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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 552 del 31 dicembre 2013
Autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane "Pio Ospizio S. Michele", Via Palmino Sterzi 139, Nogara (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
Il Dirigente
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 2501/2004, D.G.R. 84/2007 e D.G.R. 2067/2007.
Preso atto che in data 23/3/2010 il “Pio Ospizio S. Michele” di Nogara ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale omonimo, ubicato in Nogara via Palmino Sterzi 139; l’Azienda ULSS 21 di Legnago ha effettuato la visita di verifica in data 30/7/2010.
Rilevato:
Considerato che si ritiene opportuno rilasciare l’autorizzazione all’esercizio in concordanza con la programmazione definita al punto precedente, trasmessa alla Direzione Servizi Sociali dall’Azienda ULSS 21 di Legnago con nota protocollo 631117 del 23/12/2013.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 21 nel Piano di Zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 323/2013;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale del Centro di Servizi non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92.
decreta
Mario Modolo
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