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Bur n. 17 del 11 febbraio 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA n. 31 del 06 settembre 2013

Ditta LA DOLOMITI AMBIENTE SpA, con C.F. 00878390251 e sede legale in Via Col da Ren, n. 14 32100 Belluno. Impianto di trattamento di rifiuti urbani sito in loc. Maserot, nel Comune di Santa Giustina (BL). Autorizzazione integrata ambientale. DIFFIDA atti Dirigenziali n. 106/2012 e n. 18/2013. Conclusione del procedimento ex art. 2 della legge n. 241/90.

Il Dirigente

RICHIAMATO la direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell’Inquinamento (IPPC), che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE;

il decreto legislativo 372 del 4 agosto 1999;
il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005;
il decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 e s. m. i.;
la legge 19 dicembre 2007, n. 243, di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180;
il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.

VISTA la legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000 s. m. i.;

la legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 668 del 20 marzo 2007;

la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007;
la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1519 del 26 maggio 2009;
la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 come modificata dalla DGR 863 del 15 maggio 2012;
la delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1506 del 17 giugno 2008 e l’allegato conforme parere n. 187 della Commissione V.I.A. del 12 marzo 2008;
la delibera della Giunta regionale del Veneto n. 3949 del 22 dicembre 2009;
la delibera della Giunta regionale del Veneto n. 2229 del 20 dicembre 2011.

VISTO il decreto del Segretario regionale per l’Ambiente n. 59 del 12 agosto 2011 con cui è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto in oggetto.

VISTO il decreto del Dirigente regionale n. 106 del 12 dicembre 2012 che diffida la Ditta ad ottemperare misure gestionali urgenti, nonché gli atti e le comunicazioni di A.R.P.A.V. - DAP e Provincia di Belluno che ne avevano determinato l’emanazione.

DATO ATTO che il provvedimento citato al precedente punto (5) costituisce avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 e seguenti della Legge n. 241 del 7/08/1990 e l’eventuale inosservanza e/o mancata attuazione di quanto prescritto può comportare sospensione e/o revoca dell’A.I.A. vigente presso l’impianto.

VISTO il decreto del Dirigente regionale n. 18 del 24/04/2013 riguardante l’ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto del Dirigente n. 106 del 12/12/2012 e contestualmente diffida la Ditta ad eseguire urgenti azioni correttive.

VISTA la nota prot. n. LG/eb 850 del 22/05/2013 con la quale la Ditta ha presentato un progetto per l’adeguamento del sistema di trattamento delle acque di dilavamento delle aree scoperte (punto 4, D.D.R. n. 18/2012).

TENUTO CONTO che in data 24/05/2013 su espressa richiesta della Ditta si è tenuto un incontro, a cui hanno partecipato la Ditta stessa e la Provincia di Belluno nel corso del quale sono stati chiariti gli aspetti operativi e procedurali inerenti le misure da attuare nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto n. 18 del 24 aprile 2013.

DATO ATTO che gli esiti della riunione tecnica del 24/05/2013 sono contenuti nel verbale conservato agli atti della Direzione Tutela Ambiente che è stato trasmesso a tutti i partecipanti con nota prot. n. 298891 del 12/07/2013.

TENUTO CONTO del fatto che, allo scopo di verificare la sussistenza o meno degli elementi necessari a chiudere il procedimento di diffida comminato con il D.D.R. n. 106/2012, in data 25/07/2013 è stata convocata una seconda riunione tecnica a cui hanno partecipato, oltre che la Ditta e la Provincia di Belluno, anche il Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Belluno.

ATTESO che le conclusioni di cui al precedente punto (11) sono state riportate nel verbale condiviso che è stato trasmesso a tutti i partecipanti con nota prot. n. 350991 in data 20/08/2013.

DATO CONTOche nel corso della riunione di cui al punto precedente, gli Enti hanno:

preso atto della comunicazione effettuata dalla Ditta con nota prot. n. LG/EB 764 del 14/05/2013 circa la parziale riattivazione della linea di Trattamento RSU (in cui è effettuata operazione D8) e l’utilizzo di un’unica cella biostatica;

acquisito le informazioni circa le misure adottate dalla Ditta per limitare lo scarico su aree esterne di acque meteoriche;

ribadito la necessità di provvedere all’immediata ed indifferibile sigillatura dello scarico esterno.

PRESO ATTO che, con nota prot. n. LG/eb 879 del 27/05/2013, la Ditta ha conferito l’incarico ad un professionista per l’effettuazione delle indagini finalizzate a chiarire le variazioni nel tempo delle concentrazioni dei parametri Ferro e Manganese nelle acque sotterranee (punto 5, D.D.R. n. 18/2013) e con successiva nota prot. n. LG/eb 1103 del 24/06/2013 ha trasmesso il cronoprogramma delle attività.

