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Materia: Energia e industria
Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA n. 29 del 01 agosto 2013
Ditta Società Agricola AGRI.CAPITAL UNO S.r.l. - Impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas ottenuto dalla fermentazione di prodotti agricoli con potenza elettrica pari a 999 kW e con potenza termica pari a 2.429 kW in Comune di Noventa Vicentina (VI). Modifica non sostanziale. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006.
Autorizzazione ad una modifica non sostanziale di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile.
Il Dirigente
PREMESSO che con deliberazione n. 1370 del 17.07.2012 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato la ditta “Società Agricola AGRI.CAPITAL UNO S.r.l.” con sede legale in Comune di Mirano (VE), via Stazione n. 80, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica inferiore a 3 MW, da realizzarsi in via Valli a Noventa Vicentina (VI);
VISTA l’istanza presentata dalla “Società Agricola Agri.Capital Uno S.r.l.” del 18.03.2013, assunta al protocollo dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera con n. 121157 del 19.03.2013, per la realizzazione di alcuni interventi migliorativi in variante a quanto autorizzato e per l’integrazione del materiale di alimentazione del biodigestore con effluenti zootecnici;
PRESO ATTO che, come riportato negli elaborati progettuali allegati all’istanza, la variante proposta consiste in alcune modifiche migliorative per la gestione delle apparecchiature, e sinteticamente in:
VISTA la nota trasmessa alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento dall’Unità Complessa Tutela Atmosfera, Struttura procedente, con prot. n. 163052 del 17.04.2013, con la quale è stato chiesto di esprimere un parere circa le variazioni proposte dalla Ditta;
CONSIDERATO che gli effluenti zootecnici, per poter essere utilizzati ad integrazione del materiale di alimentazione dell’impianto, debbono possedere la qualifica di sottoprodotto come definito nella Parte IV del D. Lgs 152/2006;
VISTA la nota presentata dalla Società Agricola Agri.Capital Uno S.r.l., assunta al protocollo regionale con n. 167626 del 18.04.2013, con allegata copia di un accordo di fornitura di durata decennale stipulato con altra Società, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1349 del 3.08.2011;
CONSIDERATO che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto – Soprintendenza per i BB AA e PP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. n. 11809 del 30.04.2013 ha richiesto delle integrazioni per poter espletare gli accertamenti di propria competenza;
VISTA la nota del 3.05.2013 con la quale la Società Agricola Agri.Capital Uno S.r.l. ha presentato alla la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto – Soprintendenza per i BB AA e PP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza la documentazione richiesta;
CONSIDERATO che il Comune di Noventa Vicentina con nota prot. n. 8594 del 30.04.2013, ha richiesto “puntuali chiarimenti relativamente a provenienza, quantità, impatto viabilistico e ambientale in riferimento all’utilizzo degli effluenti zootecnici che verranno utilizzati per l’alimentazione del biodigestore” e ha comunicato inoltre che “si fa salvo il parere ULSS per gli aspetti di competenza”;
VISTA la nota trasmessa dalla Società Agricola Agri.Capital Uno S.r.l. in data 3.05.2013 con la quale sono stati forniti dei chiarimenti relativamente alla richiesta avanzata dal Comune di Noventa Vicentina;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 9714 del 17.05.2013, il Comune di Noventa Vicentina, ha espresso il proprio “nulla osta sotto il profilo urbanistico- edilizio alle variazioni presentate” e a condizione che:
“- la ditta si obblighi a mantenere sempre puliti i piazzali interni e a porre in essere qualsiasi intervento ulteriore ritenuto efficace al fine di evitare il propagarsi di odori nelle zone limitrofe;
- l’utilizzo degli effluenti zootecnici sia subordinato al completamento di tutte le opere previste dalla variante presentata, oltre che alla realizzazione di tutte le opere ulteriori eventualmente necessarie volte ad eliminare gli impatti ambientali con riferimento, in particolare, alle emissioni di gas, aereosol o quanto possa causare potenziale inquinamento atmosferico e la percezione di odori molesti”;
e, avendo fatto proprio il parere dell’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza” prot. n. 29403 del 7.05.2013, anche con le seguenti prescrizioni:
“- le strutture per il ricevimento dei liquami zootecnici siano predisposte per limitare la diffusione di aereosol e sostanze pericolose;
- la gestione dei materiali fecali solidi sia volta a limitare la diffusione di polveri e lo sviluppo di gas per mezzo di strutture fisse o con apprestamenti temporanei;
- nel caso in cui il trasporto dei predetti materiali interessasse zone abitate lo stesso avvenga in contenitori chiusi”.
