Autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane "RSA San Michele", Viale Europa Unita 12, Montecchio Precalcino (VI) - Azienda ULSS 4 di Thiene (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
| Note per la trasparenza |
L'atto autorizza il servizio indicato in oggetto all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. --- del 5/1/2011 parere dell'azienda ULSS 4 trasmesso con nota protocollo n. 484666 del 30/12/2013 |
Il Dirigente
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 2501/2004, D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto che con nota predisposta in data 5/1/2011 l’Azienda ULSS 4 di Thiene ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti “RSA San Michele” di Montecchio Precalcino, viale Europa Unita 12; la stessa Azienda ULSS ha effettuato la visita di verifica in data 3/10/2013.
Rilevato che nel rapporto di verifica - inviato alla Direzione regionale Servizi Sociali a cura dell’Azienda ULSS 4 con nota protocollo 48466 del 30/12/2013 - risulta che il centro di servizi è autorizzabile all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 102 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale (che risultano suddivisi in 4 nuclei).
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 4 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali n. 142/2011 e n. 411/2011;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92.
decreta
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di autorizzare all’esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007, il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti “RSA San Michele” di Montecchio Precalcino, viale Europa Unita 12 - Azienda ULSS 4 di Thiene (VI) avente capacità ricettiva di 102 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;
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di indicare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all’art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
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di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 4 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali n. 142 e 411/2011;
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di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
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di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica;
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di rendere noto che il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
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di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all’Azienda ULSS 4 di Thiene (VI), al Comune di Montecchio Precalcino (VI), alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 4 e alla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive.
Mario Modolo