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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI ROVIGO n. 81 del 17 febbraio 2014
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per lo sfalcio dei prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nel Comune di Porto Tolle (RO) nel tratto di rilevato arginale della 1^ difesa a mare 3^ settore, compreso fra gli stanti 45-46, e rilevato arginale della 2^ difesa a mare 3^ settore, tra lo stante 45 e la S.P. n. 85, per una superficie di Ha 5,9723. (Pratica n° MR_SF00070). Ditta: Azienda Agricola Boschirolle di Ferriani Maria Antonietta e C. S.S. - Veronella (VR).
Il Direttore
VISTO che la Sezione Difesa Idrogeologica di Rovigo, ai sensi della D.G.R. n. 783 dell’11.03.2005, con nota prot. 414267 del 01.10.2013 ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso per l’esercizio del diritto di preferenza per lo sfalcio dei prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nel Comune di Porto Tolle (RO) nel tratto di rilevato arginale della 1^ difesa a mare - 3^ settore compreso tra gli stanti 45-46, e rilevato arginale della 2^ difesa a mare – 3^ settore, tra lo stante 45 e la S.P. n. 85, per una superficie di Ha 5,9723;
VISTO che nessuna Ditta ha esercitato il diritto di preferenza;
RITENUTO alla luce di quanto sopra di procedere, con Avviso Pubblico (nota prot. 478581 del 06.11.2013), ad invitare le Ditte interessate a presentare domanda di partecipazione alla gara mediante procedura ristretta per l’assegnazione della superficie demaniale in argomento;
CONSIDERATO che nessuna Ditta ha presentato formale domanda di partecipazione alla gara mediante procedura ristretta;
RITENUTO con nota prot. 555033 del 18.12.2013 di invitare cinque Ditte per affidare con procedura negoziata il lotto demaniale su descritto;
VISTO che in data 07.01.2014 alla Sezione Difesa Idrogeologica di Rovigo è pervenuta l’offerta dell’Azienda Agricola Boschirolle di Ferriani Maria Antonietta e C. S.S. (C.F. e P.I. 01284530233) con sede in Via Boschirolle n. 1 – 37040 Veronella (VR) di Euro 244,86 per la superficie complessiva di Ha 5,9723;
CONSIDERATO che l’Azienda Agricola Boschirolle di Ferriani Maria Antonietta e C. S.S. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 11.02.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui l’Azienda Agricola Boschirolle di Ferriani Maria Antonietta e C. S.S. dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 783 del 11.03.2005;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede all’Azienda Agricola Boschirolle di Ferriani Maria Antonietta e C. S.S. (C.F. e P.I. 01284530233) con sede in Via Boschirolle n. 1 – 37040 Veronella (VR), la concessione demaniale per lo sfalcio dei prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nel Comune di Porto Tolle (RO) nel tratto di rilevato arginale della 1^ difesa a mare – 3^ settore, compreso fra gli stanti 45-46, e rilevato arginale della 2^ difesa a mare – 3^ settore, tra lo stante 45 e la S.P. n. 85, per una superficie di Ha 5,9723, con le modalità stabilite nel disciplinare del 11.02.2014 iscritto al n. 3409 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 244,86 (duecentoquarantaquattro/86) come previsto all'art. 9 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Direttore Vicario Adriano Camuffo
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