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Bur n. 27 del 07 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 104 del 30 dicembre 2013

Ditta PRO IN Srl, con sede legale in Via Copernico, n. 21 Verona. Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Sommacampagna (VR) località Casetta. Attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152 2006 e ss.mm.ii Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 175/2008 e ss.mm.ii.

Note per la trasparenza

A seguito dell’istanza presentata dalla Ditta, si provvede a rinnovare l’Autorizzazione Integrata Ambientale, stabilendo le modalità e le condizioni relative all’attività svolta.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Domanda di rinnovo AIA acquisita al prot. reg.le n. 273461 del 27.06.2013 – integrazioni acquisite al prot. reg.le n. 449178 del 14.11.2013 e n. 568325 del 30.12.2013.
Parere di ARPAV trasmesso con nota n. 126448 del 05.12.2013.
Pareri e osservazioni della Provincia di Verona, trasmessi con note n. 99694 del 14.10.2013, n. 109531 del 11.11.2013, 118201 del 04.12.2013, n. 124266 del 20.12.2013.

Il Segretario

Provvedimenti amministrativi e istanza di rinnovo

RICHIAMATO il precedente decreto n. 175 del 30 dicembre 2008 (come modificato dai successivi decreti n. 45/2009, 64/2011, 18/2012, 47/2012 e n. 92/2012) con cui è stata rilasciata alla Ditta PRO-IN S.r.l., sulla base dell’allegato parere della CTRA n. 3566 del 17 dicembre 2008, l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in località Casetta in Comune di Sommacampagna (VR), per l’attività soggetta al D. Lgs. n. 59/05, individuata al punto 5.4 dell’allegato I della medesima disposizione di legge (oggi sostituito dall’allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

RICHIAMATA la Delibera delle Giunta Regionale n. 1780 del 03.10.2013, con cui sono state autorizzate, nelle more del riesame dell’Autorizzazione previsto dalla DGRV n. 1360/2013, la riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010, ovvero in “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile”, e le deroghe per l’innalzamento dei limiti di concentrazione nell’eluato, rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 27/09/2010, ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 10 del D.M. 27/09/2010.

VISTO il termine di validità definito in cinque anni dal decreto di cui al punto (1).

VISTA l’istanza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Pro-In S.r.l. con nota del 26.06.2013, acquisita con prot. reg. 273461 del 27.06.2013. Al riguardo si evidenzia che con l’istanza di rinnovo in questione è stato trasmesso un documento tecnico di analisi del rischio che è stato valutato nell’ambito di autonomo, ancorché correlato, procedimento amministrativo, conclusosi con l’emanazione della DGRV n. 1780/2013 di cui al punto (2); inoltre si rileva che non sono state citate le varianti già approvate con i decreti successivi al DSRA n. 175/2008 citati al punto (3).

VISTI i documenti agli atti, attestanti gli adempimenti assolti dalla Ditta relativamente al pagamento degli oneri istruttori.

Procedimento istruttorio

CONSIDERATI gli esiti della riunione istruttoria svoltasi il 16.10.2013, il cui verbale è stato formalmente inviato agli interessati con nota prot. reg. 472106 del 31.10.2013.

VISTA la nota della Ditta del 15.10.2013, acquisita con prot. reg. 450385 del 21.10.2013 con cui è stata presentata la revisione n. 6 – settembre 2013 del PMC riferita a quanto disposto dal DSRA n. 52/2013.

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 14.11.2013, acquisita con prot. reg. 165845 del 14.11.2013, contenente quanto segue:

  • il Piano finanziario aggiornato;
  • la proposta di adeguamento al Piano di Tutela delle Acque (DCR 107/2009 e ss.mm.ii.);
  • la proposta di monitoraggio del biogas sotto i teli di copertura provvisoria.

VISTA la nota della Ditta del 18.12.2013, acquisita con prot. reg. 568325 del 30.12.2013 con cui è stata presentata la revisione n. 7 – dicembre 2013 del PMC aggiornata sulla base delle osservazioni giunte dagli Enti.

CONSIDERATE le osservazioni e i pareri degli Enti giunte come sotto specificato.

  • Nota della Provincia di Verona prot. 99694 del 14.10.2013, acquisita con prot. reg. 449188 del 18.10.2013, recante osservazioni istruttorie su diversi aspetti dell’autorizzazione.
  • Nota della Provincia di Verona prot. 109531 del 11.11.2013, acquisita con prot. reg. 502982 del 20.11.2013, recante osservazioni sulla bozza di prescrizioni presentata dagli uffici regionali in occasione della riunione del 16.10.2013.
  • Nota della Provincia di Verona prot. 118201 del 04.12.2013, acquisita con prot. reg. 543974 del 11.12.2013, recante il parere su Piano finanziario aggiornato presentato dalla Ditta il 14.11.2013.
  • Nota di ARPAV prot. 126448 del 05.12.2013, acquisita con prot. reg. 545761 del 12.12.2013, recante osservazioni sulla bozza di prescrizioni presentata dagli uffici regionali in occasione della riunione del 16.10.2013 e il parere sul PMC (revisione n. 6 – settembre 2013) inviato dalla Ditta il 15.10.2013.
  • Nota del Comune di Sommacampagna prot. 14696 del 17.10.2013, acquisita con prot. reg. 449178 del 18.10.2013, recante il parere sul rinnovo dell’autorizzazione.
  • Nota della Provincia di Verona prot. 124266 del 20.12.2013, acquisita con prot. reg. 569313 del 30.12.2013, recante il parere sul PMC (revisione n. 6 – settembre 2013) inviato dalla Ditta il 15.10.2013.

