ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in località Amolaretta del Comune di Adria (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile Fiume Canalbianco – zona di Adria - in data 06.12.2013;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 27.02.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta PUNCHINA ENNIO (omissis) con sede a ADRIA (RO) in Loc. Amolaretta, 31 il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in località Amolaretta del Comune di Adria (RO) - , con le modalità stabilite nel disciplinare del 27.02.2014 iscritto al n. 3429 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 24,52 (ventiquattro/52) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 – Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7 – Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Direttore Vicario Adriano Camuffo
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