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Bur n. 27 del 07 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 56 del 02 settembre 2013

Ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop, con sede legale in Via Valpantena 18/g, Verona e ubicazione impianto in Piazzale Apollinare Veronesi, 1 S.Martino Buon Albergo (VR). Autorizzazione integrata ambientale Punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 del 03.04.2006: Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

Note per la trasparenza

Autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Ditta AGRICOLA TRE VALLI Soc.Coop., con sede legale in Via Valpantena 18/g, Verona e ubicazione impianto in Piazzale Apollinare Veronesi, 1 – S. Martino Buon Albergo (VR).

Punto 6.5 dell’Allegato  VIII  alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 del 03/04/2006: Impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

Il Segretario

VISTE le Direttive del Consiglio dell’Unione Europea 96/61/CE del 24/09/1996 e 2008/1/CE del 15/01/2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20/03/2007 “Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005” e le successive deliberazioni integrative;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27/01/2007, recante “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’identificazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, pubblicate sulla S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26/05/09 recante “Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, che sostituisce la precedente DGRV 3826/08;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009 che approva il Piano di Tutela delle Acque e la deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 80 del 27/01/2011 che riporta le linee guida per l’applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

CONSIDERATO che, sulla base di istanza presentata dalla ditta ed a seguito di verifica di conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007, con decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n. 88 del 04/09/2007, è stata rilasciata alla ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop. l’autorizzazione integrata ambientale “provvisoria”, ricognitiva delle autorizzazioni ambientali in essere, relativa all’impianto di cui trattasi per l’attività prevista dal punto 6.5. dell’Allegato  VIII  alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06;

CONSIDERATO che l’Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria rilasciata con il succitato decreto n. 88 del 04/09/2007 ha validità fino al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre il 04/09/2013;

CONSIDERATO che in data 29/01/2008 la Ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop. ha presentato domanda di autorizzazione in versione completa per ottenere l’AIA definitiva, ricevuta con protocollo n. 50150  del 29/01/2008;

CONSIDERATO che in data 06/02/2008 la struttura regionale competente ha dato avviso dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 e seguenti della Legge 7/8/1990 n. 241;

VISTO che la ditta ha provveduto in data 24/02/2008 alla pubblicazione su idoneo quotidiano “Corriere del Veneto”dell’annuncio di cui all’art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 59/2005, oggi sostituito dall’art. 29 quater comma 3 del D.lgs. n. 152/2006, dandone riscontro agli uffici con apposita comunicazione in data 10/03/2008, ricevuta con protocollo n. 148670 del 18/03/2008;

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati dall’art. 29 quater, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che la ditta in oggetto ha presentato richiesta di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 in data 20/08/2012, ricevuta con protocollo n. 379799 in data 21/08/2012;

VISTA la nota protocollo regionale n. 44986 del 31/01/2013, con la quale Agricola Tre Valli comunica la variazione del toponimo da “Via S. Antonio 60” a “Piazzale Apollinare Veronesi 1”, allegando a riprova comunicazione del Comune di S. Martino Buon Albergo;

VISTA la documentazione integrativa inviata dalla ditta e ricevuta con prot. n. 439218 del 01/10/2012 e prot. n. 364132 del 02/09/2013;

VISTO il parere di ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, ricevuto con prot. n. 362471 del 29/08/2013, in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta;

VISTO che, ai sensi del’art. 29 quater comma 12, D.lgs. n. 152/2006 ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere, tra l’altro, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

RITENUTO di sostituire, in conformità a quanto detto al punto precedente, l’autorizzazione alle  emissioni in atmosfera;

PRESO ATTO che dalla documentazione agli atti risulta che la ditta non abbia versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 1519 del 26/05/2009;

RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e da quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop., per l’attività prevista al punto 6.5 dall’Allegato  VIII  alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06, per un periodo di anni 6 come previsto dall’articolo 29 octies comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo;

decreta

  1. Alla Ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop., con sede legale in Via Valpantena 18/g, Verona, è rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) relativa all’impianto ubicato in Piazzale Apollinare Veronesi, 1 – S. Martino Buon Albergo (VR), per le attività prevista dal punto 6.5. dell’Allegato  VIII  alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06.
  2. Ai sensi dell’articolo 29 octies del D.Lgs. n. 152/2006, la presente Autorizzazione è rilasciata per un periodo di anni 6 e pertanto fino al  04/09/2019.
  3. Per l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale il Gestore, conformemente a quanto stabilito dall'art.29-octies del titolo II bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, dovrà presentare istanza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter del titolo II bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, nonché una relazione riepilogativa relativa all'andamento degli indicatori di performance ambientale e dei vari dati di monitoraggio relativi ai 5 anni di validità dell'AIA almeno sei mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione.
  4. Ai sensi dell’articolo 29 quater comma 11, del D.lgs. n. 152/2006, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e all’esercizio ai sensi dell’articolo 269 del D.lgs. n.152/2006.
  1. L’impianto autorizzato è descritto sinteticamente in Allegato A.
  2. La validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI GENERALI

6.1.   La data di inizio dell’attuazione di quanto previsto dall’Allegato B Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), che dovrà essere comunicata ai sensi dell’art.29-decies comma 1 del D.Lgs.  n. 152/06, dovrà essere entro il 30/10/2013.