VISTA la relazione del 30.12.2013, prodotta dagli Uffici del Servizio Rifiuti della Direzione Tutela Ambiente, conservata agli atti dei medesimi Uffici, recante la descrizione dei passaggi svolti nella conduzione dell’istruttoria finalizzata al rilascio del presente provvedimento, nonché le considerazioni e le valutazioni relative alle osservazioni e ai pareri pervenuti, con particolare riferimento agli argomenti riportati nei punti che seguono.

Disponibilità dell’area

RITENUTO che con la nota dell’avv. Luigi Biondaro per conto della Ditta, prot. reg. 403352 del 25.09.2013, siano state fornite le evidenze necessarie finalizzate alla verifica della disponibilità dell’area, nonché di confermare che la Ditta debba essere tenuta ad aggiornare i competenti Uffici regionali in merito.

Garanzie finanziarie

CONSIDERATO che la DGR 2229/2011, così come modificata dalle successive DDGR 1543/2012, 346/2013 e 1489/2013, fissa al 31.01.2014 il termine per l'adeguamento delle garanzie finanziarie prevedendo che “qualora la scadenza delle garanzie in essere risulti antecedente a detto termine, che l'adeguamento delle garanzie finanziarie va presentato in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione e/o iscrizione nel registro di cui all'art. 216 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito”.

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dalle succitate disposizioni regionali, al fine di valutare la congruità delle garanzie finanziarie, il Piano finanziario di cui alla lettera m), comma 1, art. 8 del D. Lgs. n. 36/2003, deve essere aggiornato “in sede di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio della discarica”.

RITENUTO che il Piano finanziario presentato dal Gestore con nota del 14.11.2013, acquisita con prot. reg. 495845 del 14.11.2013, debba essere aggiornato, in base a quanto contenuto nella nota della Provincia di Verona inviata con prot. 118201 del 04.12.2013 entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

RITENUTO che entro ulteriori trenta giorni dalla Presa d’atto regionale del nuovo Piano finanziario, debbano essere adeguate le garanzie finanziarie, in conformità alla DGRV n. 2229/2011 e ss.mm.ii. (DDGRV n. 1543/2012, n. 346/2013) e secondo le modalità indicate dalla Provincia di Verona, la quale è tenuta a verificarne la conformità.

Realizzazione dell’impianto

RITENUTO di confermare quanto prescritto dal precedente DSRA n. 18/2012, sulla base del parere della CTRA n. 3760/2012, relativamente al posizionamento del corpo discarica all’esterno delle fasce di rispetto da abitazioni civili.

RITENUTO di confermare quanto prescritto dai precedenti DSRA n. 64/2011, sulla base del parere della CTRA n. 3711/2011, e DSRA n. 52/2013 relativamente alle modalità di realizzazione degli argini secondari in rifiuti armati.

Rifiuti conferibili

CONSIDERATO che, ai sensi della DGRV n. 1780/2013, di cui al punto (2), la Ditta PRO–IN S.r.l., era tenuta a presentare alla Regione Veneto – Unità Complessa Tutela Atmosfera, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della D.G.R. n. 1360/2013 - una nuova valutazione dei rischi da predisporsi secondo le modalità e nel rispetto dei principi individuati nell’Allegato A alla medesima deliberazione, al fine di consentire la verifica di conformità ai nuovi criteri stabiliti dalla DGR n. 1360/2013 e il riesame dei termini autorizzativi, di cui alla stessa DGRV n. 1780/2013, relativi alla riclassificazione in sottocategoria ed alle deroghe ai limiti di accettabilità sull’eluato dei rifiuti;

PRESO ATTO che la Ditta Pro – In S.r.l ha presentato quanto richiesto dalla DGRV n. 1780/2013 con nota inviata via pec in data 15.11.2013 ed acquisita al prot. reg.le n. 512508 del 26.11.2013.

