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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 104 del 30 dicembre 2013
Ditta PRO IN Srl, con sede legale in Via Copernico, n. 21 Verona. Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Sommacampagna (VR) località Casetta. Attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152 2006 e ss.mm.ii Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 175/2008 e ss.mm.ii.
A seguito dell’istanza presentata dalla Ditta, si provvede a rinnovare l’Autorizzazione Integrata Ambientale, stabilendo le modalità e le condizioni relative all’attività svolta.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: Domanda di rinnovo AIA acquisita al prot. reg.le n. 273461 del 27.06.2013 – integrazioni acquisite al prot. reg.le n. 449178 del 14.11.2013 e n. 568325 del 30.12.2013. Parere di ARPAV trasmesso con nota n. 126448 del 05.12.2013. Pareri e osservazioni della Provincia di Verona, trasmessi con note n. 99694 del 14.10.2013, n. 109531 del 11.11.2013, 118201 del 04.12.2013, n. 124266 del 20.12.2013.
Il Segretario
Provvedimenti amministrativi e istanza di rinnovo
RICHIAMATO il precedente decreto n. 175 del 30 dicembre 2008 (come modificato dai successivi decreti n. 45/2009, 64/2011, 18/2012, 47/2012 e n. 92/2012) con cui è stata rilasciata alla Ditta PRO-IN S.r.l., sulla base dell’allegato parere della CTRA n. 3566 del 17 dicembre 2008, l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in località Casetta in Comune di Sommacampagna (VR), per l’attività soggetta al D. Lgs. n. 59/05, individuata al punto 5.4 dell’allegato I della medesima disposizione di legge (oggi sostituito dall’allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).
RICHIAMATA la Delibera delle Giunta Regionale n. 1780 del 03.10.2013, con cui sono state autorizzate, nelle more del riesame dell’Autorizzazione previsto dalla DGRV n. 1360/2013, la riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010, ovvero in “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile”, e le deroghe per l’innalzamento dei limiti di concentrazione nell’eluato, rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 27/09/2010, ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 10 del D.M. 27/09/2010.
VISTO il termine di validità definito in cinque anni dal decreto di cui al punto (1).
VISTA l’istanza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Pro-In S.r.l. con nota del 26.06.2013, acquisita con prot. reg. 273461 del 27.06.2013. Al riguardo si evidenzia che con l’istanza di rinnovo in questione è stato trasmesso un documento tecnico di analisi del rischio che è stato valutato nell’ambito di autonomo, ancorché correlato, procedimento amministrativo, conclusosi con l’emanazione della DGRV n. 1780/2013 di cui al punto (2); inoltre si rileva che non sono state citate le varianti già approvate con i decreti successivi al DSRA n. 175/2008 citati al punto (3).
VISTI i documenti agli atti, attestanti gli adempimenti assolti dalla Ditta relativamente al pagamento degli oneri istruttori.
Procedimento istruttorio
CONSIDERATI gli esiti della riunione istruttoria svoltasi il 16.10.2013, il cui verbale è stato formalmente inviato agli interessati con nota prot. reg. 472106 del 31.10.2013.
VISTA la nota della Ditta del 15.10.2013, acquisita con prot. reg. 450385 del 21.10.2013 con cui è stata presentata la revisione n. 6 – settembre 2013 del PMC riferita a quanto disposto dal DSRA n. 52/2013.
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 14.11.2013, acquisita con prot. reg. 165845 del 14.11.2013, contenente quanto segue:
VISTA la nota della Ditta del 18.12.2013, acquisita con prot. reg. 568325 del 30.12.2013 con cui è stata presentata la revisione n. 7 – dicembre 2013 del PMC aggiornata sulla base delle osservazioni giunte dagli Enti.
CONSIDERATE le osservazioni e i pareri degli Enti giunte come sotto specificato.
VISTA la relazione del 30.12.2013, prodotta dagli Uffici del Servizio Rifiuti della Direzione Tutela Ambiente, conservata agli atti dei medesimi Uffici, recante la descrizione dei passaggi svolti nella conduzione dell’istruttoria finalizzata al rilascio del presente provvedimento, nonché le considerazioni e le valutazioni relative alle osservazioni e ai pareri pervenuti, con particolare riferimento agli argomenti riportati nei punti che seguono.
Disponibilità dell’area
RITENUTO che con la nota dell’avv. Luigi Biondaro per conto della Ditta, prot. reg. 403352 del 25.09.2013, siano state fornite le evidenze necessarie finalizzate alla verifica della disponibilità dell’area, nonché di confermare che la Ditta debba essere tenuta ad aggiornare i competenti Uffici regionali in merito.
