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Bur n. 11 del 28 gennaio 2014


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 547 del 31 dicembre 2013

Autorizzazione all'esercizio per la Casa di Riposo "San Biagio", Piazzale Fleming 1, Bovolone (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Note per la trasparenza
L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 1818/2008 del 3/9/2008 parere dell'Azienda ULSS 21 trasmesso con nota protocollo n. 62274 del 17/12/2013

Il Dirigente

 Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 2501/2004, D.G.R. 84/2007 e D.G.R. 2067/2007. 

Preso atto che in data 3/9/2008 la Casa di Riposo “San Biagio” di Bovolone ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per il centro di servizi per persone anziane omonimo ubicato in piazzale Fleming 1; l’Azienda ULSS 21 di Legnago ha effettuato la visita di verifica in data 20/3/2009.

 Rilevato:

  • che dal rapporto di verifica - inviato con nota protocollo 45 del 4/1/2012 alla Direzione regionale Servizi Sociali a cura dell’Azienda ULSS 21 - risulta che l’esito della visita di verifica è stato positivo con prescrizione di adeguamento entro 5 anni al requisito CS.PNA.AU.2.1.4; 
  • che con successiva nota protocollo 1.094/2012 del 3/9/2012 la Casa di Riposo “San Biagio” ha evidenziato che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28/2/2012 è stato approvato il progetto preliminare per l’ampliamento della sede che prevede - allo scopo di conseguire il requisito risultato non conforme in occasione della visita di verifica - di acquisire parte dei spazi dell’Ospedale “San Biagio” dell’Azienda ULSS 21 di Legnago; con Deliberazione n. 121 del 23/2/2012, acquisita e depositata agli atti, il Direttore Generale dell’Azienda ULSS, nel prendere atto della valutazione positiva del proprio Servizio Tecnico sul progetto presentato, ha confermato la disponibilità di concedere i locali per lo scopo indicato dalla Casa di Riposo; sul progetto preliminare predisposto dalla Casa di Riposo la direzione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive ha pronunciato - nota protocollo 237447 del 23/5/2012 - parere di massima favorevole pur permanendo la necessità di ricevere il progetto definitivo;
  • che con nota protocollo 62259 del 17/12/2013 inviata alla Direzione regionale Servizi Sociali - acquisita agli atti in data 19/12/2013 al n. 557606 - l’Azienda ULSS 21 ha attestato, a seguito di sopralluogo effettuato in data 11/12/2013, il rispetto delle condizioni minime di sicurezza presso la sede per la capacità ricettiva di 70 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale (che risultano organizzati in nuclei).

 Visto:

che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 21 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 323/2013; 

l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”; 

che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale  nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92.

decreta

  1. di autorizzare all’esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007, la Casa di Riposo “San Biagio”, piazzale Fleming 1, Bovolone (VR) per la capacità ricettiva di 70 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale; il presente provvedimento ha validità di anni 5 e viene rilasciato con prescrizione di adeguamento al requisito CS.PNA.AU.2.1.4 ai sensi di quanto indicato in premessa; 
  2. di specificare che il presente provvedimento non costituisce approvazione di soluzioni ed interventi di adeguamento che dovranno essere valutati e realizzati dai soggetti e dagli organi competenti in osservanza delle disposizioni della normativa vigente e dell’art. 7 della L.R. 22/2002; 
  3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 21 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 323/2013; 
  4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente; 
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; 
  6. di rendere noto che il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione; 
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla Casa di Riposo “San Biagio” di Bovolone (VR), all’Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all’Azienda ULSS 21 di Legnago (VR), al Comune di Bovolone (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 21 e alla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive.

Mario Modolo

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