PRESO ATTO inoltre che con nota prot. n. 4324 del 27.05.2013 con la quale il Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione, premesso che “lo studio relativo alla valutazione di compatibilità idraulica redatto dall’ing. Angelo Mandato, riguarda l’intera area composta dall’intervento in oggetto e da quello promosso dalla Società Agri.Capital Uno S.r.l. come evidenziato dalle tavole progettuali” e prescrivendo quindi “di realizzare tutti gli interventi idraulici di mitigazione così come progettati e funzionali in maniera inscindibile ai due distinti interventi urbanistici promossi rispettivamente dalla Società Agriman S.r.l. e dalla Società Agri.Capital Uno S.r.l. cronologicamente prima dei medesimi interventi sopra menzionati” ha espresso “parere positivo, con prescrizione, sotto il solo profilo idraulico e per quanto di competenza secondo quanto indicato nella “Relazione idraulica”” redatta dall’ing. Angelo Mandato, “subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni appresso riportate specificando che le opere di mitigazione idraulica relative agli interventi in oggetto riguardano esclusivamente l’area perimetrata nelle planimetrie di Progetto e non coinvolgono o recepiscono le acque meteoriche di aree ad essa limitrofa come espressamente dichiarato dal professionista con nota prot. n. 10620/31.1.1 in data 6.12.2012.
Prescrizioni di carattere particolare:
- lo scarico delle acque meteoriche dell’intervento in parola verrà regolato da n. 1 apposito manufatto, “bocca tassata”, che confluisce più a valle in un’affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, affluente dello scolo consortile “Valli di Noventa”;
- l’ubicazione e le quote di fondo del manufatto di scarico sopra citato dovranno obbligatoriamente essere stabilite, all’atto esecutivo, alla presenza di personale tecnico del Consorzio; la luce di scarico dell’intervento, di cui all’oggetto, non dovrà tassativamente superare l’area di un foro circolare avente diametro pari a 10 cm, così come valutato nella “Relazione idraulica” allegata; di conseguenza, la portata scaricata attraverso la “bocca tassata”, in corrispondenza all’affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, che confluisce più a valle nello scolo consortile “Valli di Noventa”, verrà regolata dalle dimensioni della stessa luce di scarico;
- il volume minimo di invaso da ricavare a servizio di entrambi gli interventi citati in premessa dovrà tassativamente essere non inferiore a 1.000 metri cubi, così come valutato nella “Relazione idraulica” facente parte integrante del presente parere; poiché il volume di accumulo delle acque per la mitigazione idraulica degli interventi in oggetto è stato previsto con ubicazione su sedime di proprietà privata (come evidenziato negli elaborati prodotti) e precisamente posizionata nella parte nord dell’area oggetto d’intervento, conseguentemente detto “bacino di invaso” dovrà essere vincolato all’esclusivo uso ed utilizzo delle opere di Progetto come invaso di mitigazione idraulica assicurandone la corretta manutenzione e funzionalità; resta inteso che qualsiasi danno dovesse essere provocato a terzi dai livelli idrometrici di piena delle acque di mitigazione adibite all’invaso, sarà a qualunque titolo a carico del richiedente;
- l’affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, che collega il manufatto di scarico controllato dell’intervento in oggetto con lo scolo consortile “Valli di Noventa”, così come evidenziato nella Tavola di Progetto, dovrà essere verificata e correttamente dimensionata al fine di evitare l’instaurarsi di fenomeni di rigurgito tali da provocare ristagni d’acqua od allagamenti in corrispondenza alle zone limitrofe a quelle delle opere in oggetto; è altresì prioritario generare lungo la stessa affossatura una fascia di rispetto tale da vincolarne la posizione e garantirne la funzionalità;
- tutti gli attraversamenti all’affossatura di cui al punto precedente, se necessario, dovranno essere realizzati con manufatti tali da non generare fenomeni di rigurgito considerando eventi di piena critici con tempo di ritorno di 50 anni; inoltre le quote di posa di detti manufatti dovranno essere adeguate al risezionamento delle stesse affossature e comunque dovranno essere validate dal Consorzio;
- in corrispondenza allo scarico delle acque meteoriche (bocca tassata), in sponda destra e sinistra dell’affossatura laterale di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, si consiglia di eseguire idonee opere di presidio per una estesa non inferiore a metri 5 a monte e valle della “bocca tassata”, secondo l’allegato tipologico, al fine di prevenire scoscendimenti di scarpata;
- lo scarico delle acque di prima pioggia provenienti dai nuovi piazzali, essendo acque trattate, dovrà essere singolarmente concessionato da codesto Consorzio previa apposita richiesta.