VISTO che la stessa DGRV n. 1780/2013 prevede che qualora i valori del coefficiente di permeabilità dello strato di argilla sul fondo e sulle pareti dei futuri lotti risultasse pari o inferiore al valore utilizzato per l’Analisi di Rischio (K ≤ 6,50 x 10-10 m/s), si potranno conferire rifiuti con concentrazioni conformi ai parametri derogati. Invece, in caso di valori superiori (K > 6,50 x 10-10 m/s), il richiedente dovrà provvedere ad inoltrare una nuova richiesta, apportando un’Analisi di Rischio tarata con i valori di permeabilità dell’argilla utilizzata per l’allestimento dei nuovi lotti.

RITENUTO di confermare, nelle more del riesame dell’Autorizzazione previsto dalla DGRV n. 1360/2013, la riclassificazione della discarica in “sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” e le deroghe concesse con DGRV n. 1251/2013, rispetto ai limiti della tabella 5 dell’art. 6 del D.M. 27.09.2010.

Gestione dell’impianto

RITENUTO di confermare quanto prescritto dai precedenti DSRA n. 92/2012 relativamente ai limiti da rispettare per il battente del percolato.

Piano di monitoraggio e controllo

VISTI il PMC revisione n. 6 – settembre 2013 di cui al punto (7) e il PMC revisione n. 7 – dicembre 2013 di cui al punto (9).

VISTE le osservazioni trasmesse da ARPAV con la nota del 05.12.2013 di cui al punto (10).

VISTE le osservazioni trasmesse dalla Provincia di Verona con la nota del 20.12.2013 di cui al punto (10).

RITENUTO che il PMC debba rispettare quanto già prescritto dal precedente DSRA n. 52/2013.

VISTA la nota regionale inviata con prot. reg. 569093 del 30.12.2013, con cui sono state chieste alla Ditta controdeduzioni e chiarimenti in merito a quanto trasmesso dalla Provincia di Verona con la nota di cui al punto (26).

CONSIDERATA la necessità di approfondire alcuni aspetti delle questioni sollevate dalla Provincia di Verona con la nota di cui al punto (26), necessitando, tuttavia, un contradditorio su alcune delle tematiche con la Ditta e dovendosi, pertanto, rimandare alle considerazioni/precisazioni che la medesima è stata invitata a produrre con richiesta di cui al punto (28).

RITENUTO che, per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali Pro-In S.r.l. debba attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (revisione n. 7 – dicembre 2013) acquisito con prot. reg. 568325 del 30.12.2013, integrato dalle prescrizioni contenute nel presente decreto.

Conclusioni

PRESO ATTO che la Ditta in oggetto risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004 con attestazione n. EMS-5044/S, rilasciata dall’Istituto RINA Services S.p.A. Via Corsica 12 – Genova, in prima emissione, in data 05 giugno 2013 e con validità fino al 04.06.2016 (attestazione trasmessa dal Gestore in allegato all’istanza di rinnovo dell’AIA);

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra riportato, di rinnovare con il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per anni 6 (sei) l’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Casetta in Comune di Sommacampagna (VR) e rilasciata con il precedente DSRA n. 175/2008, successivamente modificato e integrato dai DSRA 45/2009, 64/2011, 18/2012, 47/2012, 92/2012 e n. 52/2013, per l’attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

Riferimenti normativi

VISTE le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e n. 26/2007.

VISTO il D. Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

VISTA la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012.

VISTE la DGR 2229/2011, la DGR 1543/2012, DGR 346/2013 e la DGR 1489/2013.

VISTA la DGR 1360/2013.

decreta

Termini dell’autorizzazione

  1. E’ rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Casetta in Comune di Sommacampagna (VR) e rilasciata con il precedente DSRA n. 175/2008, successivamente modificato e integrato dai DSRA 45/2009, 64/2011, 18/2012, 47/2012, 92/2012 e n. 52/2013, per l’attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
  2. Come stabilito con DGRV n. 1780/2013, nelle more del riesame dell’Autorizzazione previsto dalla DGRV n. 1360/2013, l’impianto in oggetto è riclassificato in “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” e sono altresì autorizzate le deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato, rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, come specificato al successivo punto 28.
  3. La presente Autorizzazione è rilasciata alla Ditta Pro-In S.r.l., con sede legale in Via Copernico, 21 37135 Verona, C.F. – P. IVA n. 03702730239.
  4. La Ditta Pro-In S.r.l. è gestore dell’impianto ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
  5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità 6 (sei) anni in quanto la Ditta risulta essere certificata UNI EN-ISO 14001:2004.
  1. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 5 (cinque) anni a partire dall’emanazione del presente provvedimento.
  2. Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV-DAP Verona, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione.

Per l’eventuale rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore dovrà presentare, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della stessa, apposita domanda corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni  di cui all’art. 29-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii..

  1. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 29-quarter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende le seguenti autorizzazioni.
  1. Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1).
  2. Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di stoccaggio temporaneo dei rifiuti conferiti prima del loro definitivo deposito in discarica negli appositi box individuati nella scheda B22 della Domanda di rinnovo del 26.06.2013 (D15).
  3. Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di stoccaggio del percolato prodotto dal corpo discarica e delle acque di percolazione delle aree di stoccaggio nelle apposite cisterne individuate nella scheda B22 della Domanda di rinnovo del 26.06.2013.
  4. Autorizzazione allo scarico.