6.2.   Il gestore dell'impianto è tenuto a comunicare entro 8 ore dall’evento a Regione del Veneto – Unità Complessa Tutela Atmosfera, Provincia di Verona, Comune di S. Martino Buon Albergo e Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché guasti o anomalie agli impianti che non permettano il rispetto dei valori limite di emissioni, motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il gestore sospende l'esercizio dell'attività o l’impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute e/o all’ambiente.

6.3.   Il gestore deve comunicare le modifiche di validità della certificazione volontaria UNI EN ISO 14001:2004 al fine di una eventuale revisione del contenuto delle prescrizioni autorizzative.

6.4.   Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all’interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il gestore è tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l’eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all’ispezione; qualora il gestore si opponga all’accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all’attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs. n. 152/06.

6.5.   Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.

6.6.   La ditta deve evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Prima della fase di chiusura definitiva dell’attività il gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell’attività, presentare alla Regione Veneto, al Dipartimento Provinciale Arpav di Verona, al Comune di S. Martino Buon Albergo e alla Provincia di Verona, un piano di dismissione del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione. Il piano dovrà:

  • identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all’attività di chiusura;
  • programmare e tempificare le attività di chiusura dell’impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell’insediamento;
  • identificare eventuali parti dell’impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l’eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
  • verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all’atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell’impianto;
  • indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

6.7.   Resta salvo l’obbligo da parte della Ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., il versamento, entro il 30/10/2013 degli oneri istruttori di cui all’art. 18 del D.Lgs n. 59/2005 (ora art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010) secondo le tariffe individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22/09/2008) e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 1519 del 26/05/2009. La Regione del Veneto, comunque, si riserva la possibilità di chiedere integrazioni dell’importo versato a seguito di verifica della documentazione presentata.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

6.8.   I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore limite autorizzato:

Punto di emissione

Inquinanti

Limite autorizzato
(mg/ Nm3)

Limite autorizzato
(g/ h)

E6a,E6b,E6c,E6d

NH3

10

500

H2S

2

100

ammine

5

250

mercaptani

2

100

COT

15

750

 

 

Camino

Portata *
Nm3/h

Inquinanti

Limite autorizzato
(combustibile metano)
mg/ Nm3    (O2 3%)

E4

28000

 

ossidi di azoto

350

E5

22000

ossidi di azoto

350

 

 

Camino

Portata *
Nm3/h

Inquinanti

Limite autorizzato
(combustibile metano+biogas)

E4

28000

 

ossidi di azoto

punti 1.3 e 1.4 della
parte III dell’All.I
alla parte V del D.lgs.152/2006

COT

HCl

CO

 

 *Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.

6.9.   Le bocche dei camini E4 ed E5 devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.

6.10.   Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell’impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.

6.11.   I camini, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi devono avere le seguenti caratteristiche:

  • essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori    incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
  • essere dotati di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni  da parte delle autorità di controllo osservando le prescrizioni delle specifiche norme     tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi);
  • i fori di prelievo devono trovarsi in tratti verticali, possibilmente ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre.

6.12.   Campionamenti e analisi ai biofiltri (punti di emissione E6a, E6b, E6c, E6d) dovranno essere eseguite nel periodo estivo e secondo le indicazioni riportate nel PMC in Allegato B.

6.13.   La ditta dovrà mettere a disposizione dell’Arpav l’attrezzatura necessaria ad effettuare il campionamento alle emissioni del biofiltro.

6.14.   Durante la manutenzione dei biofiltri deve essere garantita una corretta depressione dei locali di lavorazione.

6.15.   L’utilizzo del biogas in caldaia è subordinato all’installazione nella stessa di un sistema di monitoraggio in continuo, conforme a quanto previsto dall’Allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, per la misurazione e registrazione degli ossidi di azoto e del vapor acqueo (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi), da utilizzare in caso di funzionamento della caldaia in modalità multicombustibile biogas e metano. Per la conformità al suddetto Allegato VI il gestore può riferirsi alla “Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)” pubblicata da ISPRA.

6.16.   In caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite autorizzati se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita  ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione.

6.17.   In caso di misure in continuo le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite autorizzati se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite autorizzati e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite autorizzati di un fattore superiore a 1,25.

