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Bur n. 29 del 14 marzo 2014


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI ROVIGO n. 92 del 28 febbraio 2014

R.D. 523/1904 - Rinnovo concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in località Amolaretta del Comune di Adria (RO) - (Pratica n° CB_RA00145). Ditta: PUNCHINA ENNIO - ADRIA (RO).

Note per la trasparenza
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni dieci al Sig. Punchina Ennio della concessione di cui alloggetto. Estremi dei principali documenti dellistruttoria: Istanza pervenuta il 17.09.2013 Prot. n. 387558; Nulla-osta tecnico del fiume Canalbianco in data 06.12.2013 Disciplinare n . 3949 del 27.02.2014;

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 17.09.2013 con la quale la Ditta PUNCHINA ENNIO (omissis) con sede a ADRIA  (RO) in Loc. Amolaretta, 31 ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in località Amolaretta del Comune di Adria (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile Fiume Canalbianco – zona di Adria - in data 06.12.2013;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 27.02.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U.  n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537  del 24.12.1993,  art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V.  n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta PUNCHINA ENNIO (omissis) con sede a ADRIA  (RO) in Loc. Amolaretta, 31 il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in località Amolaretta del Comune di Adria (RO) - , con le modalità stabilite nel disciplinare del 27.02.2014 iscritto al n. 3429 di Rep.  di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto. 

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il  bene oggetto della concessione. 

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 24,52 (ventiquattro/52) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione. 

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese. 

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario. 

6 – Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

7 – Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Direttore Vicario Adriano Camuffo

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