Disponibilità dell’area

  1. Relativamente alla questione della disponibilità dell’area di discarica, stante la situazione di contenzioso in essere, la società PRO – IN S.r.l. è tenuta a ragguagliare i competenti Uffici regionali in ordine alle future risultanze del medesimo.

Garanzie finanziarie

  1. Il Piano finanziario presentato con nota del 14.11.2013, acquisita con prot. reg. 495845 del 14.11.2013, dovrà essere aggiornato, in base a quanto contenuto nella nota della Provincia di Verona inviata con prot. 118201 del 04.12.2013, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, trasmettendo il nuovo elaborato a tutti gli Enti interessati.
  2. Entro ulteriori trenta giorni dalla Presa d’atto regionale del nuovo Piano finanziario, PRO – IN S.r.l. è tenuta ad adeguare le garanzie finanziarie, in conformità alla DGRV n. 2229/2011 e ss.mm.ii. (DDGRV n. 1543/2012, n. 346/2013 e n. 1489/2013) e secondo le modalità indicate dalla Provincia di Verona, la quale è tenuta a verificarne la conformità.
  3. Le garanzie finanziarie di cui trattasi dovranno comprendere anche i costi di post – gestione della discarica esistente, essendo la nuova discarica ottenuta dall’ampliamento della vecchia per innalzamento della quota di ribaulatura finale del corpo rifiuti.
  4. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, il gestore è tenuto - entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 3.2 e salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito - ad adeguare l’importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40 % prevista dalla DGRV n. 2229/2011 e ss.mm.ii.

Realizzazione dell’impianto ed esercizio provvisorio - ordinario

  1. Per quanto riguarda le modalità realizzative dell’impianto di discarica, ivi compresi i lavori di ricomposizione ambientale finale, la ditta dovrà attenersi – fatto salvo quanto disciplinato dai successivi punti 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 – al progetto approvato dalla giunta regionale con DGR n. 1932 del 25.06.2004, come integrata dalla successiva deliberazione n. 3301 del 22.10.2004, nonché alle prescrizioni dei pareri della Commissione regionale VIA n. 64 del 15 dicembre 2003 e n. 71 del 22 marzo 2004 ed alle varianti non sostanziali in corso d’opera assentite dalla Regione del Veneto con note n. 233721/57.19 del 5 maggio 2008, n. 465696/57.19 del 11 settembre 2008 e n. 604999/57.19 del 13 novembre 2008.
  2. Relativamente all’arretramento del corpo discarica all’esterno delle fasce di rispetto da abitazioni civili, proposto dalla Ditta in data 10 ottobre 2011 (prot. reg. n. 468680 dell’11.10.2011), la stessa è tenuta a rispettare quanto stabilito con DSRA 18/2012 in base al parere CTRA 3760/2012 di cui si riportano di seguito le prescrizioni.
  1. La canaletta per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere prevista a valle degli argini secondari, lungo tutto il perimetro della discarica.
  2. Dovranno essere regolarmente realizzati i tre pozzi di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle porzioni dei lotti 1 e 5 non interessate dallo smaltimento dei rifiuti, così come previsto dal progetto approvato. Tali acque dovranno essere di norma rilanciate nella canaletta perimetrale esterna della discarica: solo nel caso in cui le analisi chimiche periodiche evidenziassero superamenti dei limiti allo scarico nel recettore finale, le stesse andranno convogliate alle cisterne di raccolta del percolato, così come previsto dalla variante presentata dalla Ditta nel giugno del 2008.
  3. Le superfici dei lotti 1 e 5 non interessate dallo smaltimento di rifiuti dovranno essere piantumate con barriere arboree, con modalità da concordare preventivamente con il Servizio forestale regionale: resta inteso che, al fine di non pregiudicare l’efficienza della copertura finale e di non incidere sui costi di manutenzione della stessa, non potranno essere utilizzate essenze arboree di piano alto, o comunque, essenze con apparati radicali profondi.
  4. Relativamente alle caratteristiche dei materiali naturali ed artificiali, utilizzati per la realizzazione del capping sulle porzioni dei lotti 1 e 5 non interessate dal conferimento dei rifiuti, la Ditta è tenuta ad adottare le specifiche tecniche previste dal progetto di realizzazione della discarica, come eventualmente modificate dalle varianti approvate.
  5. La piantumazione di cui al precedente punto c) dovrà essere effettuata entro il collaudo dell’ultimo lotto di discarica previsto dal progetto approvato.
  1. Relativamente alle modalità di realizzazione degli argini secondari in rifiuti armati proposte dalla Ditta in data 18 ottobre 2010 la stessa è tenuta a rispettare quanto stabilito con DSRA 64/2011 in base al parere CTRA 3711/2011. Inoltre la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dal DSRA 52/2013, con riferimento all’ulteriore proposta della Ditta del 15.02.2013. In base ai citati provvedimenti dovranno essere osservate le prescrizioni riportate di seguito.
  2. Per la realizzazione degli argini secondari in rifiuti armati possono essere miscelati agli scarti di lavorazione del marmo (CER 01.04.13) esclusivamente i rifiuti riconducibili ai codici CER individuati, nell’ambito delle procedure semplificate riportate al punto 7 dell’allegato 1- sub-allegato 1 del DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., per il possibile utilizzo per recuperi ambientali e/o per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali, ossia i seguenti:

