Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 28 del 11 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 99 del 19 dicembre 2013

Integrazione della DGR n. 694 del 24 maggio 2011. "Procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione dei progetti definitivi, ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. 10/99 e contestuale rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale". Ditta: ETRA S.p.A. Impianto di depurazione acque reflue urbane di Carmignano del Brenta Autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. ex art. 281 d.lgs. 152/2006, come sostituito dalla lettera b) del comma 14 dell'art. 3, D.lgs. 128/2010

Note per la trasparenza
Con il presente atto si autorizzano le emissioni in atmosfera dell'esistente linea di trattamento fanghi dell'impianto di depurazione acque reflue urbane di Carmignano del Brenta della ditta ETRA S.p.A. che non rientra più tra le attività in deroga a seguito di una modifica normativa intervenuta successivamente alla conclusione del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DGR n. 694/2011

Il Segretario

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell’Inquinamento (IPPC);

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, che sostituisce la direttiva 96/61/CE;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED), che sostituirà la direttiva IPPC 2008/1/CE e altre direttive settoriali dal 7 gennaio 2014;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 128 del 29.06.2010, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16.04.1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000,“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” s.m.i.;

VISTA la Deliberazioni della Giunta Regionale n. 694 del 24 maggio 2011 e relativi allegati, avente ad oggetto i “Lavori di miglioramento dell'impianto di depurazione di Carmignano del Brenta − Comune di localizzazione: Carmignano di Brenta (PD) − Comune interessato: Grantorto (PD) − Procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione dei progetti definitivi inerenti la realizzazione delle Fasi 1 e 2 del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 19−bis della L.R. 10/99 e contestuale procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05”;

VISTO il proprio precedente Decreto n. 13 del 11.04.2013 relativo alla modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo in attuazione di quanto previsto al punto 10.2 Allegato A alla DGR 694/2011 con cui è stata aggiornata l’Autorizzazione Integrata Ambientale;

CONSIDERATE le modifiche introdotte all’art. 272 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che escludono le linee di trattamento fanghi dall’Allegato IV “Impianti e attività in deroga”, allegato interamente sostituito dall’art. 3 comma 28 D.lgs. n. 128/2010;

ATTESO che presso l’impianto di depurazione in oggetto è presente una linea trattamento fanghi realizzata comunque antecedentemente alle modifiche introdotte dall’art. 3 comma 28 D.lgs. n. 128/2010 e che la stessa nel succitato decreto 58/2011 non è stata esplicitamente autorizzata alle emissioni in atmosfera;

PRESO ATTO che l’impianto di depurazione in oggetto deve essere anche autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l’esistente linea di trattamento fanghi, poiché tale sezione non rientra più tra “le attività in deroga”di cui all’art. 272 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in ragione di quanto previsto dall’art. 3 comma 28 D.lgs. n. 128/2010;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 12 art. 29-quater d.lgs. 152/2006 ogni Autorizzazione Integrata Ambientale deve includere, altresì, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

VISTA l’istanza presentata dalla ditta ETRA S.p.A. in data 20.07.2012 prot. 41717 per l’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera della linea trattamento fanghi dell’impianto in oggetto entro i termini previsti dal comma 3 dell’art. 281 del D.lgs. 152/2006, come sostituito dalla lettera b) del comma 14 dell'art. 3 del D.lgs. 128/2010;

VISTE le note del Responsabile del Procedimento prot. 428774 del 25.09.2012 e prot. 110410 del 13.03.2013 di sospensione del procedimento di rilascio della succitata autorizzazione, con richiesta di integrazioni, e la nota prot. 378542 del 11.09.2013 sullo stato di adeguamento dell’impianto in oggetto alle disposizioni del titolo I alla V del D.lgs 152/2006 s.m.i. previsto dal comma 3 dell’art. 281 del D.lgs. 152/2006;

ATTESO che la ditta ha trasmesso con nota prot. 66797 del 11.10.2013 la relazione sullo stato di adeguamento dell’impianto richiesta, in cui viene sottolineata la non significatività delle emissioni diffuse dalla linea trattamento fanghi risultante dalle analisi;

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento prot. 453280 del 22.10.2013 in cui viene richiesto agli enti territoriali un parere in merito alle conclusioni rappresentate nella succitata relazione e in particolare, atteso che le conclusioni riportate nelle analisi commissionate dalla ditta non appaiono evidenziare problematiche odorigene in essere derivanti dall’impianto, se siano state comunque registrate eventuali segnalazioni di odori tali da richiedere ulteriori approfondimenti;

PRESO ATTO che A.R.P.A.V.-DAP di Padova ha comunicato, con nota prot 0112796 del 29.10.2013, che non risultano segnalazioni di emissioni odorigne moleste;

PRESO ATTO che la provincia di Padova ha comunicato, con nota prot. 164720 del 02.12.2013 non risultano essere pervenute segnalazioni relative a problematiche odorigene derivanti dall'impianto di depurazione in oggetto;

PRESO ATTO del nulla osta espresso in merito alla summenzionata nota regionale prot. 453280 del 22.10.2013  dal Consiglio di Bacino “Brenta”con nota prot. 570/13 del 18.11.2013;

VISTA la nota della ditta, prot. del 77171 del 21.11.2013 con cui si precisa che il gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio ha potenza termica nominale pari a 657 kW;

CONSIDERATO che la competenza all’adozione del presente provvedimento autorizzativo A.I.A. spetta al Segretario Regionale per l’Ambiente;

RITENUTO pertanto, di rilasciare alla ditta ETRA S.p.A., con sede legale in Largo Parolini, 82/b, Bassano del Grappa (VI) relativamente all’impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Via Ospitale, Carmignano di Brenta (PD), l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

decreta

  1. Si rilascia alla ditta ETRA S.p.A con sede legale in Largo Parolini, 82/b, Bassano del Grappa (VI) relativamente all’impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Via Ospitale, Carmignano di Brenta (PD), l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con le seguenti prescrizioni:
  • la ditta, in sede di rinnovo ovvero in caso di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, dovrà presentare un aggiornamento della caratterizzazione delle sostanze inquinanti emesse in atmosfera corredato da un modello di diffusione delle stesse da concordare con A.R.P.A.V.-DAP di Padova;
  • qualora emergessero degli impatti, la ditta è tenuta ad individuarne la fonte con strumenti più approfonditi e a proporre alla competente struttura regionale un sistema di mitigazione degli stessi;
  • in concomitanza di eventi comportanti la sospensione di energia elettrica per cause interne od esterne all’impianto, la ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dal gruppo elettrogeno di emergenza, di potenza termica nominale pari a 657 kW.
  1. L’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGR n. 694 del 24 maggio 2011 risulta pertanto comprensiva anche della seguente autorizzazione ambientale di settore:
  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
  1. Rimangono invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale inserite nella succitata DGR n. 694/2011 come integrata dal proprio precedente decreto n. 13/2013.
  2. Il presente provvedimento va comunicato alla ditta ETRA S.p.A., al Comune di Carmignano di Brenta, alla Provincia di Padova, ad A.R.P.A.V.-DAP di Padova e al Consiglio di Bacino “Brenta”.
  3. Si da atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Mariano Carraro

Torna indietro