6.18.   I sottoprodotti di origine animale (di seguito “SOA”) vanno conferiti immediatamente nelle vasche di ricevimento e va evitato l’accumulo nella vicinanza delle vasche stesse.

6.19.   I SOA dovranno essere inviati al trattamento entro le 24 ore dalla raccolta presso il luogo di produzione, in caso contrario tale materiale dovrà essere tenuto refrigerato o inviato ad altri impianti per mezzo di celle frigo.

6.20.   Nella zona di ricevimento dei residui della macellazione deve essere sempre mantenuta chiusa la porta di accesso, limitando l’apertura al solo passaggio dei mezzi di trasporto.

6.21.   Tutte le porte e i portoni dei locali di lavorazione durante l’attività dovranno essere mantenuti chiusi in modo da consentire agli impianti di aspirazione di creare una depressione  che convogli le emissioni diffuse odorigene all’impianto di trattamento.

6.22.   I sistemi di aspirazione dell’aria ambiente devono essere mantenuti anche a cuocitori spenti.

6.23.   Le centrali termiche con potenza al focolare > a 6 MW devono essere dotate di rilevatore in continuo di temperatura e monossido di carbonio nell’effluente gassoso, e di analizzatore per la misurazione e registrazione in continuo dell’ossigeno libero.

6.24.   In caso di anomalia, avarie o malfunzionamenti agli impianti di abbattimento tali da  non permettere il rispetto dei limiti emissivi dovrà essere data comunicazione tempestiva alla Regione Veneto e ad ARPAV e l’esercizio degli impianti ad essi connessi dovrà essere interrotto fino al ripristino del loro funzionamento.

6.25.   Tutti i combustibili utilizzati devono rispettare le caratteristiche di cui all’allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006.

RIFIUTI

6.26.   Il Gestore dovrà rispettare le disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006,   in particolare:

  • i rifiuti prodotti devono essere gestiti alle condizioni del “deposito temporaneo” di cui all’art. 183, comma 1 lettera m del D.Lgs. n. 152/2006;
  • i rifiuti devono essere accumulati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice cer, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato, ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi  ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti incompatibili tra loro devono essere separati; le aree adibite all’accumulo devono essere contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la eventuale pericolosità del rifiuto;
  • il gestore dovrà effettuare le registrazioni e compilare i documenti previsti dagli art. 189, 190 e 193, del D.Lgs. n. 152/2006.

RUMORE

6.27.   Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16/3/98 e delle linee guida di cui all’Allegato 2 del DM 31/01/2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all’Allegato 1 del D.Lgs. 4/08/1999 n. 372”.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

6.28.   Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC di cui all’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

6.29.   Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici.

6.30.   Il gestore dell’impianto deve inviare alla Regione Veneto, al Comune di S.Martino Buon Albergo (VR) e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell’attività dell’anno precedente costituito da:

  • un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV (http: //www.arpa.veneto.it/ servizi-ambientali/ippc/ servizi-alle-aziende/report-annuale) contenente i dati previsti dalle tabelle del “Piano di Monitoraggio e Controllo” ossia quelli a cui è stato assegnato “SI’” nella colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
  • una relazione di commento dei dati dell’anno in questione e i risultati del monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.

6.31.   Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono reperibili attraverso il sito internet http:// www.arpa.veneto.it/ servizi-ambientali/ ippc/ servizi-alle-aziende/ metodiche-analitiche.

6.32.   Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.

6.33.   In occasione delle effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC di cui all’Allegato B  la ditta deve comunicare alla Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà comunicare entro le 24 ore successive l’avvenuto campionamento.

6.34.   Ai sensi dell'art. 29-sexies, punto 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l' ARPAV come criterio minimo, effettuerà nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale,  almeno due ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali relativamente agli aspetti indicati con “SI” nel quadro sinottico, di cui una comprensiva anche del controllo analitico.

  1. Ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto – Unità Complessa Tutela Atmosfera, alla Provincia di Verona al Comune di S.Martino Buon Albergo (VR) e ad ARPAV variazioni della titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell' impianto, così come definite dall' articolo 5, lettera l) del decreto stesso.
  2. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
  3. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
  4. Il presente provvedimento è comunicato alla ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop., con sede legale in Via Valpantena 18/g, Verona e ubicazione impianto Piazzale Apollinare Veronesi, 1 –     S. Martino Buon Albergo (VR), al Comune di S. Martino Buon Albergo, alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A. Veneto - Dipartimento Provinciale di Verona ed al Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto per la sua pubblicazione.
  5. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.

Mariano Carraro

(seguono allegati)

56_Allegato A_DDR_56_02-09-2013_269225.pdf
56_Allegato B_DDR_56_02-09-2013_269225.pdf

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