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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 553 del 31 dicembre 2013
Autorizzazione all'esercizio per la Casa di Ricovero "Muzan", Via Barbè 39, Malo (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
Il Dirigente
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto che con nota protocollo 137 del 15/1/2008 la Casa di Ricovero “Muzan” di Malo, via Barbè 39 (comprendente gli edifici “De Marchi” e “Muzan” collegati tra loro a livello interrato) ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per l’unità di offerta per S.V.P. ubicata presso l’edificio “De Marchi” verificata dall’Azienda ULSS 4 di Thiene in data 4/11/2008; i posti letto della Sezione sono conformi alla programmazione sanitaria regionale ai sensi della D.G.R. 751/200 e 702/2001 come attestato dalla Direzione regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari nella nota protocollo 37149 del 16/7/2008.
Rilevato che nel rapporto di verifica - inviato alla Direzione regionale Servizi Sociali a cura dell’Azienda ULSS 4 di Thiene con nota protocollo 10998 del 18/3/2009 - integrato con la nota protocollo 47144 del 16/12/2013 - risulta che il servizio è autorizzabile all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 6 posti letto; a riguardo la Commissione Tecnico Consultiva regionale istituita ai sensi della D.G.R. 2631/2007 in data 10/5/2012 ha espresso parere favorevole alla realizzazione di due sezioni di tre posti letto ciascuna e ubicate su piani differenti.
Preso atto che con nota protocollo 2802 del 26/7/2010 la Casa di Ricovero ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per le unità di offerta per persone anziane non autosufficienti (88 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e di 41 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale ); l’Azienda ULSS 4 di Thiene ha effettuato la visita di verifica in data 12/12/2013 ed ha inviato il rapporto di verifica con nota protocollo 48114 del 23/12/2013; nel documento l’Azienda ULSS 4, nell’evidenziare la presenza di deroghe ad alcuni requisiti (CS.PNA.AU.2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4) e la necessità di adeguamento al requisito CS.PNA.AU.2.3.1, ha attestato il rispetto delle condizioni minime di sicurezza per l’attività svolta.
Preso atto che per la Casa di Ricovero sono previsti interventi di adeguamento, ristrutturazione e messa a norma valutati con parere di massima favorevole dalla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive con nota protocollo 127687 del 25/3/2013.
Visto che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 4 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali n. 142/2011 e n. 411/2011.
Visto l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”.
Visto che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92.
decreta
Mario Modolo
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