Garanzie finanziarie
CONSIDERATO che la DGR 2229/2011, così come modificata dalle successive DDGR 1543/2012, 346/2013 e 1489/2013, fissa al 31.01.2014 il termine per l'adeguamento delle garanzie finanziarie prevedendo che “qualora la scadenza delle garanzie in essere risulti antecedente a detto termine, che l'adeguamento delle garanzie finanziarie va presentato in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione e/o iscrizione nel registro di cui all'art. 216 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito”.
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dalle succitate disposizioni regionali, al fine di valutare la congruità delle garanzie finanziarie, il Piano finanziario di cui alla lettera m), comma 1, art. 8 del D. Lgs. n. 36/2003, deve essere aggiornato “in sede di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio della discarica”.
RITENUTO che il Piano finanziario presentato dal Gestore con nota del 14.11.2013, acquisita con prot. reg. 495845 del 14.11.2013, debba essere aggiornato, in base a quanto contenuto nella nota della Provincia di Verona inviata con prot. 118201 del 04.12.2013 entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
RITENUTO che entro ulteriori trenta giorni dalla Presa d’atto regionale del nuovo Piano finanziario, debbano essere adeguate le garanzie finanziarie, in conformità alla DGRV n. 2229/2011 e ss.mm.ii. (DDGRV n. 1543/2012, n. 346/2013) e secondo le modalità indicate dalla Provincia di Verona, la quale è tenuta a verificarne la conformità.
Realizzazione dell’impianto
RITENUTO di confermare quanto prescritto dal precedente DSRA n. 18/2012, sulla base del parere della CTRA n. 3760/2012, relativamente al posizionamento del corpo discarica all’esterno delle fasce di rispetto da abitazioni civili.
RITENUTO di confermare quanto prescritto dai precedenti DSRA n. 64/2011, sulla base del parere della CTRA n. 3711/2011, e DSRA n. 52/2013 relativamente alle modalità di realizzazione degli argini secondari in rifiuti armati.
Rifiuti conferibili
CONSIDERATO che, ai sensi della DGRV n. 1780/2013, di cui al punto (2), la Ditta PRO–IN S.r.l., era tenuta a presentare alla Regione Veneto – Unità Complessa Tutela Atmosfera, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della D.G.R. n. 1360/2013 - una nuova valutazione dei rischi da predisporsi secondo le modalità e nel rispetto dei principi individuati nell’Allegato A alla medesima deliberazione, al fine di consentire la verifica di conformità ai nuovi criteri stabiliti dalla DGR n. 1360/2013 e il riesame dei termini autorizzativi, di cui alla stessa DGRV n. 1780/2013, relativi alla riclassificazione in sottocategoria ed alle deroghe ai limiti di accettabilità sull’eluato dei rifiuti;
PRESO ATTO che la Ditta Pro – In S.r.l ha presentato quanto richiesto dalla DGRV n. 1780/2013 con nota inviata via pec in data 15.11.2013 ed acquisita al prot. reg.le n. 512508 del 26.11.2013.
VISTO che la stessa DGRV n. 1780/2013 prevede che qualora i valori del coefficiente di permeabilità dello strato di argilla sul fondo e sulle pareti dei futuri lotti risultasse pari o inferiore al valore utilizzato per l’Analisi di Rischio (K ≤ 6,50 x 10-10 m/s), si potranno conferire rifiuti con concentrazioni conformi ai parametri derogati. Invece, in caso di valori superiori (K > 6,50 x 10-10 m/s), il richiedente dovrà provvedere ad inoltrare una nuova richiesta, apportando un’Analisi di Rischio tarata con i valori di permeabilità dell’argilla utilizzata per l’allestimento dei nuovi lotti.
RITENUTO di confermare, nelle more del riesame dell’Autorizzazione previsto dalla DGRV n. 1360/2013, la riclassificazione della discarica in “sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” e le deroghe concesse con DGRV n. 1251/2013, rispetto ai limiti della tabella 5 dell’art. 6 del D.M. 27.09.2010.
Gestione dell’impianto
RITENUTO di confermare quanto prescritto dai precedenti DSRA n. 92/2012 relativamente ai limiti da rispettare per il battente del percolato.
Piano di monitoraggio e controllo
VISTI il PMC revisione n. 6 – settembre 2013 di cui al punto (7) e il PMC revisione n. 7 – dicembre 2013 di cui al punto (9).
