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Materia: Energia e industria
Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA n. 39 del 07 novembre 2013
Ca' Bianca Società Agricola a r.l. Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas ricavato da deiezioni zootecniche della potenza nominale di 2,462 MW da realizzarsi in località Cà Bianca - Comune di Isola della Scala (VR). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001. Modifica non sostanziale.
Autorizzazione per modifica non sostanziale di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile consistente nella sostituzione della fitodepurazione e del vermicompostaggio con essiccatoio del digestato, inserimento di stoccaggio per insilati vegetali.
Il Dirigente
PREMESSO che con deliberazione n. 2889 del 30.11.2010 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato la ditta Marco Polo Engineering S.p.A. SISTEMI ECOLOGICI, con sede legale in via XI Settembre 37 – Borgo s. Dalmazzo (CN), alla realizzazione ed esercizio di un impianto di valorizzazione energetica e agronomica di effluenti zootecnici da realizzare in via Ca’ Bianca – Isola della Scala (VR);
CONSIDERATO che con Decreto del Dirigente U.C. Atmosfera n. 59 del 14/08/2012 la titolarità dell’autorizzazione di cui alla deliberazione sopra citata è stata volturata da Marco Polo Engineering S.p.A. SISTEMI ECOLOGICI alla ditta Ca’ Bianca Società Agricola a r.l.;
CONSIDERATO che con Decreto del Dirigente U.C. Atmosfera n. 111 del 18/12/2012 è stata autorizzata la ridistribuzione planimetrica dei principali componenti impiantistici, l’accorpamento, nonché la riduzione di alcuni volumi edilizi senza interferire o modificare gli aspetti di funzionalità dell’impianto e quelli di natura ambientale;
VISTA l’istanza di variante non sostanziale in corso d’opera dell’impianto e gli elaborati allegati, presentata dalla Ditta Ca’ Bianca Società Agricola a r.l., datata 17.06.2013, assunta al protocollo regionale con n. 258656 del 18.06.2013;
VISTA la documentazione integrativa/sostitutiva trasmessa dalla Ditta a mezzo pec ed assunta al protocollo regionale con n. 330237 del 06.08.2013;
CONSIDERATO che le modifiche richieste prevedono sostanzialmente la sostituzione del sistema di trattamento del digestato, inizialmente previsto a mezzo fitodepurazione e vermicompostaggio, con un sistema di essiccazione dello stesso che sfrutta parte dell’energia termica cogenerata dal motore ed alcune conseguenti varianti edilizie che consentono una sensibile riduzione della superficie agricola complessivamente occupata dall’impianto autorizzato, nonché la realizzazione di un deposito per le biomasse vegetali;
CONSIDERATO che l’immissione sul mercato dei concimi ed ammendanti prodotti dal processo di essiccazione del digestato dovrà avvenire in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e s.m. i.;
CONSIDERATO che le amministrazioni competenti, richieste di esprimersi in merito, trascorso un congruo periodo di tempo, non hanno espresso motivi ostativi alla realizzazione di tali modifiche;
CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica Veronese con nota del 09.07.2013 prot. 11583 ha espresso parere favorevole all’approvazione della valutazione di compatibilità idraulica con prescrizioni;
PRESO ATTO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 268 del D. Lgs 152/2006, in quanto non determinano variazione della potenza termica installata, del combustibile o materie prime utilizzate e non comportano un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni;
VISTA la previsione della ditta di integrare le biomasse introdotte nei fermentatori con compost di fungaia;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1150 del 26/07/2011 che assimila tale materiale ai letami, sempre che la loro provenienza avvenga esclusivamente dal compostaggio di letami e sottoprodotti di coltivazioni vegetali;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02/03/2010 che prevede, relativamente agli impianti autorizzati, che le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;
TENUTO CONTO della L.R. 1/97 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010”.
Roberto Morandi
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