 

 

01

RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

01 01

rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali

01 01 02

rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 04

rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08

scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 13

rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

17

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 01

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01

cemento

17 01 02

mattoni

17 01 03

mattonelle e ceramiche

17 01 07

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 05

terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

17 05 04

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 08

pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

 

 

17 09

altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione

17 09 04

rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

 

  1. Le succitate operazioni di miscelazione potranno avvenire solo previo accertamento delle caratteristiche geotecniche previste da variante tramite specifici test a scala ridotta.
  2. Si autorizza, l’utilizzo di rifiuti caratterizzati dal CER 17 09 04 “rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03” per la realizzazione degli argini secondari in rifiuti armati, anche senza la miscelazione con i limi di marmo.
  3. Si autorizza l’utilizzo, per la realizzazione degli argini secondari in rifiuti armati, anche di rifiuti identificati dai CER 19 12 12 – 19 08 14 e provenienti esclusivamente da impianti di “soil washing” e/o “desorbimento termico”, alle condizioni e nelle modalità elencate di seguito.
  1. I rifiuti possono derivare solo dal trattamento di rifiuti provenienti da bonifica e/o rifiuti provenienti da costruzione e demolizione.
  2. I rifiuti potranno essere utilizzati solamente se correttamente identificati nella classe granulometrica A-1, A-2 o A-3 della classificazione CNR UNI 10006.
  3. Le caratteristiche geotecniche dovranno essere tali che l’angolo di attrito sia maggiore o uguale a 25° e che la densità sia maggiore o uguale a 13,54 kN/m3.
  4. Per la realizzazione degli argini armati si dovrà rispettare una spaziatura tra le geogriglie minore o uguale a 60 cm.
  1. L’avvio dei conferimenti di rifiuti nei lotti non ancora collaudati potrà avvenire previo invio alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona, ad ARPAV ed al Comune di Sommacampagna della seguente documentazione:
  1. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singoli lotti);
  2. certificato di collaudo delle opere (anche per singoli lotti);
  3. la documentazione prodotta a seguito dei controlli effettuati dopo l’attivazione del Piano di Monitoraggio e controllo (PMC) e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase.
  4. Documentazione attestante la prestazione alla Provincia di Verona (che è tenuta a verificarne la conformità) delle garanzie finanziarie previste dall’art 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. in conformità alla DGRV n. 2229/2011, così come modificata dalle DDGRV 1543/2012 e n. 346/2013 (anche per singoli lotti, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 10);
  1. L’esercizio ordinario di ogni singolo lotto è subordinato alle favorevoli risultanze dell’attività di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 33/85 e ss.mm.i..), poste in essere dalla Provincia di Verona con l’avvalimento di ARPAV, che dovranno essere trasmesse alla Regione entro 60 giorni dal ricevimento del collaudo funzionale.

Rifiuti conferibili

  1. I rifiuti conferibili in discarica sono i rifiuti non pericolosi e non putrescibili a prevalente matrice inorganica identificati, mediante codifica C.E.R. con relativa descrizione merceologica, nell’ALLEGATO A al presente decreto.
  2. In particolare i fanghi non dovranno provenire da trattamento biologico o da trattamenti misti e devono essere conferiti allo stato palabile.
  3. Tutti i rifiuti devono avere caratteristiche chimico – fisiche tali da non sviluppare gas, vapori, polveri o odori molesti o pericolosi.
  4. Per i rifiuti prodotti da processi termici (categoria 10 dell’elenco europeo dei codici C.E.R. ad eccezione dei codici 10.02.12, 10.03.28, 10.04.10, 10.05.09, 10.06.10, 10.08.20, 10.11.09 e 10.11.10) e per i rifiuti prodotti da incenerimento o pirolisi in impianti di trattamento (sottocategoria 19.01 dell’elenco europeo dei codici C.E.R.) è indispensabile prevedere la determinazione di diossine e furani in fase di caratterizzazione del rifiuto. La dispensa da tale obbligo per tutti i rimanenti codici non autorizza comunque il gestore a conferire rifiuti contenenti diossine e furani oltre il limite consentito dalla norma.
  5. I rifiuti con codice C.E.R. relativo a miscugli, provenienti da una mera attività di miscelazione degli stessi, potranno essere conferiti in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari, che debbono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa prima della miscelazione. Fra i rifiuti originari, poi miscelati, non ci dovranno essere rifiuti costituiti da ulteriori miscugli oppure anche di questi dovranno essere specificati i codici di origine che dovranno comunque essere fra quelli autorizzati in discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa.
  6. Ogni carico di rifiuti proveniente da processi di inertizzazione o da altro trattamento può essere ammesso in discarica solo se accompagnato da una scheda tecnica che riporti il processo produttivo che l’ha originato, l’impianto dove è stato trattato ed il processo di trattamento.
  7. Per quanto riguarda i rifiuti (in ingresso) identificati con codice CER aa.bb.99 - nello spazio per le annotazioni dei relativi formulari di trasporto - dovranno essere sempre precisate le caratteristiche del rifiuto stesso e il dettagliato ciclo produttivo di origine.
  8. Per i primi due Lotti della discarica sono autorizzate, nelle more del riesame dell’Autorizzazione previsto dalla DGRV n. 1360/2013, le seguenti deroghe ai valori di concentrazione in eluato rispetto a quelli previsti nella tabella 5 del D.M. 27/09/2010, come stabilito dalla DGRV 1780/2013.

