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Materia: Energia e industria
Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA n. 44 del 23 dicembre 2013
Ditta "GASROM Srl" Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse vergini con potenza elettrica pari a 490 kW, da realizzarsi nel Comune di Pederobba (TV). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001. Modifica non sostanziale.
Il Dirigente
PREMESSO che con deliberazione n. 1371 del 17/07/2012, integrata, relativamente alle opere di connessione elettrica, dalla deliberazione n. 2029 del 08/10/2012, la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato la ditta “GASROM Srl” con sede legale in Comune di Pederobba (TV), in Via dei Castelli n. 12, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione di potenza pari a 490 kWe alimentato da biomasse;
VISTA l’istanza di modifica e la documentazione ad essa allegata presentata dalla ditta GASROM Srl datata 02/07/2013, assunta al protocollo dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera con n. 287626 del 05/07/2013;
VISTA la documentazione integrativa datata 02/07/2013, assunta al protocollo regionale con n. 369781 del 05/09/2013, in risposta alla richiesta di chiarimenti del Comune di Pederobba prot. 7961 del 06/08/2013 assunta al protocollo regionale con n. 344830 del 13/08/2013;
VISTA la documentazione integrativa/sostitutiva datata 12/11/2013, assunta al protocollo regionale con n. 512467 del 27/11/2013 ed elencata in Allegato A al presente decreto, con la quale la Ditta ha inteso correggere alcune incongruenze contenute nelle precedenti relazioni e rendere più chiari gli elaborati grafici, nonché evidenziare la sostituzione delle torri evaporative con un dry condenser;
CONSIDERATO che le amministrazioni competenti, richieste di esprimersi in merito, trascorso un congruo periodo di tempo, non hanno espresso motivi ostativi alla realizzazione di tali modifiche;
CONSIDERATO che le modifiche proposte, consistenti nella sostituzione di alcune apparecchiature tecnologiche inizialmente previste non determinano una significativa variazione del lay-out impiantistico complessivo e dei conseguenti impatti ambientali;
PRESO ATTO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 268 del D. Lgs 152/2006, in quanto non determinano variazione della potenza termica installata, del combustibile o materie prime utilizzate e non comportano un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni;
VISTA la richiesta della ditta di specificare che il combustibile da utilizzare nell’impianto, sarà costituito esclusivamente da biomasse vegetali vergini provenienti dalla manutenzione dei boschi, dalle potature del verde privato e da attività di raccolta di scarti dell’agricoltura, ricomprese tra i sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1.A di cui al comma 4, lettera b, dell’art. 8 del D.M. Sviluppo Economico del 06/07/2012;
CONSIDERATO che i materiali su indicati possono rientrare tra le biomasse combustibili di cui alla sezione 4 della parte II^ dell’allegato X° alla parte Quinta del D. Lgs 152/2006;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02/03/2010 che prevede, relativamente agli impianti autorizzati, che le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;
TENUTO CONTO della L.R. 1/97 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010”.
Roberto Morandi
(seguono allegati)
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