VISTA la nota prot. n. LG/eb 886/13 del 28/05/2013 con cui la Ditta ha comunicato l’intenzione di chiudere materialmente lo scarico delle acque meteoriche solo a seguito dell’approvazione da parte della Regione delle modifiche impiantistiche al sistema di raccolta e trattamento delle acque richiesto con nota prot. n. LG/eb 850/13 del 22/05/2013.

CONSIDERATO che, in risposta alla nota di cui al precedente punto, con propria comunicazione prot. n. 230661 del 30 maggio 2013 il Responsabile del Procedimento ribadiva come la chiusura dello scarico, stabilita con D.D.R. n. 18/2013, non sia procrastinabile o subordinabile in alcun modo all’adeguamento dell’impianto trattandosi di misura emergenziale atta a scongiurare possibili danni per l’ambiente.

RICHIAMATI gli esiti del sopralluogo effettuato da A.R.P.A.V. e Provincia di Belluno in data 3 giugno 2013 (Provincia di Belluno, prot. n. 28987/ECO del 07/06/2013), disposto con la finalità di verificare l’efficacia delle misure messe in atto dalla Ditta per la gestione delle acque di dilavamento dei piazzali (punto 3 del D.D.R. n. 18/2013).

CONSIDERATO che dal verbale di sopralluogo di cui al punto precedente, venivano messe in luce ancora le seguenti criticità:

presenza di un tubo di scarico del troppo pieno in difformità rispetto all’autorizzazione D.S.R.A. n. 59/2012;

mancata previsione di un lavaggio delle ruote dei mezzi di conferimento della FORSU in uscita dall’impianto;

imbrattamento dell’area di manovra dovuto al trascinamento di rifiuto e percolato delle ruote dei mezzi in uscita dall’area di ricezione della FORSU e nell’area di stoccaggio del compost e del sovvallo;

ostruzione della caditoia di raccolta delle acque meteoriche causata dal sovvallo di vagliatura del compost;

deposito a terra di rifiuto esternamente all’area di ricezione dell’RSU.

PRESO ATTO che, con nota prot. n. LG/eb 1130 del 28/06/2013, la Ditta ha comunicato che nel corso del sopralluogo congiunto di verifica, la Provincia e l’A.R.P.A.V. - DAP di Belluno hanno accertato l’avvenuta chiusura dello scarico delle vasche di raccolta delle acque meteoriche e la sigillatura del tubo di scarico del troppo pieno collegato alla vasca Imhoff di cui al punto precedente lett. a.

PRESO ATTO che, con nota prot. n. LG/eb 1134 del 28/06/2013, la Ditta ha comunicato di aver affidato al medesimo professionista di cui al punto (14) anche l’incarico di verificare la potenziale contaminazione dovuta allo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali (punto 6, D.D.R. n. 18/2013).

PRESO ATTO che, con nota prot. n. LG/eb 1137 del 28/06/2013, la Ditta ha comunicato la protezione dell’area di vagliatura del compost con un telo protettivo (punto 1, D.D.R. n. 18/2012).

DATO ATTO che in data 01/07/2013, i tecnici dell’A.R.P.A.V. – Dipartimento di Belluno hanno provveduto a sigillare la saracinesca che governa la paratia di scarico della vasca di raccolta delle acque meteoriche (Verbale di sopralluogo n. 134/B), installata dalla Ditta nei giorni precedenti (prot. n. LG/eb 113 del 25/06/2013).

CONSIDERATO che, in relazione a quanto evidenziato da Provincia e A.R.P.A.V. – DAP di Belluno, sino all’approvazione del progetto di adeguamento complessivo del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali presentato con nota prot n.. LG/eb 850/13 del 22/05/2013, la chiusura dello scarico è sufficiente a prevenire il recapito all’esterno dell’impianto di acque con concentrazioni di inquinanti eccedenti i valori di legge.