 

Parametro

Limiti di Concentrazione Tabella 5
D.M. 27/09/2010
(mg/l)

Fattore moltiplicativo
rispetto a Tab. 5
D.M. 27/09/2010

Limite concesso in deroga
(mg/l)

Cromo totale

1

3

3

Molibdeno

1

3

3

Nichel

1

3

3

Antimonio

0,07

2,86

0,2

Selenio

0,05

3

0,15

Zinco

5

3

15

Fluoruri

15

3

45

DOC

100

10

1.000

TDS**

10.000

2

20.000

 

**  Il valore del TDS è stato calcolato sulla base dei risultati delle simulazioni effettuate immettendo nel software Landsim valori di 20.000 mg/l per cloruri e solfati.

 

Cloruri

2.500

8

20.000

Solfati

5.000

4

20.000

 
  1. Per i futuri Lotti, qualora i valori del coefficiente di permeabilità dello strato di argilla sul fondo e sulle pareti risultasse pari o inferiore al valore utilizzato per l’Analisi di Rischio, oggetto della valutazione alla DGRV n. 1780/2013 (K ≤ 6,50 x 10-10 m/s), si potranno conferire, nelle more del riesame dell’Autorizzazione previsto dalla DGRV n. 1360/2013, rifiuti con concentrazioni conformi ai parametri derogati, di cui al precedente punto 28. In caso di valori superiori (K > 6,50 x 10-10 m/s), il richiedente dovrà provvedere ad inoltrare una nuova richiesta, apportando un’Analisi di Rischio, conforme ai criteri previsti dalla DGRV n. 1360/2013 ed elaborata applicando i valori di permeabilità dell’argilla utilizzata per l’allestimento dei nuovi lotti.
  2. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 28 e 29, i rifiuti conferiti in discarica dovranno essere conformi ai criteri di ammissibilità previsti dall’art. 6 del D.M. 27 settembre 2010.
  3. Sulla base dell’istanza presentata dalla Ditta in data 27 maggio 2011, tenuto conto del parere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 11/035/CR8/C5 del 24 marzo 2011, il controllo sui valori relativi ai solfati ed ai cloruri può essere in alternativa sostituito con il controllo sul valore del TDS (totale di solidi disciolti) con la raccomandazione che venga sempre analizzato lo stesso parametro; resta inteso che relativamente ai rifiuti per i quali non è previsto il limite di concentrazione per il parametro TDS, ovvero quelli elencati alla nota (*) della tabella 5 del DM 27.09.2010, dovranno essere valutati i valori per il solfato e per il cloruro.
  4. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 36/2003, il gestore della discarica deve effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai succitati criteri di ammissibilità; al fine di omogeneizzare le procedure nelle discariche delle province del Veneto, per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche le verifiche devono essere effettuate di norma ogni 1.000 m3 conferiti, e comunque con frequenza non superiore a 1 anno.
  5. La verifica della non putrescibilità dei rifiuti conferiti dovrà essere effettuata secondo le modalità ed i criteri previsti dalla D.G.R. n. 2254 dell’8 agosto 2008.
  6. Sui registri di carico e scarico deve essere effettuata apposita annotazione circa la provenienza del rifiuto.

