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Materia: Energia e industria
Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA n. 26 del 27 giugno 2013
Ditta "Alisea S.p.A." Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione di potenza pari a 625 kWe alimentato a biogas prodotto dal nuovo modulo della discarica per rifiuti non pericolosi sita in via Pantiera n. 15 in Comune di Jesolo (VE). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001. Modifica non sostanziale.
Autorizzazione ad una modifica non sostanziale di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile.
Il Dirigente
PREMESSO che con deliberazione n. 2656 del 18.12.2012 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato la ditta “Alisea S.p.A.” con sede legale in Comune di Jesolo (VE), via S. Antonio n. 11, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione di potenza pari a 625 kWe alimentato a biogas prodotto dal nuovo modulo della discarica per rifiuti non pericolosi sita in via Pantiera n. 15 in Comune di Jesolo (VE);
VISTA l’istanza di modifica dell’impianto presentata dalla Alisea S.p.A. con nota prot. 929/13 del 25.06.2013, assunta al protocollo dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera con n. 270844/63.01.05 del 25.06.2013 e la documentazione ad essa allegata;
CONSIDERATO che nel corso della fase riguardante l’iter autorizzativo e successivamente alla installazione della centrale di cogenerazione, presso il nuovo modulo della discarica per rifiuti non pericolosi di Jesolo, è stato effettuato un monitoraggio del parametro “umidità” contenuto nel biogas in relazione agli effetti sul potere calorifico del biogas stesso e, successivamente all’avvio della centrale, in relazione alle potenze lorde prodotte;
CONSIDERATO altresì, che dal sopradetto monitoraggio, è emerso che, rispetto ai valori assunti in fase di progetto, l’umidità presente nel biogas risulta inferiore ai valori presunti e più precisamente compresa tra lo 0,5 % v/v e il 2,5 % v/v;
PRESO ATTO che la modifica proposta, sulla base della scarsa presenza di umidità presente nel biogas, rispetto al progetto approvato, consiste nella non installazione del sistema di raffreddamento (chiller) nella sezione di pretrattamento del biogas;
PRESO ATTO inoltre, che la sezione di pretrattamento è stata comunque predisposta per poter implementare anche il raffreddamento del biogas ove ne ricorresse in futuro l’esigenza;
CONSIDERATO che le modifiche proposte comportano un’ottimizzazione energetica ed ambientale dell’impianto e che non determinano variazione della potenza termica installata, del combustibile o materie prime utilizzate;
PRESO ATTO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 268 del D. Lgs 152/2006, in quanto non determinano variazione della potenza termica installata, del combustibile o materie prime utilizzate e non comportano un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che prevede, relativamente agli impianti autorizzati, che le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;
TENUTO CONTO della L.R. 1/97 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010”.
Roberto Morandi
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