VISTA la nota prot. n. LG/eb 1120 del 26/06/2013 con la quale la Ditta ha comunicato l’inizio della rimozione dei rifiuti stoccati nel capannone di biossidazione (punto 8, D.D.R. n. 18/2013) ed il loro avvio all’impianto di trattamento di biostabilizzazione Legnago Servizi Spa di Legnago (VR) (punti 9 e 10, D.D.R. n. 18/2013);

CONSIDERATI gli esiti della riunione del 25/07/2013 citata al punto (11) e le azioni di natura gestionale messe in atto dalla Ditta per ottemperare alle disposizioni imposte con i decreti dirigenziali di diffida n. 106 del 12 dicembre 2012 e n. 18 del 24 aprile 2013 che, sostanzialmente portano a concludere, in accordo con Provincia e A.R.P.A.V. - DAP di Belluno, come sussistano le condizioni per ritenere superata la diffida in quanto la Ditta ha dimostrato di avere gestito adeguatamente la situazione emergenziale venutasi a creare in impianto;

RITENUTO possibile, alla luce di quanto verificato dagli Organi di controllo e sulla base delle risultanze degli incontri tecnici effettuati nonché di quanto descritto ai precedenti punti procedere con la conclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge n. 241/90, della diffida di cui ai decreti del Dirigente regionale n. 106 del 12 dicembre 2012 e n. 18 del 24 aprile 2013;

decreta

  1. di prendere atto che la linea di Trattamento RSU nella quale viene effettuata l’operazione D8 è stata riattivata; 
  2. il procedimento di cui ai decreti del Dirigente regionale n. 106 del 12 dicembre 2012 e n. 18 del 24 aprile 2013 che intimava la Ditta ad eliminare le irregolarità di tipo strutturale e gestionale riscontrate nell’impianto di trattamento di rifiuti urbani sito in loc. Maserot, nel Comune di Santa Giustina (BL) con l’adozione di opportuni interventi correttivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della L. n. 241/90, è concluso con l’emanazione delle prescrizioni di cui ai successivi punti del presente provvedimento; 
  3. sino all’approvazione e realizzazione delle opere necessarie all’adeguamento complessivo del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteroriche, la Ditta è tenuta a mantenere tutte le misure gestionali atte ad impedire lo scarico, su aree esterne all’impianto, di acque meteoriche di dilavamento con concentrazioni di inquinanti eccedenti i valori di legge, facendo in particolare attenzione al:
  1. lavaggio delle gomme dei mezzi in uscita dall’area di ricezione della FORSU e una adeguata gestione dei reflui che ne derivano al fine di ovviare ai trascinamenti di materiale organico all’esterno;
  2. un’adeguata pulizia periodica dei piazzali e delle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche;
  1. la Ditta è tenuta a presentare un nuovo progetto di adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento delle aree scoperte dell’impianto, ad esclusione del parcheggio interno adiacente all’ingresso, con particolare attenzione alla compartimentazione delle aree ove è stoccata la FORSU e il verde; nonché un cronoprogramma degli interventi che, secondo un criterio di priorità, descriva il processo per adeguare entro il 2015 l’impianto a quanto richiesto dal Piano di Tutela acque; 
  2. la Ditta è tenuta ad aggiornare gli Enti e comunicare, secondo le tempistiche previste dal nota LG/eb n. 1134 del 28.06.2013, i risultati delle indagini avviate sulle aree esterne all’impianto di trattamento di rifiuti urbani sito in loc. Maserot nel Comune di Santa Giustina (BL), per valutare, secondo le procedure di cui al Titolo V, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., l’eventuale contaminazione dovuta allo scarico di acque di dilavamento dei piazzali dell’impianto stesso; 
  3. la Ditta è tenuta altresì a proseguire con la rimozione dei rifiuti stoccati nel capannone di biossidazione, avviandoli ad impianto regionale di biostabilizzazione, autorizzato all’operazione D8 ai sensi dell’All. B alla parte IV del D.Lgs 152/06 s.m.i, per il successivo conferimento in discarica; 
  4. allo scopo di raggiungere i volumi necessari per la chiusura della discarica Prà de Anta di Ponte nelle Alpi (BL), secondo le previsioni della pianificazione regionale, in alternativa a quanto prescritto al punto precedente, è concesso il trattamento dei quantitativi residuali dei rifiuti ancora presenti nel capannone di biossidazione attraverso un processo aerobico nel capannone ove sono collocati (operazione D8), secondo la tempistica e le procedure concordate con ARPAV e comunicate con nota LG/eb n. 1316/13 del 18 luglio 2013, che verifichino la piena funzionalità della linea di insufflazione e la completa stabilità biologica del rifiuto al termine del processo; 
  5. i costi imputabili alla difforme condotta della Ditta e al ripristino delle condizioni autorizzative dell’impianto non potranno essere inseriti nelle voci che compaiono nella tariffa di conferimento; 
  6. il presente provvedimento va comunicato oltre che alla Ditta LA DOLOMITI AMBIENTE SpA, con sede legale in Via Col da Ren, n. 14 – 32100 – Belluno, anche alla Provincia di Belluno, all’ARPAV-DAP di Belluno e pubblicato sul B.U.R.; 
  7. avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Roberto Morandi

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