Gestione dell’impianto

  1. Per quanto riguarda le modalità di conduzione dell’impianto di discarica, ivi compresi i lavori di ricomposizione ambientale finale, Pro-In S.r.l. dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nei pareri della Commissione V.I.A. n. 64/2003 e 71/2004.
  2. La ditta deve gestire la discarica in parola nel rispetto dell’art. 177, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del D. Lgs. n. 36/2003, secondo quanto previsto nel piano di gestione operativa approvato con la DGRV n. 1932/2004 e la DGRV n. 3301/2004 e secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento.
  3. Il battente di percolato nei pozzi della porzione in ampliamento della discarica di cui trattasi (approvata con DGRV n. 1932/2004 e ss.mm.ii.) dovrà essere mantenuto al livello minimo compatibile con le pompe esistenti, e comunque non deve di norma superare 1,0 m dal fondo della discarica, al netto della nicchia di 0,2 m su cui è poggiato il singolo pozzo di estrazione; In caso di superamento del battente di massima cautela (1,0 m) del percolato, il gestore ne darà comunicazione agli Enti di controllo specificando:
  1. misure rilevate del battente;
  2. azioni adottate in termini di asportazione programmata di percolato;
  3. tempo previsto per il rientro della non-conformità, che al massimo deve essere di 48 ore.
  1. Suddetta situazione “emergenziale” potrà essere giustificata solo se verificata a seguito di periodi di notevole piovosità ed in presenza di una costante asportazione di percolato dalla discarica.
  2. Fatto salvo quanto sopra, in alcun caso potrà essere superato nei succitati pozzi il battente di 1,5 metri, al netto della nicchia di 0,2 m su cui è poggiato il singolo pozzo di estrazione; nei pozzi della discarica già esistente alla data di approvazione dell’ampliamento di cui trattasi deve essere invece sempre rispettato il limite di 1,0 m al netto della quota di pescaggio di 0,55 m delle pompe dei singoli pozzi di estrazione.
  3. Presso i pozzi della discarica già esistente alla data di approvazione dell’ampliamento di cui alla DGRV n. 3301/2004, in caso di sostituzione delle pompe sommerse, devono essere installate pompe con quota di pescaggio non superiore a 0,55 m e di ciò deve essere data comunicazione preventiva a Regione, Provincia ed ARPAV.
  4. Si richiama comunque la Ditta, sulla base di quanto evidenziato da ARPAV – Dip. di Verona, ad un’attenta e costante gestione del parco serbatoi di stoccaggio del percolato al fine di far fronte ad eventuali e puntuali picchi di carico dello stesso.
  5. In fase di gestione della discarica devono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni.
  1. Deve essere evitato ogni spanto del rifiuto al di fuori delle vasche del lotto in esercizio.
  2. Deve essere esclusa la possibilità di tracimazione delle acque meteoriche venute a contatto con i rifiuti nei fossati di sgrondo interni alla discarica. Nel caso di un possibile rischio di tale evento, le acque presenti all’interno del lotto in esercizio dovranno essere smaltite presso idonei impianti di trattamento, fino al ripristino di un opportuno margine di sicurezza.
  3. Le fasi di riempimento dovranno procedere per celle di ampiezza tale che siano tecnicamente ed economicamente asportabili nel caso di conferimento di rifiuti non conformi.
  4. Nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l’allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore.
  5. Si dovrà procedere al conferimento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato.
  6. Dovrà essere evitato, in qualsiasi situazione, il trasporto eolico dei rifiuti.
  7. Dovrà essere effettuata la copertura giornaliera dei materiali volatili o soggetti a dispersione eolica. Tale copertura potrà essere effettuata con materiale inerte o con altri rifiuti che non rilascino polveri e non procurino molestie per l’ambiente, e comunque nel rispetto del piano di gestione operativa approvato.
  8. A completamento della volumetria di ogni lotto (o sub lotto), o in caso di interruzione prolungata dell’esercizio dovrà essere prevista idonea copertura anche provvisoria ma completa dei rifiuti.
  9. Il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30°.
  10. Lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L’accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità.
  11. La viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiamo a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica.
  12. Dovranno essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro.
  13. La sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente dovranno essere garantite in ogni fase della gestione.
  14. Dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all’impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza.
  15. L’area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato.
  16. Le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l’accumulo in discarica di percolato; in ogni caso, le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento.
  1. La ditta è tenuta inoltre ad osservare le prescrizioni del collegio di collaudo riportate nel certificato di collaudo funzionale dell’area servizi e del lotto 2 datato 24 novembre 2008 ed, in particolare, alle seguenti.
  1. Durante la gestione operativa dovrà essere eseguito un idoneo monitoraggio della stabilità degli argini perimetrali secondo modalità da definire e controllare in corso d’opera con il controllore indipendente.
  2. Dovrà essere curato il mantenimento dell’inerbimento antierosione lungo il paramento esterno dell’argine perimetrale.
  1. Il gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell’area, anche in caso di chiusura dell’attività autorizzata, secondo le seguenti prescrizioni.
  1. Il ripristino finale ed il recupero finale dell’area ove insiste l’impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato con la DGRV n. 1932/2004 e la DGRV n. 3301/2004 ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
  2. Ai sensi dell’art.12, comma 2, del D.lgs. n. 36/2003, la procedura di chiusura della discarica può essere attuata, anche per singoli lotti, solo dopo verifica della conformità della morfologia della discarica stessa, ed in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista dal progetto approvato.
  3. Ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge, la discarica, o una parte di essa, potrà essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione avrà eseguito un’ispezione finale sul sito, avrà valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e comunicato a quest’ultimo l’approvazione della chiusura.
  4. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l’ambiente.
  1. Ai sensi dell’art. 29-nonies del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed all’ARPAV-DAP competenti per territorio, variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto ovvero modifiche progettuali e/o gestionali dell’impianto, così come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo Titolo.
  2. La gestione in fase post operativa della discarica deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente piano di gestione allegato al progetto approvato con la DGRV n. 1932/2004 e la DGRV n. 3301/2004 e secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento.
  3. La gestione post-operativa della discarica deve avvenire per un periodo di almeno 30 anni a partire dalla comunicazione da parte dell’Autorità competente dell’approvazione della chiusura della stessa, così come previsto dal D. Lgs. n. 36/2003, fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell’art. 13 del medesimo dispositivo normativo.
  4. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Sommacampagna (VR) (DPCM  14 novembre 1997).