VISTE le osservazioni trasmesse da ARPAV con la nota del 05.12.2013 di cui al punto (10).
VISTE le osservazioni trasmesse dalla Provincia di Verona con la nota del 20.12.2013 di cui al punto (10).
RITENUTO che il PMC debba rispettare quanto già prescritto dal precedente DSRA n. 52/2013.
VISTA la nota regionale inviata con prot. reg. 569093 del 30.12.2013, con cui sono state chieste alla Ditta controdeduzioni e chiarimenti in merito a quanto trasmesso dalla Provincia di Verona con la nota di cui al punto (26).
CONSIDERATA la necessità di approfondire alcuni aspetti delle questioni sollevate dalla Provincia di Verona con la nota di cui al punto (26), necessitando, tuttavia, un contradditorio su alcune delle tematiche con la Ditta e dovendosi, pertanto, rimandare alle considerazioni/precisazioni che la medesima è stata invitata a produrre con richiesta di cui al punto (28).
RITENUTO che, per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali Pro-In S.r.l. debba attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (revisione n. 7 – dicembre 2013) acquisito con prot. reg. 568325 del 30.12.2013, integrato dalle prescrizioni contenute nel presente decreto.
Conclusioni
PRESO ATTO che la Ditta in oggetto risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004 con attestazione n. EMS-5044/S, rilasciata dall’Istituto RINA Services S.p.A. Via Corsica 12 – Genova, in prima emissione, in data 05 giugno 2013 e con validità fino al 04.06.2016 (attestazione trasmessa dal Gestore in allegato all’istanza di rinnovo dell’AIA);
RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra riportato, di rinnovare con il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per anni 6 (sei) l’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Casetta in Comune di Sommacampagna (VR) e rilasciata con il precedente DSRA n. 175/2008, successivamente modificato e integrato dai DSRA 45/2009, 64/2011, 18/2012, 47/2012, 92/2012 e n. 52/2013, per l’attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
Riferimenti normativi
VISTE le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e n. 26/2007.
VISTO il D. Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010.
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
VISTA la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012.
VISTE la DGR 2229/2011, la DGR 1543/2012, DGR 346/2013 e la DGR 1489/2013.
VISTA la DGR 1360/2013.
decreta
Termini dell’autorizzazione
Per l’eventuale rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore dovrà presentare, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della stessa, apposita domanda corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
Realizzazione dell’impianto ed esercizio provvisorio - ordinario
01
RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 01
rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali
01 01 02
rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 04
rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08
scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
17
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 01
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01
cemento
17 01 02
mattoni
17 01 03
mattonelle e ceramiche
17 01 07
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 05
terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
17 05 04
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 09
altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione
17 09 04
rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Parametro
Limiti di Concentrazione Tabella 5 D.M. 27/09/2010 (mg/l)
Fattore moltiplicativo rispetto a Tab. 5 D.M. 27/09/2010
Limite concesso in deroga (mg/l)
Cromo totale
1
3
Molibdeno
Nichel
Antimonio
0,07
2,86
0,2
Selenio
0,05
0,15
Zinco
5
15
Fluoruri
45
DOC
100
10
1.000
TDS**
10.000
2
20.000
** Il valore del TDS è stato calcolato sulla base dei risultati delle simulazioni effettuate immettendo nel software Landsim valori di 20.000 mg/l per cloruri e solfati.
Cloruri
2.500
8
Solfati
5.000
4
OGGETTO DEL CONTROLLO
Numero controlli 1° anno
Numero controlli 2° anno
Numero controlli 3° anno
Numero controlli 4° anno
Numero controlli 5° anno
Numero controlli 6° anno
Piezometri (acque sotterranee)
Percolato
Rifiuti
Controllo gestionale/tecnico/amministrativo
3 Controlli gestionale/tecnico/amministrativo tra il 1° e il 6° anno
prevedendo che nel corso degli anni successivi al primo, in caso di esito negativo di un controllo su una qualsiasi matrice (acque sotterranee, percolato rifiuti), per l’anno successivo saranno raddoppiate, per quella matrice, le frequenze di controllo, con oneri sempre a carico del gestore. Nel caso di esito negativo di un controllo gestionale/tecnico/amministrativo, in funzione dell’anomalia rilevata, le frequenze dei controlli successivi saranno aumentate a discrezione di ARPAV, con oneri sempre a carico del gestore.
Disposizioni finali
Mariano Carraro
(seguono allegati)
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