Prescrizioni di carattere generale:
- è assolutamente vietato il tombinamento o l’eliminazione di affossature private esistenti, non in gestione al Consorzio, interne l’area oggetto del presente parere se non preventivamente autorizzate dal Consorzio; l’eventuale consenso al tombamento di dette affossature necessita di un ripristino del loro volume d’invaso attraverso la realizzazione di dispositivi idraulici equivalenti; resta comunque inteso che le condizioni idrauliche di deflusso ed, in particolare, il percorso delle acque meteoriche scolanti dalle aree limitrofe non dovranno subire variazioni a seguito della realizzazione delle opere in oggetto; pertanto, il Consorzio non potrà ritenersi responsabile, in virtù del presente parere qualora vi fosse un’alterazione del regime di sgrondo delle aree limitrofe causata dalla realizzazione degli interventi previsti nel presente progetto, essendo gli stessi eseguiti su affossature non in gestione allo scrivente Consorzio bensì di natura privata;
- è vietato nel modo più assoluto lo scarico di acque luride o comunque inquinanti nello scolo consortile “Valli di Noventa”;
- l’inizio dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicato al Consorzio;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere idrauliche previste, con particolare riferimento alla “bocca tassata” sarà a totale carico del richiedente;
- per un corretto e funzionale scarico a gravità delle acque meteoriche si sconsiglia di prevedere fabbricati aventi quote di calpestio inferiori alla quota della soglia sfiorante posta in corrispondenza al manufatto “bocca tassata” aumentata di un adeguato franco di sicurezza;
- eventuali danni causati a terzi, in conseguenza dei lavori di cui all’oggetto, saranno ad ogni titolo a carico del richiedente;
- il richiedente dovrà tenere sollevato ed indenne il Consorzio di Bonifica da qualsiasi molestia di terzi e/o danni prodotti a terzi in dipendenza dei lavori di cui all’oggetto.
A fine lavori dovrà essere consegnata al Consorzio (in duplice copia) una dichiarazione di conformità e rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere unitamente agli elaborati di quanto realizzato relativamente alle opere idrauliche, debitamente sottoscritte dalla Committenza.
Si pone in evidenza, infine, che il presente parere non implica valutazioni sulle scelte progettuali circa l’ubicazione e la tipologia delle opere di mitigazione idraulica e la loro modalità di evacuazione delle acque meteoriche all’interno dell’area oggetto d’intervento rientrando queste nelle competenze specifiche del progettista.”
PRESO ATTO altresì che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto – Soprintendenza per i BB AA e PP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. n. 21143 del 29.07.2013 ha confermato il proprio parere favorevole endoprocedimentale;
PRESO ATTO infine che la documentazione presentata e le integrazioni prodotte corrispondono alle esigenze istruttorie;
CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 268 del D. Lgs 152/2006;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che, relativamente agli impianti autorizzati e per le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche, prevede vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;
TENUTO CONTO della L.R. 1/97 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010”.
Roberto Morandi
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