Piano di monitoraggio e controllo

  1. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali Pro-In S.r.l. dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (revisione n. 7 – dicembre 2013) acquisito con prot. reg568325 del 30.12.2013.
  2. Entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento la Ditta dovrà presentare una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo che recepisca quanto segue.
  1. Con riferimento al Capitolo 2, devono essere riportati per il tessuto non tessuto i valori da rispettare di resistenza alla trazione longitudinale e trasversale e il punzonamento statico.
  2. Riguardo la sagomatura del fondo discarica deve essere effettuato un rilievo topografico prima della stesura del nuovo strato di argilla.
  3. Devono essere specificati i parametri analitici e i valori di riferimento per le analisi chimiche sulle argille e materiali drenanti.
  4. In relazione alle saldature delle membrane in HDPE, devono essere acquisite dalla ditta esecutrice le certificazioni dei controlli delle saldature e una garanzia di installazione.
  5. Con riferimento Capitolo 3, il controllo mensile del biogas, sui pozzetti di esalazione dovrà essere eseguito su tutti  i pozzi (attualmente in numero di 4) e non su un pozzo per lotto a rotazione.
  6. La frequenza relativa ai controlli sul biogas devono essere conformi a quanto previsto nella tabella 2 dell’Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003.
  1. A seguito della trasmissione da parte della Ditta delle controdeduzioni alla nota della Provincia di Verona (prot. 124266 del 20.12.2013), nonché di eventuali approfondimenti istruttori, potranno essere prescritti ulteriori aggiornamenti del Piano di Monitoraggio e Controllo, nonché eventuali modifiche alle prescrizioni impartite.
  2. La Ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia e del Dipartimento ARPAV competenti per territorio.
  3. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del/i soggetto/i responsabile/i dell’esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell’impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico.
  4. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010, l’ARPAV effettuerà, con oneri a carico del Gestore, nell’arco di durata dell’autorizzazione integrata ambientale, i seguenti controlli:

 

OGGETTO DEL CONTROLLO

Numero
controlli
1° anno

Numero
controlli
2° anno

Numero
controlli
3° anno

Numero
controlli
4° anno

Numero
controlli
5° anno

Numero
controlli
6° anno

Piezometri (acque sotterranee)

1

1

1

1

1

1

Percolato

1

1

1

1

1

1

Rifiuti

1

1

1

1

1

1

Controllo gestionale/tecnico/amministrativo

3  Controlli gestionale/tecnico/amministrativo tra il 1° e il 6° anno

 

prevedendo che nel corso degli anni successivi al primo, in caso di esito negativo di un controllo su una qualsiasi matrice (acque sotterranee, percolato rifiuti), per l’anno successivo saranno raddoppiate, per quella matrice, le frequenze di controllo, con oneri sempre a carico del gestore. Nel caso di esito negativo di un controllo gestionale/tecnico/amministrativo, in funzione dell’anomalia rilevata, le frequenze dei controlli successivi saranno aumentate a discrezione di ARPAV, con oneri sempre a carico del gestore.

  1. Ai sensi dell’art. 29 – decies, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del decreto medesimo.
  2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, il gestore deve provvedere ad inviare alla Provincia, all’ARPAV e alla Regione Veneto una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l’attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di monitoraggio e controllo, controlli effettuati sia in fase operativa che in fase post operativa, come indicato nell’art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 36/2003. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteoclimatici per eseguire un bilancio idrico dello stesso.
  3. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia ed ARPAV, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
  4. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il gestore deve attuare quanto contenuto nel Piano di sicurezza di cui all’art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.

Disposizioni finali

  1. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  3. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Pro-In S.r.l con sede legale in Via Copernico, 21 37135 Verona, al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Mariano Carraro

(seguono allegati)

104_Allegato_DDR_104_30-12-2013_269233.pdf

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